Direttiva 1.1 – Il rispetto della verità

La ricerca della verità è alla base dell’informazione. Concerne l’esame accurato dei dati accessibili e disponibili, il rispetto dell’integrità dei documenti (testi, suoni, immagini), la verifica e la rettifica degli errori. Questi aspetti sono considerati di seguito, alle cifre 3, 4 e 5 della «Dichiarazione».

Direttiva 2.1 – La libertà dell’informazione

La libertà dell’informazione è la condizione più importante della ricerca della verità. È compito d’ogni giornalista difendere questo principio, individualmente e collettivamente. La protezione di questa libertà è tutelata dalle cifre 6, 8, 10 e 11 della «Dichiarazione».

Direttiva 2.2 – Il pluralismo delle opinioni

Il pluralismo delle opinioni contribuisce alla difesa della libertà dell’informazione. Garantire il pluralismo è necessario in presenza di situazioni di monopolio mediatico.

Direttiva 2.3 – Distinzione tra fatti e commenti

Il giornalista deve mettere il pubblico nella condizione di distinguere il fatto dalla valutazione o dal commento del fatto medesimo.

Direttiva 2.4 – Funzioni pubbliche

L’esercizio della professione giornalistica non è di regola compatibile con l’assunzione di pubbliche funzioni. Tale incompatibilità non è però assoluta: circostanze particolari possono giustificare un impegno politico del giornalista. In tal caso i due ambiti dovranno essere tenuti distinti e il pubblico deve esserne informato. I conflitti d’interesse nuocciono alla reputazione degli organi d’informazione e alla dignità della professione. La regola si estende per analogia agli impegni privati che direttamente o indirettamente  interferiscono con l’esercizio della professione giornalistica.

Direttiva 2.5 – Contratti d’esclusiva

I contratti d’esclusiva con un informatore non devono riguardare situazioni o avvenimenti di importanza saliente per l’informazione del pubblico o la formazione della pubblica opinione. Quando determinano la formazione di situazioni di monopolio, tali da precludere ad altri organi l’accesso all’informazione, sono di danno alla libertà di stampa.

Direttiva 3.1 – Le fonti dell’informazione

Il primo dovere del giornalista consiste nell’accertarsi della provenienza di un’informazione e nel controllarne la veridicità. La menzione della fonte è normalmente auspicabile, nell’interesse del pubblico. La menzione è indispensabile quando è necessaria alla comprensione della notizia, eccettuato il caso in cui è dato un interesse predominante a mantenerla riservata.

Direttiva 3.2 – Comunicati

Le comunicazioni emananti dalle autorità, dai partiti politici, dalle associazioni, dalle aziende o da altri gruppi d’interesse devono essere chiaramente indicate come tali.

Direttiva 3.3 – Documenti d’archivio

I documenti di archivio vanno contraddistinti esplicitamente, se occorre con l’indicazione della data della prima pubblicazione. Va anche valutato se la persona indicata si trovi sempre nella stessa situazione e se il suo consenso valga anche per la nuova pubblicazione.

Direttiva 3.4 – Illustrazioni

Il pubblico deve poter distinguere le illustrazioni o sequenze filmate con valore simbolico, che cioè mostrano persone o situazioni senza rapporto diretto con i temi, le persone o il contesto di un’ informazione specifica. Come tali devono essere contrassegnate e chiaramente distinguibili dalle immagini che documentano direttamente una situazione oggetto del servizio.

Direttiva 3.5 – Sequenze di finzione e ricostruzioni

Le immagini o le sequenze televisive, in cui attori interpretano la parte di persone reali di cui si dà notizia, devono essere chiaramente indicate come tali.

Direttiva 3.6 – Montaggi

Montaggi di fotografie o di immagini si giustificano nella misura in cui servono per spiegare un fatto, illustrare un’ipotesi, mantenere la distanza critica, oppure se contengono elementi di satira. In ogni caso devono essere segnalati come tali, per evitare qualsiasi rischio di confusione.

