Premesse

Il diritto all’informazione, alla libera espressione delle opinioni e alla critica è un diritto umano fondamentale.
I doveri e i diritti del giornalista sono fondati sul diritto del pubblico a conoscere fatti e opinioni.
La responsabilità del giornalista verso il pubblico prevale su qualunque altra responsabilità, in particolare su quelle che lo legano ai datori di lavoro o agli organi statali.
Il giornalista s’impegna volontariamente al rispetto delle norme di comportamento iscritte nella Dichiarazione dei doveri che segue.
Per svolgere i suoi compiti in modo indipendente e conforme ai criteri di qualità che gli sono richiesti, il giornalista deve poter contare su condizioni generali adeguate all’esercizio della professione. Tale garanzia è esplicitata dalla Dichiarazione dei diritti che segue.
Il giornalista degno di questo nome considera suo dovere rispettare fedelmente le regole fondamentali descritte nella Dichiarazione dei doveri. Inoltre, nella sua attività professionale, pur rispettando le leggi d’ogni Paese, accetta unicamente il giudizio di altri giornalisti, tramite il Consiglio della Stampa o un altro organo legittimato a pronunciarsi su questioni di etica professionale. In questo campo non ammette nessuna ingerenza da parte dello Stato o di altre organizzazioni. Si considera conforme al dovere di equità il comportamento di un giornale che pubblica almeno un breve riassunto di una presa di posizione del Consiglio della stampa che lo riguarda.

Dichiarazione dei doveri

Nel raccogliere, scegliere, redigere, interpretare e commentare le informazioni, il giornalista rispetta i principi generali dell’equità, confrontandosi lealmente con le fonti dell’informazione, le persone di cui si occupa e il pubblico. Il giornalista, in particolare:

  1. Ricerca la verità e rispetta il diritto del pubblico di venirne a conoscenza, senza riguardo per le conseguenze che gliene potrebbero derivare.
  2. Difende la libertà dell’informazione e i diritti relativi, la libertà di commento e di critica, l’indipendenza e la dignità della professione.
  3. Diffonde esclusivamente informazioni, documenti, immagini o prese di suono di cui gli sia nota la fonte. Non omette informazioni, o elementi d’informazione importanti; non deforma testi, documenti, immagini, suoni, oppure opinioni espresse da altri; designa apertamente come tali le notizie non confermate e i montaggi di immagini o di suono.
  4. Non usa metodi sleali per procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti. Non altera o lascia alterare fotografie con l’intento di falsare l’originale. Rinuncia ad ogni forma di plagio.
  5. Rettifica ogni informazione che, diffusa, si sia rivelata materialmente del tutto o in parte inesatta.
  6. Tutela il segreto professionale e non rivela la fonte delle informazioni ricevute in via confidenziale.
  7. Rispetta la vita privata delle persone, quando l’interesse pubblico non esiga il contrario; tralascia accuse anonime e concretamente ingiustificate
  8. Rispetta la dignità delle persone e rinuncia a riferimenti discriminatori nel testo, nelle immagini o in documenti sonori. Le discriminazioni da evitare riguardano l’etnia o la nazionalità, la religione, il sesso o le abitudini sessuali, la malattia e gli stati di infermità fisica o mentale. Nell’utilizzare testi, immagini o documenti sonori relativi a guerre, atti terroristici, disgrazie o catastrofi, rispetta il limite del riguardo dovuto alla sofferenza delle vittime e delle persone a loro vicine.
  9. Non accetta vantaggi o promesse che potrebbero limitare la sua indipendenza professionale e l’espressione della sua opinione personale.
  10. Evita ogni forma di pubblicità e non accetta condizioni da parte degli inserzionisti.
  11. Accetta direttive giornalistiche solo dai responsabili designati della propria redazione, purché non siano in contrasto con la presente Dichiarazione.

