Il Consiglio svizzero della stampa è a disposizione del pubblico e dei giornalisti come istanza di reclamo in materia di etica dei mass media. Chiunque può presentare un reclamo al Consiglio svizzero della stampa su articoli pubblicati in giornali, riviste e media online o servizi diffusi nei media radiotelevisivi. Per i privati, la procedura di trattazione davanti al Consiglio della stampa ha un costo di 100 franchi per il primo reclamo. Per il secondo reclamo presentato nell’arco di un anno civile, l’importo è di 200 franchi, per il terzo è di 500 franchi, mentre a partire dal quarto verranno addebitati 1’000 franchi. I reclamanti che si fanno rappresentare da un legale, così come le organizzazioni, imprese o istituzioni sono tenuti a versare la somma di fr. 1000 per spese all’inizio del procedimento. La durata media della procedura è di circa un anno.

Come posso ricorrere al Consiglio svizzero della stampa?

Se ritenete che un articolo, un servizio o un’immagine violi la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» (in seguito: «Dichiarazione»), potete presentare nel termine di venti giorni, rispettivamente, in caso di coinvolgimento personale, di tre mesi un reclamo al Consiglio della stampa in forma scritta per posta normale o elettronica. A tal fine è disponibile un modello di reclamo. È importante fornire tutte le informazioni riguardanti l’oggetto del reclamo (media, data di pubblicazione, copia dell’articolo o link, altra documentazione) e menzionare le disposizioni della «Dichiarazione» o le direttive che secondo voi sono state lese. Dovete inoltre comunicare se, oltre al reclamo, avete avviato un procedimento giudiziario contro il media chiamato in causa o avete intenzione di farlo.
Consiglio svizzero della stampa
Postfach
3000 Berna 8
info@presserat.ch

Qui troverete un esempio di reclamo. Questo deve essere adattato, compilato in ogni sua parte e firmato a mano prima dell’invio.

Procedura

La Presidenza del Consiglio della stampa e la direttrice sottopongono il reclamo a un primo esame. Se la Presidenza ritiene di non dover entrare in materia, lo comunica al reclamante e motiva la propria decisione in una presa di posizione1.

Altrimenti invita il media chiamato in causa a prendere posizione. I casi che sollevano questioni di fondo sono discussi da una delle tre Camere. Tutti gli altri reclami sono trattati dalla direttrice.

Presa di posizione del Consiglio della stampa

Dopo la valutazione il Consiglio della stampa redige una presa di posizione nella quale esprime il suo guidizio eventualmente considerazioni o raccomandazioni. Non può tuttavia pronunciare sanzioni. La conclusione può essere l’accettazione (ev. parziale) o la reiezione del reclamo. In casi fondati il Consiglio della stampa può motivare la non entrata in materia in una presa di posizione ordinaria. La presa di posizione viene inviata alle parti e successivamente pubblicata nel sito www.presserat.ch.


1 Articolo 11 capoverso 1 del Regolamento del Consiglio svizzero della stampa:Il Consiglio svizzero della stampa non entra in materia sul reclamo:

  • se non è di sua competenza;
  • se è manifestamente infondato;
  • se non tocca l’ambito deontologico;
  • se, in un caso di poca entità, la redazione si è già pubblicamente scusata e/o ha già preso provvedimenti correttivi;
  • se la pubblicazione o la trasmissione, oggetto del reclamo stesso,3 risale a più di venti giorni, rispettivamente, in caso di coinvolgimento personale, a più di tre2 mesi;
  • se è pendente o è in previsione un procedimento parallelo (presso un tribunale o presso l’AIRR).