Direttiva 3.7 – Sondaggi

Comunicando al pubblico i risultati di un sondaggio, gli organi d’informazione devono mettere il pubblico in condizione di valutarne la portata. Come minimo va precisato il numero delle persone interrogate, la loro rappresentatività, il margine d’errore, la data del sondaggio e chi lo ha promosso. Dal testo deve risaltare che tipo di domande è stato posto. Un embargo alla pubblicazione di sondaggi d’opinione prima di elezioni o votazioni popolari non è compatibile con la libertà d’informazione.

Direttiva 3.8 – Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti

Dal principio di equità e dalla regola etica che prescrive di ascoltare anche l‘altra parte («audiatur et altera pars») deriva il dovere del giornalista, prima della pubblicazione di rimproveri gravi, di sentire gli interessati. Gli addebiti gravi che si intendono pubblicare devono essere espressi in modo preciso. Nell‘articolo o nell‘emissione, alla parte oggetto di addebiti gravi non deve necessariamente essere assegnato lo stesso spazio delle critiche che la concernono, ma la sua presa di posizione deve essere riferita in modo fedele all’interno della notizia stessa.

Direttiva 3.9 – Ascolto; Eccezioni

Eccezionalmente, l’ascolto della parte criticata si può omettere:

– in caso di addebiti gravi riprodotti da fonti ufficiali di libero accesso (per esempio, sentenze giudiziarie).

– se un addebito e la relativa presa di posizione sono già stati oggetto di pubblicazione. In questo caso, insieme con la rievocaione dell’addebito, dev’essere riferita la relativa precedente presa di posizione.

– quando lo giustifica un evidente interesse pubblico.

Direttiva 4.1 – Identità celata

È considerato sleale dissimulare la propria qualità di giornalista al fine di procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti, che si intende divulgare.

Direttiva 4.2 – Ricerche discrete

Ricerche discrete sono ammesse, in deroga alla Direttiva 4.1, quando la pubblicazione o la diffusione dei dati raccolti rivesta un interesse pubblico preponderante e non vi sia altro modo per ottenerli. Sono inoltre ammesse – sempre che esista un interesse pubblico preponderante – quando le riprese possono mettere in pericolo il giornalista o falsare totalmente il comportamento delle persone riprese. Particolare attenzione deve essere usata per proteggere la personalità di individui venutisi a trovare casualmente sulla scena dell’avvenimento. Il giornalista ha comunque diritto all’obiezione di coscienza quando gli venga chiesto, in questi casi eccezionali, di ricorrere a metodi sleali per procurarsi l’informazione.

Direttiva 4.3 – Informatori pagati

Pagare un informatore esula dalle regole della professione e non è, di regola, ammissibile, in quanto rischia di distorcere il contenuto e non solo la libera circolazione delle informazioni. L’eccezione è data in caso di interesse pubblico preponderante. Non è ammesso l’acquisto di informazioni o immagini da persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Fa ancora eccezione il caso di interesse pubblico predominante, e nella misura in cui l’informazione non possa essere altrimenti ottenibile.

Direttiva 4.4 – L’embargo

L’embargo (che consiste in un temporaneo divieto di pubblicazione di una notizia o di un documento) dev’essere rispettato quando riguarda un’informazione a venire (per esempio un discorso non ancora pronunciato) o sia inteso a proteggere legittimi interessi da una pubblicazione prematura. Non sono ammessi divieti temporanei di pubblicazione a fini pubblicitari. Quando una redazione consideri ingiustificato l’embargo, essa è tenuta a informare il richiedente della propria intenzione di pubblicare la notizia o il documento, in modo tale che egli possa riferirne agli altri organi d’informazione.

Direttiva 4.5 – L’intervista

L’intervista si basa su un accordo tra due parti, che ne determinano le regole. Se è soggetta a pre-condizioni (per esempio, il divieto di porre certe domande)  il pubblico deve esserne informato all’atto della pubblicazione o della diffusione. Di massima, le interviste devono essere autorizzate. Senza l’esplicito accordo dell’intervistato i giornalisti non sono autorizzati a trasformare una conversazione in un’intervista.

