Newsletter #2/2023: Multe per la diffusione d’informazioni segrete: L’articolo 293 del Codice Penale svizzero (CP) va eliminato!

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Edito Susan Boos, Presidente del Consiglio svizzero della stampa 

Le indiscrezioni eccitano gli animi dei giornalisti. Ma questi ultimi, sono autorizzati a pubblicare materiale segreto in qualsiasi caso? Nella primavera del 2021, l’ufficio del governatore del distretto di Zurigo ha deciso di no e ha emesso un’ingiunzione penale per tre giornalisti di Tamedia rispettivamente della NZZ, con multe tra i 400 e gli 800 franchi. Multe queste legate al progetto di costruzione Rosengarten della città di Zurigo, al cui riguardo l’ex sindaco di Zurigo aveva trasmesso informazioni segrete ai giornalisti prima della relativa votazione. Anche nei suoi confronti è stata emessa un’ingiunzione penale con la condanna a pagare una multa di 800 franchi, per «favoreggiamento della pubblicazione di trattative ufficiali segrete». Nel frattempo tutti e quattro i decreti penali sono stati revocati, i giornalisti non sono stati multati, e nemmeno l’ex sindaco. Ma dov’è il confine? Quali regole applicare quando ai giornalisti viene passato del materiale segreto?

La questione è emersa anche nel caso del Coronaleaks quando «Schweiz am Wochenende» ha riferito dello scambio di e-mail tra il responsabile della comunicazione del Consigliere federale Berset e il CEO di Ringier. Le e-mail provenivano da un’indagine in corso. È lecito riportare questa notizia? Cosa dice il codice deontologico dei giornalisti in proposito?

La maggior parte delle questioni di etica dei media sono discusse nelle direttive da 1 a 10 e si riferiscono ai doveri dei giornalisti. Tuttavia, la questione di come affrontare le indiscrezioni viene trattata nella «direttiva a.1», che pochi giornalisti conoscono. La «a» indica i diritti dei giornalisti, perché il codice non è costituito solo da doveri, ma anche da diritti.

La «direttiva a.1 – indiscrezioni» recita: 

«È consentito ai media diffondere notizie basate su indiscrezioni a condizione che:

• la fonte dell’informatore sia conosciuta dal giornale o altro media;

• il contenuto sia di interesse pubblico;

• con la pubblicazione non vengano toccati interessi di estrema importanza, quali diritti degni di protezione, segreti, ecc.;

• non esistono motivi preponderanti per differire la pubblicazione;

• l’indiscrezione sia stata rilasciata liberamente e di proposito.»

Sia nel caso della vicenda del Rosengarten che in quella dei Coronaleaks, l’interesse pubblico era indiscusso. Nel caso Rosengarten la fonte delle informazioni era palese; in quello dei Coronaleaks, si può presumere che fosse nota agli autori.

Dal punto di vista giornalistico è chiaro che entrambe le storie potevano e dovevano essere pubblicate. Tuttavia, se riportano indiscrezioni rilevanti, i giornalisti rischiano di essere condannati. Ciò è dovuto all’articolo 293 del CP, già incluso nella prima redazione del 1937.

Esso recita: «Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.» E ancora: «La complicità è punibile.»

È ormai da anni che questo articolo è considerato discutibile. Negli anni Novanta sono stati compiuti seri sforzi per abolirlo. 

In un messaggio dell’epoca, il Consiglio federale scriveva: «La controversa disposizione penale sulla pubblicazione di atti ufficiali segreti (art. 293 CP) deve essere abrogata senza venir sostituita. L’abrogazione della norma si basa in particolare sulla considerazione che è ingiusto punire il giornalista che pubblica informazioni segrete, mentre il funzionario o il rappresentante dell’autorità che ne ha resa possibile la pubblicazione rimane regolarmente impunito poiché la sua identità non può essere accertata.»

Tuttavia, non se ne è fatto nulla e l’articolo è ancora oggi presente nel CP. Una decina di anni fa, tuttavia, in seno al Consiglio nazionale c’è stato un ulteriore tentativo di abolirlo, una volta ancora senza successo. Perlomeno, il Parlamento ha aggiunto un paragrafo all’art. 293 del CP: «L’atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.»

Grazie a questa aggiunta, le multe inizialmente inflitte nel caso Rosengarten sono state annullate dai tribunali. Ciononostante, l’articolo 293 del CP deve venir abolito per principio, perché altrimenti i giornalisti devono costantemente aspettarsi di essere condannati per aver pubblicato un’indiscrezione. Anche se alla fine gli interessati vengono assolti, questi procedimenti assorbono molte energie e hanno un effetto intimidatorio.