Rispettare il diritto di ascolto in caso di addebiti gravi avrebbe evitato errori

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Il «St. Galler Tagblatt» ha pubblicato un articolo sull’impianto sportivo scolastico che dovrebbe essere costruito nel comune di Eggersriet. L’ubicazione del nuovo edificio è controversa. Il pezzo cita un volantino anonimo nel quale vengono criticate aspramente le autorità comunali responsabili, in particolare il sindaco e il suo vice. È stato menzionato anche il figlio del sindaco, che è coinvolto nel progetto di costruzione come «segretario comunale per l’edilizia e l’ambiente».

Il volantino afferma che le persone coinvolte non sanno nulla di edilizia e scrive testualmente: «Nessuno di loro è esperto di edilizia. Sono un padre, un figlio e un amico».

Al riguardo, il segretario comunale citato ha presentato un reclamo al Consiglio della stampa. Affermare che non sia un «esperto di costruzioni» è errato, sostiene l’uomo, poiché possiede la formazione adeguata.

Il codice del giornalismo non consente la diffusione di « accuse anonime». Tuttavia, in questo caso specifico il volantino anonimo circolava già tra i cittadini del comune ed era dunque ammissibile citarlo nel servizio. Ciononostante, le accuse anonime avrebbero dovuto essere verificate prima della pubblicazione.

Questo non è avvenuto, come rimprovera il Consiglio della stampa. Se prima della pubblicazione la giornalista avesse consultato il segretario comunale – poiché è un’accusa grave affermare che una persona con le sue funzioni non sa nulla di edilizia – l’errore avrebbe potuto essere evitato.

Presa di posizione 41/2024