Nell’autorizzare la pubblicazione l’intervistato non deve apportare modifiche sostanziali al testo registrato (per esempio, modificandone il senso, cancellando o aggiungendo domande); può tuttavia correggere errori evidenti. Anche ove l’intervista venga fortemente abbreviata, l’intervistato deve poter riconoscere, nel testo riassunto, le sue dichiarazioni. Se disaccordo sussiste, il giornalista ha il diritto di rinunciare alla pubblicazione oppure di dare trasparenza all’accaduto. Quando vi è accordo su un testo corretto non può esservi ritorno alle versioni precedenti.

Direttiva 4.6 – Colloqui informativi

Il giornalista deve informare il suo interlocutore su come intende utilizzare le informazioni raccolte durante un semplice colloquio informativo. Le cose dette durante il colloquio possono essere elaborate e abbreviate purché non se ne stravolga il senso. La persona intervistata deve sapere che può riservarsi di autorizzare il testo delle sue affermazioni che il giornalista prevede di pubblicare.

Direttiva 4.7 – Il plagio

Il plagio consiste nella pura e semplice riproduzione, senza indicazione della fonte, di una notizia, una precisazione, un commento, un’analisi, o di qualunque altra informazione pubblicata da un collega o da un altro organo d’informazione. Come tale è un atto sleale nei confronti dei colleghi.

Direttiva 5.1 – Il dovere della rettifica

La rettifica è un servizio reso alla verità. Il giornalista rettifica immediatamente e spontaneamente le informazioni errate da lui date. Il dovere di rettifica riguarda i fatti e non i giudizi espressi su fatti accertati.

Direttiva 5.2 – Lettere di lettori e commenti online

Le norme deontologiche valgono anche per le lettere dei lettori e i commenti online. Alla libertà di opinione va riconosciuto in questa rubrica il più ampio spazio. La redazione può intervenire solo in caso di evidenti violazioni della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».

Le lettere e i commenti online possono essere rielaborati e abbreviati quando in testa alla rubrica sia precisato il diritto della redazione di intervenire in tal senso. La trasparenza impone che questo diritto della redazione sia esplicitato. Non possono essere abbreviate lettere e commenti online di cui è stata richiesta la pubblicazione integrale: si pubblicano come tali o si rifiutano.

Direttiva 5.3 – La firma nelle lettere di lettori e nei commenti online

Per principio le lettere e i commenti online devono essere firmati. Possono essere pubblicati in forma anonima unicamente in casi eccezionali, per esempio per tutelare interessi degni di protezione (sfera privata, protezione delle fonti).

Nei fori di discussione basati su reazioni spontanee immediate, è possibile rinunciare all’identificazione dell’autore, se la redazione controlla preventivamente il commento e verifica che non contenga offese all’onore o commenti discriminatori.

Direttiva 6.1 – Segreto redazionale

Il dovere professionale di mantenere il segreto redazionale è più esteso del riconoscimento a non testimoniare in giudizio che la legge riconosce al giornalista. Il segreto redazionale protegge le fonti materiali (appunti, indirizzi, registrazioni sonore o visive) e protegge gli informatori, in quanto abbiano accettato di comunicare con il giornalista alla condizione che non fosse svelata la loro identità.

Direttiva 6.2 – Eccezioni

Indipendentemente dalle eccezioni che la legge prevede come restrizioni al suo diritto di non testimoniare, il giornalista è sempre tenuto a mettere a confronto il diritto del pubblico all’informazione ed eventuali altri interessi meritevoli di protezione. In quanto possibile la ponderazione deve avvenire prima, e non dopo, l’assunzione dell’impegno a rispettare il segreto sulla fonte. In casi estremi, il giornalista è dispensato dal rispettare anche questo impegno: in particolare quando venga a conoscenza di reati (o dell’imminenza di essi) particolarmente gravi, oppure di attentati alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Direttiva 7.1 – Protezione della sfera privata

Ognuno, persone celebri comprese, ha diritto alla protezione della propria vita privata. Senza il consenso degli interessati al giornalista  non è lecito effettuare riprese sonore o visive nell’ambito privato (ciò per rispetto del diritto alla propria parola e alla propria immagine). Nell’ambito privato è pure da evitare ogni disturbo, come l’infilarsi in casa, l’inseguimento, gli appostamenti, le molestie telefoniche.