Dichiarazione dei diritti

I diritti che seguono sono ritenuti il minimo su cui il giornalista deve poter contare per rispettare i doveri che si è assunto:

  1. Diritto di libero accesso a tutte le fonti d’informazione e di libera indagine su tutto quanto è d’interesse pubblico. Il segreto, su fatti pubblici o privati, può essergli opposto solo eccezionalmente e con una chiara spiegazione delle ragioni nel caso specifico.
  2. Diritto di rifiutarsi, senza che gliene derivi un pregiudizio, di svolgere attività, e in particolare di dover esprimere opinioni, in contrasto con le norme professionali o la propria coscienza.
  3. Diritto di rifiutare ogni direttiva o ingerenza che contravvengano alla linea editoriale dell’organo d’informazione per il quale lavora. Tale linea editoriale deve venirgli comunicata per iscritto prima dell’assunzione. La modifica unilaterale o la revoca della linea editoriale sono illecite e costituiscono violazione del contratto.
  4. Diritto di conoscere i rapporti di proprietà del suo datore di lavoro. In quanto membro di una redazione, deve venir informato e consultato per tempo prima di ogni decisone importante che abbia influenza sull’andamento dell’impresa. I membri di una redazione devono in particolare venire consultati prima di ogni decisione definitiva che abbia conseguenze sulla composizione o sull’organizzazione della redazione stessa.
  5. Diritto a un’adeguata formazione e all’ aggiornamento professionali.
  6. Diritto a condizioni di lavoro chiaramente definite in un contratto collettivo. Nel contratto collettivo deve essere stabilito che nessun pregiudizio può derivare al giornalista dalle attività che svolge per le organizzazioni professionali.
  7. Diritto a un contratto d’assunzione individuale, che garantisca la sua sicurezza materiale e morale e a una retribuzione adeguata alle funzioni che svolge, alle responsabilità che assume e alla sua posizione sociale, tale da assicurargli l’indipendenza economica.

Questa Dichiarazione è stata approvata dal Consiglio di fondazione «Consiglio svizzero della stampa» nella seduta costitutiva del 21 dicembre 1999 e riveduto dallo stesso Consiglio il 5 giugno 2008.


Note protocollari concernenti la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» 

Generalità / Scopo delle Note protocolari

Accedendo, come associazioni contraenti, alla Fondazione «Consiglio svizzero della stampa», Schweizer Presse / Presse Suisse / Stampa Svizzera e la SRG SSR idée suisse riconoscono il Consiglio della stampa come organismo di autodisciplina della parte redazionale dei mass media. Le Note protocollari che seguono fissano il quadro normativo entro cui le norme deontologiche iscritte nella «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» sono da esse riconosciute come un contributo necessario al discorso sul’etica e sulla qualità dei media nel loro insieme. Le Note protocollari hanno lo scopo di chiarire la portata della «Dichiarazione» in quanto tocchino disposizioni controverse e/o poco chiare storicamente concretatesi in tale codice. Queste precisazioni tengono conto della prassi del Consiglio della stampa.

Campo d’applicazione e normatività della «Dichiarazione»

Destinatari delle disposizioni normative deontologiche della «Dichiarazione» sono i giornalisti profesionisti che operano, ricercando o elaborando l’informazione, nei mass media di attualità di carattere pubblico e periodico. Editori e produttori riconoscono i doveri loro derivanti da tali disposizioni.

La «Dichiarazione» è un documento essenzialmente etico. Le norme in essa contenute impegnano deontologicamente, ma, diversamente dalle norme giuridiche, non hanno forza esecutiva sul piano legale, anche se i termini usati riflettono talora un linguaggio di tipo giuridico. In questo senso deve essere inteso il riconoscimento operato da Schweizer Presse/Presse Suisse/Stampa Svizzera o dalla SRG SSR. Le Note protocollari che seguono precisano i limiti di questo riconoscimento. Dalla «Dichiarazione» non possono essere dedotti pretese di diritto del lavoro e neppure un effetto diretto sui contratti individuali.

Le parti contraenti concordano nel ritenere che il conseguimento degli standard di qualità mediatica contenuti nella «Dichiarazione» presuppone condizioni di lavoro lealmente convenute e socialmente adeguate, una formazione iniziale e continua di alto livello e infrastrutture redazionali sufficienti. Dalla «Dichiarazione dei diritti» non è però lecito far derivare obbligazioni di tipo giuridico a questo riguardo.

Preambolo / 3. capoverso

«La responsabilità del giornalista verso il pubblico prevale su qualunque altra responsabilità, in particolare su quelle che lo legano ai datori di lavoro o agli organi statali».

Il terzo cpv. del Preambolo sottolinea la priorità ideale della «responsabilità del giornalista nei confronti della sfera pubblica». Questa affermazione è parallela alle norme sulla comunicazione contenute nella Costituzione federale. Essa non incide tuttavia sulle strutture di competenza all’interno dell’organizazione del lavoro, né prevale sulla giurisprudenza relativa a tale contesto, con una riserva tuttavia per i casi di resistenza motivata da ragioni di coscienza,che comportino l’accetazione delle conseguenze giudiziarie relative.

