I. Istituzione, sede, composizione, segretariato e finanze

Art. 1 Compiti

1Il Consiglio svizzero della stampa è a disposizione del pubblico e dei giornalisti, come istanza competente a ricevere reclami concernenti l’etica dei mass media. Con la sua attività deve contribuire alla riflessione sui problemi deontologici di fondo e perciò stimolare la discussione sui temi dell’etica dei media all’interno delle redazioni e nella pubblica opinione.

2Il Consiglio svizzero della stampa, su reclamo o di propria iniziativa, si pronuncia su questioni attinenti all’etica professionale dei giornalisti. Il Consiglio difende la libertà di stampa e di espressione.

3Le Prese di posizione del Consiglio svizzero della stampa si basano sulla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» (comprese le Note protocollari contenute nell’accordo intervenuto con gli editori e la SRG SSR nel contesto dell’ampliamento della base della Fondazione che regge il Consiglio della stampa), sulle Direttive che la esplicitano e sulla prassi del Consiglio svizzero della stampa. Il Consiglio svizzero della stampa può pure riferirsi a codici etici stranieri e internazionali.

Art. 2 Competenza

La competenza del Consiglio svizzero della stampa si estende, indipendentemente da quale ne sia il supporto, alla parte redazionale dei media pubblici di attualità, come pure ai contenuti giornalistici postati a titolo individuale.1 

1Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 novembre 2018, in vigore dal 1. gennaio 2019

Art. 3 Sede

La sede del Consiglio svizzero della stampa è presso il proprio Segretariato.

Art. 4 Composizione

1Il Consiglio svizzero della stampa si compone di 21 membri. Sei di essi rappresentano il pubblico e non devono svolgere attività professionali nei mass media. Gli altri membri sono giornalisti oppure persone attive in maniera importante nella parte redazionale dei mass media. Non sono eleggibili i membri del Consiglio di fondazione della Fondazione «Consiglio svizzero della stampa».

2Almeno sei membri del Consiglio svizzero della stampa devono provenire dalla Svizzera romanda; almeno due dalla Svizzera italiana. Per quanto possibile, dev’essere considerata anche la lingua romancia. Il/la presidente e le/i due vicepresidenti non devono appartenere tutti alla stessa regione linguistica.

3Ogni sesso ha diritto a un minimo di otto seggi.

4Il Consiglio svizzero della stampa delibera in tre camere di sette membri, dirette dal/dalla presidente e dai due vicepresidenti. La composizione delle camere è di competenza dalla Presidenza (il/la presidente, le/i due vicepresidenti e il direttore/la direttrice).1

5Il/la presidente, i due vicepresidenti e i membri sono eletti dal Consiglio della Fondazione del «Consiglio svizzero della stampa» per un periodo di quattro anni. Possono essere rieletti due volte. Alla prima elezione alla Presidenza o alla Vicepresidenza, la durata in carica nel Consiglio si ricalcola da zero.

1 Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 18 dicembre 2020, in vigore dal 1. gennaio 2021

Art. 5 Segretariato

1Il Consiglio della stampa dispone di un Segretariato, diretto da un direttore/una direttrice.

2Il Consiglio della Fondazione del «Consiglio svizzero della stampa» designa il direttore/la direttrice d’accordo con la Presidenza del Consiglio svizzero della stampa.

3Diritti e doveri del direttore/direttrice sono regolati da contratto.

Art. 6 Finanze

1Il Consiglio svizzero della stampa effettua le sue spese nel quadro del budget fissato dalla Fondazione «Consiglio svizzero della stampa».

2La contabilità è gestita dal direttore/direttrice.

II.Procedura

Art.7 Legittimazione

1Chiunque è legittimato a presentare un reclamo.

2Con decisione a maggioranza, il Consiglio della stampa può decidere di occuparsi di propria iniziativa di una tematica o di un caso specifico.

Art. 8 Apertura di un procedimento

1Ogni procedimento davanti al Consiglio svizzero della stampa è aperto da un reclamo presentato al Segretariato o da una decisione del Plenum.

2Il reclamo dev’essere contrassegnato dall’indirizzo completo del mittente e da firma autografa e può essere inoltrato per posta normale o elettronica.

Art. 9 Motivazione

1I reclami devono essere motivati.

2La motivazione di un reclamo deve enumerare i fatti determinanti e indicare quali punti della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» sono, secondo il reclamante, stati violati dall’articolo o dal programma oggetto della contestazione.