È possibile fotografare o filmare in spazi pubblici persone che non abbiano dato il loro consenso solo se nell’immagine non saranno poste in speciale evidenza. In manifestazioni pubbliche e se è dato un interesse pubblico è invece consentito riferire con immagini e suono.

Direttiva 7.2 – Identificazione

Il giornalista mette sempre a confronto il diritto del pubblico all’informazione e il diritto delle persone alla protezione della loro sfera privata. La menzione dei nomi e/o l’identificazione della persona è lecita:

– se, in rapporto all’oggetto del servizio, la persona appare in pubblico o acconsente in altro modo alla pubblicazione;

– se la persona è comunemente nota all’opinione pubblica e il servizio si riferisce a tale sua condizione;

– se riveste una carica politica oppure una funzione dirigente nello Stato o nella società, e il servizio si riferisce a tale sua condizione;

– se la menzione del nome è necessaria per evitare un equivoco pregiudizievole a terzi;

– se la menzione del nome o l’identificazione è in altro modo giustificata da un interesse pubblico prevalente.

Se l’interesse alla protezione della sfera privata delle persone prevale sull’interesse del pubblico all’identificazione, il giornalista rinuncia alla pubblicazione dei nomi e di altre indicazioni che la consentano a estranei o a persone non appartenenti alla famiglia o al loro ambiente sociale o professionale, e ne verrebbero pertanto informati solo dai media.

Direttiva 7.3 – Bambini

I bambini, anche quelli di persone celebri o altrimenti al centro dell’attenzione dei media, vanno protetti in modo speciale. Si esige il massimo ritegno nelle ricerche e nei servizi relativi ad atti violenti che coinvolgano bambini (sia come vittime, sia come autori o testimoni).

Direttiva 7.4 – Cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza e risocializzazione

Nella cronaca giudiziaria, il giornalista usa particolare prudenza nella menzione dei nomi e nell’identificazione delle persone. Tiene conto della presunzione di innocenza e, in caso di condanna, rispetta i congiunti del condannato e tiene conto delle sue possibilità di risocializzazione.

Direttiva 7.5 – Diritto all’oblio

Esiste un diritto del condannato all’oblio. Tale diritto vale a maggior ragione in caso di abbandono del procedimento e di assoluzione. Il diritto all’oblio non è però assoluto: il giornalista può adeguatamente riferire di procedimenti precedenti se un interesse pubblico prevalente lo giustifica, per esempio nel caso in cui vi sia un rapporto tra il comportamento passato della persona e i fatti cui il servizio si riferisce.

«Il diritto all’oblio» vale anche per i media online e per gli archivi digitali. Su richiesta motivata, le redazioni devono verificare se si impone una successiva anonimizzazione o un’attualizzazione del dato esistente nell’archivio elettronico. In caso di correzione le redazioni devono fare un’annotazione supplementare, la versione antecedente non può essere semplicemente sostituita. Richieste di cancellazione devono essere respinte. Inoltre i giornalisti sono tenuti a verificare le fonti reperite su internet e negli archivi in modo particolarmente critico.

Direttiva 7.6 – Non luogo, abbandono e assoluzione

L’ampiezza e il rilievo di cronache relativi a non luoghi a procedere, abbandoni o assoluzioni deve essere in rapporto adeguato con le cronache precedenti.

Direttiva 7.7 – Reati sessuali

In caso di reati relativi alla sfera sessuale, il giornalista tiene conto in particolare dell’interesse della vittima e non fornisce elementi che ne permettano l’identificazione.

Direttiva 7.8 – Situazioni di emerganza, malattie, guerre e conflitti

Il giornalista usa il massimo ritegno nel riferire su persone in situazioni di stress, sotto choc o in lutto. Lo stesso ritegno va usato verso le famiglie e i parenti. Per effettuare ricerche sul luogo, in ospedale o in istituzioni analoghe deve essere richiesto il consenso dei responsabili. Le immagini di guerre, conflitti, atti di terrorismo e di altre emergenze possono avere dignità di documento storico. Va tuttavia sempre tenuto conto di un reale interesse pubblico alla pubblicazione, da porre a confronto con altri interessi legittimi, per esempio:

– il rischio di offendere la sfera privata delle persone ritratte o la sensibilità di chi le vede;

– il rispetto della pace dei defunti ritratti.