«Dichiarazione dei doveri» / cifra 11

(Il giornalista) accetta direttive giornalistiche solo dai responsabili delegati della propria redazione, purché non siano in contrasto con la presente Dichiarazione.

Nel rispetto della linea del giornale, le redazioni decidono autonomamente sui contenuti della parte redazionale. Fanno eccezione le comunicazioni commerciali firmate dal direttore o dal produttore. Singole disposizioni redazionali da parte dell’editore o del produtore sono illecite. Se l’editore o il produtore appartengono alla redazione, saranno considerati come giornalisti e saranno perciò soggetti alla «Dichiarazione». La libertà della redazione e la separazione rispetto agli interessi commerciali dell’impresa devono essere assicurate da un regolamento in cui si precisano le rispettive competenze.

«Dichiarazione dei doveri» / ultimo capoverso

«Il giornalista degno di questo nome considera suo dovere rispettare fedelmente le regole fondamentali descritte nella Dichiarazione dei doveri. Inoltre, nella sua attività professionale, pur rispettando le leggi di ogni Paese, accetta unicamente il giudizio di altri giornalisti, tramite il Consiglio della stampa o un altro organo legittimato a pronunciarsi su questioni di etica professionale. In questo campo non ammette nessuna ingerenza da parte dello Stato o di altre organizzazioni».

Quest’ultimo capoverso della «Dichiarazione dei doveri» sarà spostato alla fine del Preambolo. L’etica professionale non pone il giornalista al disopra delle leggi, né lo sottrae agli interventi di tribunali o di autorità democraticamente e giuridicamente legittimati.

«Dichiarazione dei diritti» / lettera c (cambiamento della linea editoriale)

«diritto [del giornalista] di rifiutare ogni direttiva o ingerenza che contravvengano alla linea editoriale del’organo d’informazione per il quale lavora. Tale linea editoriale deve venirgli comunicata per iscrito prima dell’assunzione. La modifica unilaterale o la revoca della linea editoriale sono illecite e costituiscono violazione del contratto.»

Le parti raccomandano che la linea editoriale dell’impresa sia fissata per iscritto, in quanto rappresenta una base essenziale per l’attività delle redazione. La modifica della linea è permessa, ma può vanificare una condizione importante per lo svolgimento del lavoro redazionale (clausola di coscienza). Un accordo deve essere trovato tra i partner sociali, l’impresa e/o i firmatari dei contratti individuali.

«Dichiarazione dei diritti» / lettera d (diritti di partecipazione)

Diritto di conoscere [da parte del giornalista] i rapporti di proprietà del suo datore di lavoro. In quanto membro di una redazione, deve venire informato e consultato per tempo prima di ogni decisione importante che abbia influenza sull’andamento dell’impresa. I membri di una redazione devono in particolare venire consultati prima di ogni decisione definitiva che abbia conseguenze sulla composizione o sull’organizzazione della redazione stessa.

Allo scopo di rendere eticamente trasparenti i rapporti di proprietà, le parti raccomandano alla imprese mediatiche di informarne i propri collaboratori, sia al momento dell’assunzione sia informandoli successivamente sui cambiamenti importanti, soprattutto circa le modifiche della struttura proprietaria. Le parti ribadiscono il principio della consultazione prima delle decisioni importanti in seno all’impresa, secondo gli art.330b CO, 333g CO e l’art.10 della legge sulla partecipazione. Il diritto della redazione a esprimersi è particolarmente indicato nei casi in cui le decisioni hanno effetti diretti sui dipendenti.

«Dichiarazione dei diritti» / lettera f (contratto collettivo)

Diritto [del giornalista] a condizioni di lavoro chiaramente definite in un contratto collettivo. Nel contratto collettivo deve essere stabilito che nessun pregiudizio può derivare al giornalista dalle attività che svolge per le organizzazioni professionali.

Le parti riconoscono il principio del partenariato sociale, nel senso che il negoziato non sia solo individuale. Gli editori e la SRG SSR rispettano la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.

I giornalisti non possono rivendicare un contratto collettivo di lavoro presentando un reclamo al Consiglio della stampa. Hanno invece la possibilità di appellarsi al Consiglio della stampa se le condizioni di lavoro li inducono direttamente a commettere mancanze di tipo etico.