3Il reclamante deve inoltre precisare se una procedura prevista dalla legge federale sulla radiotelevisione oppure un procedimento giudiziario in relazione con l’oggetto del reclamo sia già stato promosso o si abbia l’intenzione di promuoverlo.

4Al reclamo deve essere allegata una copia dell’articolo, rispettivamente una copia del testo e/o la registrazione del suono o dell’immagine contestata.

Art. 9a Reclamo formalmente viziato

Difetti quali la mancanza della firma o di una procura valida sono da rettificare entro un termine supplementare; in caso contrario il reclamo non viene preso in considerazione. Lo stesso vale in caso di reclami illeggibili, incomprensibili, palesamene non obiettivi o lunghi (più di 20 pagine).1

1 Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 20 aprile 2021, in vigore dal 1. maggio 2021

Art. 10 Ricezione del reclamo e istruzioni

1Il direttore/la direttrice conferma alla parte reclamante la ricezione del reclamo.

2Il direttore/la direttrice istruisce il caso d’intesa con il/la presidente e le/i due vicepresidenti.1

1 Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 18 dicembre 2020, in vigore dal 1. gennaio 2021

Art. 11 Non entrata in materia

1Il Consiglio svizzero della stampa non entra in materia sul reclamo

–   se non è di sua competenza (art. 2);

–   se è manifestamente infondato;

–   se non tocca l’ambito deontologico;

–   se, in un caso di poca entità, la redazione o il/la giornalista si è già pubblicamente scusato/a e/o ha già preso provvedimenti correttivi1;

–   se la pubblicazione o la trasmissione, oggetto del reclamo stesso, risalgano a più di tre2 mesi prima;

–   se è pendente o è in previsione un procedimento parallelo (presso un tribunale o presso l’AIR).

2Se vengono sollevate questioni deontologiche di fondo, oppure se un servizio contestato suscita un ampio dibattito pubblico, il Consiglio svizzero della stampa può entrare in materia su un reclamo anche qualora, in relazione al contenuto dello stesso, siano stati intentati (o si abbia intenzione di intentare) un procedimento giudiziario o una procedura secondo la legge federale sulla radiotelevisione, o venissero promossi durante la procedura davanti al Consiglio della stampa1.

3Le decisioni di non entrata in materia sono brevemente motivate e comunicate al reclamante. Eccezionalmente, il Consiglio della stampa può motivare la non entrata in materia nel contesto di una normale Presa di posizione (art. 17). Se il reclamante richiede una più estesa motivazione, gliene saranno addebitate le spese, calcolate sulla base di una tariffa oraria adeguata. Le spese dovranno essere versate in anticipo.

1Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 novembre 2018, in vigore dal 1. gennaio 2019

2Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 12 aprile 2016, in vigore dal 1. gennaio 2017

Art. 12 Scambio degli allegati

1Se la Presidenza decide l’entrata in materia, il direttore/la direttrice invita la redazione o il giornalista/la giornalista toccati dal reclamo a prendere posizione1.

2Ottenuta la risposta, la Presidenza decide liberamente eventuali altri atti istruttori. Le parti non possono pretendere un secondo scambio di corrispondenza.

3Il direttore/la direttrice informa le parti circa il seguito della procedura e la composizione del gremio competente (art. 13).

1Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 novembre 2018, in vigore dal 1. gennaio 2019

Art. 13 Competenze della Presidenza, delle Camere e del Plenum

1La Presidenza ha la competenza di trattare i reclami su cui il Consiglio non entra in materia (art. 11), quando il reclamo corrisponde sostanzialmente a casi oggetto di precedenti decisioni del Consiglio della stampa, oppure sia di importanza minore.1

2La Presidenza trasmette gli altri reclami a una delle tre Camere.

3Quando l’esame di un reclamo investe questioni deontologiche di fondo, la Presidenza risp. le Camere possono, di propria iniziativa e ad ogni stadio della procedura, rinviare il caso davanti al Plenum.

1 Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 8 settembre 2021, in vigore dal 1. ottobre 2021

Art. 14 Istanza di ricusa

1Opposizioni giustificate alla composizione del competente gremio devono essere inoltrate entro dieci giorni dalla comunicazione di cui all’art. 12 cpv. 3.

2La richiesta è decisa dalla Presidenza. Se la ricusa riguarda un membro della Presidenza, la decisione è presa dagli altri tre membri.1

3L’istanza di ricusa dev’essere accolta in caso di particolare prossimità con una parte o con l’oggetto del reclamo, tale da rendere plausibile una restrizione essenziale dell’imparzialità di giudizio.