Riservati i casi di interesse pubblico, il giornalista fa uso di immagini in cui un defunto sia posto in risalto solo se i parenti danno il loro consenso esplicito. La regola vale anche se tali immagini sono diffuse in occasione dei funerali o rese pubbliche in occasione di una commemorazione.

Direttiva 7.9 – Suicidi

Di fronte a un suicidio, il giornalista usa il massimo ritegno. Si può riferire:

– se l’atto ha destato una particolare emozione nel pubblico;

– se a togliersi la vita è una persona pubblica. In caso di persone meno conosciute, il suicidio dev’essere perlomeno in rapporto con la loro funzione pubblica;

– se la vittima o i suoi parenti si sono spontaneamente esposti all’opinione pubblica;

– se il gesto è in relazione ad un reato comunicato dalla polizia;

– se l’atto aveva carattere dimostrativo o intendeva sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema irrisolto;

– se ha dato luogo a una discussione pubblica;

– se la notizia permette di rettificare voci o accuse in circolazione.

In ogni caso, il servizio deve limitarsi alle informazioni necessarie alla comprensione del fatto, escludendo particolari inerenti alla sfera intima o tali da indurre al disprezzo della persona. Per prevenire il pericolo di emulazione, il giornalista non dà indicazioni precise circa il modo con cui la persona si è tolta la vita. 

Direttiva 8.1 – Rispetto della dignità

L’informazione non può prescindere dal rispetto della dignità delle persone. Tale dignità dev’essere di continuo posta a confronto con il diritto all’informazione. Anche il pubblico ha diritto al rispetto della propria dignità, e non solo le persone oggetto dell’informazione.

Direttiva 8.2 – Non-discriminazione

La menzione dell’appartenenza etnica o nazionale, dell’origine, della religione, dell’orientamento sessuale, oppure del colore della pelle, può avere un effetto discriminatorio, soprattutto quando generalizza giudizi di valore negativi e di conseguenza rafforza determinati pregiudizi contro le minoranze. Il giornalista sarà perciò attento al rischio di discriminazione contenuto nella notizia e ne misura la proporzionalità.

Direttiva 8.3 – Protezione delle vittime

Nel riferire su fatti drammatici o di violenza, il giornalista deve mettere a confronto accuratamente il diritto del pubblico all’informazione e gli interessi della vittima e delle persone coinvolte. Il giornalista deve evitare di dare al fatto un rilievo sensazionale, in cui la persona è ridotta a oggetto. Ciò vale soprattutto quando sono in causa morenti, sofferenti, oppure cadaveri, e quando la descrizione e le immagini, per l’abbondanza dei particolari, la durata o la dimensione delle riprese, superano il limite della necessaria e legittima informazione del pubblico.

Direttiva 8.4 – Immagini di guerra o di conflitti

La diffusione di fotografie o di filmati di guerre e di conflitti deve inoltre tenere conto dei seguenti elementi di riflessione:

– le persone ritratte sono identificabili in quanto individui?

– la pubblicazione offende la loro dignità di persone?

– se il fatto è di rilievo storico, non esiste altro modo per documentarlo?

Direttiva 8.5 – Immagini di incidenti, catastrofi, reati

La diffusione di fotografie o di riprese di incidenti, catastrofi o reati deve rispettare la dignità umana, tenendo conto anche della situazione dei parenti o dei congiunti. Ciò vale specialmente nell’informazione regionale o locale.

Direttiva 9.1 – L’indipendenza del giornalista

La libertà di stampa richiede l’indipendenza dei giornalisti. Questo obiettivo richiede un impegno costante. Inviti personali e regali devono rispettare il senso della misura. Ciò vale sia per le relazioni professionali sia per quelle extra-professionali. La ricerca e la pubblicazione di informazioni non dev’essere condizionata dall’accettazione di inviti o regali.

