Discriminazione: quando si raggiunge la soglia minima?
Editoriale di Ursina Wey, direttrice del Consiglio svizzero della stampa
Presunti casi di discriminazione nei contributi dei media vengono regolarmente sottoposti alla valutazione del Consiglio della stampa. A prima vista può quindi sorprendere che il Consiglio della stampa constati relativamente di rado una discriminazione ed emetta un richiamo. I motivi sono molteplici: il Consiglio della stampa non si considera un custode della «correttezza politica». Uno dei suoi compiti principali consiste inoltre nella difesa della libertà di stampa e di espressione. Di conseguenza, il Consiglio della stampa tutela a volte affermazioni che forse si preferirebbe non leggere o non sentire. Non ha, ad esempio, mosso alcun rimprovero per l’uso dell’espressione «Müll-Kosovare» (cosovaro della spazzatura) e ha precisato: il divieto di discriminazione non vieta la critica a singoli individui, ma mira a impedire generalizzazioni denigratorie. Un riferimento all’appartenenza etnica, nazionale o religiosa è discriminatorio solo se associato a un giudizio di valore fortemente lesivo. Nel caso specifico, tale espressione era stata utilizzata in riferimento a una persona che, per protesta contro le autorità, aveva accumulato sacchi della spazzatura nel proprio giardino. Non si riferiva a tutte le kosovare e a tutti i kosovari. Se così fosse stato, il Consiglio della stampa avrebbe molto probabilmente classificato l’espressione come discriminatoria (cfr. presa di posizione 1/2011).
Un giudizio denigratorio deve quindi essere generalizzante e di una certa gravità. Il Consiglio della stampa lo formula così: considera violato il divieto di discriminazione solo qualora le espressioni denigratorie diffuse nei confronti di un gruppo specifico o di un individuo raggiungano una certa intensità minima. In una nuova presa di posizione riguardante un editoriale dell’editore Christoph Blocher, il Consiglio ha precisato meglio quando tale soglia possa considerarsi raggiunta: deve essere possibile esprimere critiche, anche aspre. Se tuttavia tali critiche, in particolare quando riguardano caratteristiche fisiche, orientamento sessuale oppure appartenenza etnica o religiosa, sfociano in una grave denigrazione della persona interessata o di un gruppo specifico in quanto tali, ciò non è più compatibile con il divieto di discriminazione previsto dal Codice deontologico.
Nel caso dell’editoriale citato, il Consiglio della stampa ha deciso, di stretta misura, di non formulare un rimprovero. Tutti i dettagli relativi a questo caso sono riportati nella presa di posizione 21/2026.
Per contro, in un secondo caso recente, il Consiglio della stampa ha riconosciuto la presenza di una discriminazione. In un bilancio sull’attività di un’esponente politica nazionale, le dimensioni del suo seno — da lei stessa aveva menzionato in un articolo precedente — sono state messe in relazione con la sua attività politica. Secondo il Consiglio della stampa sono stati così messi in relazione due argomenti che non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro. L’esponente politica è stata ridotta a una caratteristica fisica, che è stata poi messa in relazione con le sue qualità come esponente politica; il Consiglio della stampa ha ritenuto ciò discriminatorio. Anche le personalità pubbliche non sono tenute a sopportare qualsiasi cosa per quanto riguarda la loro integrità fisica. La motivazione dettagliata è contenuta nella presa di posizione22/2026.