4Dopo la decisione sulla ricusa non è dato sulla stessa altro scambio di corrispondenza.

1 Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 8 settembre 2021, in vigore dal 1. ottobre 2021

Art. 15 Ricusa

1I membri del Consiglio svizzero della stampa si ricusano quando non si ritengano in grado di pronunciarsi in modo imparziale sull’oggetto di un reclamo.

2Una ragione particolare di ricusa è data quando sia in causa un organo d’informazione per il quale un membro del Consiglio svizzero della stampa lavora o ha lavorato negli ultimi tre anni.

Art. 16 Deliberazioni

1La Presidenza delibera di regola per corrispondenza.

2Le Camere e il Plenum deliberano in seduta e per corrispondenza.

3Il Consiglio della stampa può aprire al pubblico le proprie deliberazioni.

Art. 17 Prese di posizione

1Il risultato delle deliberazioni viene espresso in una Presa di posizione scritta del Consiglio della stampa.

2Nelle sue Prese di posizione il Consiglio svizzero della stampa può fare delle constatazioni e formulare delle raccomandazioni. Non ha alcun potere di sanzione. La conclusione può essere l’accettazione, l’accettazione parziale o la reiezione del reclamo. Il Consiglio è libero di limitarsi ai principali motivi di reclamo. In casi fondati, anche la non entrata in materia può essere motivata in una Presa di posizione ordinaria.1

3Il Plenum procede all’adozione definitiva di tutte le Prese di posizione per corrispondenza.

4Essa è da ritenersi adottata dal Consiglio svizzero della stampa, se entro dieci giorni dalla ricezione del testo, due membri al minimo del Consiglio non richiedono, che la Presa di posizione venga sottoposta alla prossima seduta del Plenum.

1 Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 21 novembre 2017, in vigore dal 1. gennaio 2018

Art. 18 Notifica e pubblicazione delle Prese di posizione

1 Il direttore/la direttrice trasmette la Presa di posizione alle parti prima della sua pubblicazione.

2Le Prese di posizione vengono pubblicate sul sito www.presserat.ch.

Art. 19 Valore definitivo delle Prese di posizione e revisione

1Le Prese di posizione del Consiglio della Stampa sono definitive.

2Una revisione è possibile unicamente se i fatti su cui si fonda una Presa di posizione si rivelano inesatti.

Art. 20 Costi di procedura

1La procedura davanti al Consiglio della stampa è gratuita per i privati. Tuttavia, per il terzo reclamo in un anno civile, viene addebitato un contributo spese di 500 franchi, e dal quarto in poi, un contributo spese di 1000 franchi.2

 2I reclamanti che si fanno rappresentare da un legale, così come le organizzazioni, imprese o istituzioni sono tenuti a versare la somma di fr. 1000 per spese.1

3Il contributo alle spese deve essere pagato all’inizio del procedimento. Sulla base di una richiesta motivate il segretariato può esonerare da tale versamento per i casi secondo l’al. 2, a condizione che il contributo alle spese non possa essere aumentato. Nel caso di privati secondo l’al. 1, questo vale a partire del terzo reclamo solo se si presentano questioni fondamentali di etica professionale. La decisione è definitiva.2

4Non saranno prelevate spese, né riconosciute indennità alle parti.

1 Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 21 novembre 2017, in vigore dal 1. gennaio 2018

2 Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 20 aprile 2021, in vigore dal 1. maggio 2021

III. Rapporti e regolamenti d’applicazione

Art. 21 Rapporto annuale

Il/la presidente del Consiglio svizzero della stampa presenta annualmente un rapporto sull’attività del Consiglio della stampa al Consiglio di Fondazione del «Consiglio svizzero della stampa».

Art. 22 Regolamenti

Il Consiglio svizzero della stampa può adottare i seguenti regolamenti a maggioranza semplice:

a. Direttive concernenti la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti»

b. Regolamento interno del Consiglio svizzero della stampa

IV. Collaborazioni

Art. 23 Collaborazione con altre istituzioni

Il Consiglio svizzero della stampa collabora con i mediatori (ombudsmen) degli organi d’informazione svizzeri, con i consigli della stampa esteri e con altre istituzioni simili.

V. Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. ottobre 2021 e sostituisce il testo riveduto l’ultima volta il 20 aprile 2021, entrato in vigore il 1. maggio 2021.