Newsletter #3: Maggior equità 

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Edito Susan Boos, Presidente del Consiglio svizzero della stampa 

La direttiva 3.8 è fra le più citate nei reclami inoltrati al Consiglio della stampa; riguarda il «diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti». Il Consiglio della stampa l’ha ora riveduta.

La precedente versione della direttiva non specificava cosa s’intendesse per accuse gravi. La definizione di ciò che andava considerato come un’accusa grave, poggiava sulla prassi decisionale del Consiglio della stampa. In base a questa prassi, i giornalisti devono ascoltare una persona se l’accusano di «condotta illegale o paragonabile».

La direttiva stabilisce ora cosa s’intenda per «grave addebito»: «Le accuse sono considerate gravi se descrivono comportamenti profondamente scorretti o possono altrimenti danneggiare in modo serio la reputazione di qualcuno». Questo aumenta in parte i requisiti delle circostanze in cui i giornalisti hanno l’obbligo di ascoltare una persona.

Inoltre, viene ora stabilito che gli interessati devono disporre di un periodo di tempo adeguato che permetta loro di prendere posizione.

Il desiderio di rivedere e rendere leggermente più severa la direttiva è stato espresso dai membri delle Camere. L’ostacolo piuttosto elevato della condotta «illegale o paragonabile» è stato ritenuto troppo rigido e non sempre in linea con il principio di equità.

Non è possibile rispondere in termini generali alla domanda su cosa debba intendersi per «periodo di tempo adeguato». Ciò dipende molto dal contesto. Tuttavia, i giornalisti sono soliti possedere disponibilità al riguardo e negli ultimi anni i casi di ammonimento legati a questo tema sono stati pochissimi.

La direttiva 3.9, che regola le eccezioni della direttiva 3.8 – ovvero i casi in cui gli addebiti gravi non devono essere ascoltati – non è stata modificata nel contenuto ma leggermente adattata nella forma.

NUOVA VERSIONE

Direttiva 3.8 Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti

In base al principio di equità, conoscere i diversi punti di vista degli attori implicati è parte integrante della professione di giornalista. Se le accuse mosse sono gravi, i giornalisti hanno il dovere, conformemente al principio «audiatur et altera pars», di dare agli interessati la possibilità di pronunciarsi. Le accuse sono considerate gravi se descrivono comportamenti profondamente scorretti o possono altrimenti danneggiare in modo serio la reputazione di qualcuno. 

Le persone oggetto di gravi accuse devono essere informate in modo dettagliato delle critiche nei loro confronti destinate alla pubblicazione; devono inoltre disporre di un periodo di tempo adeguato per poter prendere posizione. In termini quantitativi, a questa presa di posizione non deve necessariamente venir concesso lo stesso spazio dato alle critiche che la riguardano. Tuttavia, essa deve venir riportata in modo equo all’interno dell’articolo. Se le parti interessate non desiderano prendere posizione, ciò va indicato nel testo.

La nuova Direttiva entra in vigore il 1° maggio 2023.