Direttiva 9.2 – Legami d’interesse

Il giornalismo economico e finanziario è particolarmente esposto all’offerta di vantaggi o dell’ accesso a informazioni privilegiate. Il giornalista non può utilizzare a proprio vantaggio (o farne godere a terzi) anticipazioni ricevute in funzione della sua professione. Quando abbia interessi (personali, o famigliari) in società o titoli in potenziale conflitto con la sua indipendenza, deve rinunciare a scriverne. Nemmeno deve accettare vantaggi in cambio di prestazioni professionali, anche se l’obiettivo del vantaggio offerto non è un trattamento compiacente.

Direttiva 10.1 – Separazione tra parte redazionale e pubblicità

Una netta separazione tra la parte redazionale, rispettivamente il programma e la pubblicità, ivi inclusi i contenuti pagati o messi a disposizione da terzi, è necessaria per la credibilità dei mass media. Inserzioni, emissioni pubblicitarie e i contenuti pagati o messi a disposizione da terzi, devono formalmente essere chiaramente distinguibili dalla parte redazionale. Se visivamente o acusticamente non sono nettamente riconoscibili come tali, devono essere esplicitamente designati come pubblicità. Al giornalista non è consentito violare questa distinzione prestandosi a inserire pubblicità parassitaria nei servizi redazionali.  

Direttiva 10.2 – Sponsoring, viaggi stampa, forme miste di redazione/pubblicità

Se un servizio redazionale è sponsorizzato, il nome dello sponsor deve essere indicato e la libera scelta dei temi e della loro elaborazione da parte della redazione garantita. In caso di viaggi stampa deve essere indicato chi se ne assume le spese. Anche in questo caso la libertà redazionale deve essere garantita.

Non sono ammesse prestazioni redazionali (per es. servizi che «accompagnano» un’inserzione pubblicitaria) come «contropartita» di inserzioni o emissioni pubblicitarie.

Direttiva 10.3 – Servizi di costume o di consulenza; Presentazione di marche e prodotti

La libertà redazionale nella scelta dei temi vale anche per le rubriche di costume o di consulenza dei consumatori. Le norme deontologiche si applicano anche alla presentazione di beni di consumo.

La presentazione acritica o fortemente elogiativa di beni di consumo, la menzione più frequente del necessario di prodotti o servizi e la semplice riproduzione di slogan pubblicitari nella parte redazionale pregiudicano la credibilità dei media e dei giornalisti.

Direttiva 10.4 – Pubbliche relazioni

Il giornalista non redige testi vincolati a interessi (pubblicità o relazioni pubbliche) che possano compromettere la sua indipendenza. Particolarmente delicata la situazione quando si toccano tematiche di cui egli si occupa professionalmente. Non privilegia nel riferire gli avvenimenti dei quali il suo editore è sponsor o media partner.

Direttiva 10.5 – Boicottaggi

Il giornalista difende la libertà di informazione in caso di effettivo o potenziale pregiudizio da parte di interessi privati, segnatamente in caso di boicottaggio o minaccia di boicottaggio della pubblicità. Pressioni o azioni di questo tipo devono, di principio, essere resi pubblici.

Direttiva a.1 – Indiscrezioni

È consentito ai media diffondere notizie basate su indiscrezioni a condizione che:

– la fonte dell’informatore sia conosciuta dal giornale o altro media;

– il contenuto sia di interesse pubblico;

– con la pubblicazione non vengano toccati interessi di estrema importanza, quali diritti degni di protezione, segreti, ecc.;

– non esistono motivi preponderanti per differire la pubblicazione;

– l’indiscrezione sia stata rilasciata liberamente e di proposito.

Direttiva a.2 – Imprese private

Il fatto che un’azienda sia privata non la esclude dalla ricerca giornalistica, se la sua importanza economica o sociale è significativa per una determinata regione.

Queste Direttive sono state adottate dal Consiglio svizzero della stampa nella seduta costitutiva del 18 febbraio 2000 e rivedute dallo stesso Consiglio il 9 novembre 2001, il 28 febbraio 2003, il 7 luglio 2005, il 16 settembre 2006, il 24 agosto 2007, il 3 settembre 2008, il 2 settembre 2009, il 1 settembre 2010, il 1 luglio 2011 (adattamento della traduzione del testo italiano), il 27 settembre 2012, il 19 settembre 2013, il 25 settembre 2014 ed il 18 maggio 2017 (entrata in vigore il 1 luglio 2017).