Nr. 65/2006
Interviste

(Giambonini c. «Il Caffè») Presa di posizione del 20 ottobre 2006

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I. I fatti

A. Il 9 febbraio 2006, in vista delle Olimpiadi invernali di Torino, «Il Caffè» pubblicò un articolo dal titolo «Scontro generazionale tra inviati olimpionici» che, sostanzialmente, voleva ripercorrere l’evoluzione delle modalità con le quali la TV ha via via seguito le manifestazioni olimpiche invernali, partendo dal raffronto tra Grenoble (1968) e Torino (2006). Il pezzo è essenzialmente costruito attorno alle dichiarazioni di tre giornalisti sportivi. Due di loro, più giovani, per illustrare le odierne peculiarità tecnico-giornlistiche della copertura televisiva delle Olimpiadi invernali odierne. Un terzo, Rinaldo Giambonini (1930) per ricordare la sua esperienza di Grenoble, risalente a quasi quaranta anni orsono. Tra i vari intervistati si sviluppa, nel testo, un non polemico confronto circa il mutamento delle necessità professionali, con sottolineature di similitudini e diversità.

B. Il 21 aprile 2004 Rinaldo Giambonini ha inoltrato reclamo al Consiglio della Stampa. Egli afferma, in sostanza, che Il Caffè avrebbe costruito un finto faccia a faccia tra i tre colleghi, che, in realtà, mai sarebbe avvenuto. In pratica, secondo Giambonini, il giornalista, Ezio Rocchi Balbi, avrebbe, a posteriori e senza il suo accordo, trasformato le sue dichiarazioni, effettivamente avvenute, in un invece mai avvenuto faccia a faccia. In questa circostanza Giambonini intravede una violazione della cifra 4 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (Direttiva 4.5. che prescrive la regola del fairness nel contesto di un’intervista e la Direttiva 4.6 ai colloqui informativi).

C. Con scritti 30 maggio 2006, rispettivamente 3 giugno 2006 il giornalista autore del pezzo e il direttore de Il Caffè (Lillo Alaimo) hanno respinto le accuse di Giambonini. Entrambi sostengono che il reclamante sarebbe stato avvertito della modalità con le quali sarebbe stato costruito l’articolo. Egli sarebbe quindi stato informato che partecipava alla realizzazione di un faccia a faccia virtuale tra un anziano giornalista sportivo e due più giovani colleghi.

D. L’8 giugno 2006 il caso è stato trasmesso alla 1. Camera del Consiglio della Stampa, composta da Peter Studer, presidente del Consiglio della Stampa, Luisa Ghiringhelli Mazza, Pia Horlacher, Kathrin Lüthi, Francesca Snider, Philip Kübler e Edy Salmina.

E. Il caso è stato discusso nella seduta del 20 ottobre 2006 e per via epistolare.

II. Considerandi

1. La cifra 4 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» bandisce il ricorso a metodi sleali e ad ogni falsificazione. Tale principio fondamentale di lealtà si applica ovviamente anche alle interviste. E‘ in questo ambito che trova fondamento la citata Direttiva 4.5. Tale disposizione prevede segnatamente che «l’intervista si basa su un accordo tra due parti, che ne determinano le regole (…) Nell’autorizzare la pubblicazione l’intervistato non deve apportare modifiche sostanziali al testo registrato (per esempio, modificandone il senso, cancellando o aggiungendo domande); può tuttavia correggere errori evidenti». Il Consiglio della Stampa ha più volte richiamato questi principi (cfr. le prese di posizione 1/1996, 43/2001, 32 2004).

2. Il principio di lealtà che deve ispirare ogni intervista impedisce ovviamente di trasformare, a posteriori e senza il consenso della persona interessata, una dichiarazione raccolta come unilaterale in un faccia a faccia con altre persone. Non solo il testo di quanto dichiarato va quindi rispettato, ma anche il contesto giornalistico essenziale in cui se ne è prospettato l’inserimento. In caso opposto, si modificherebbero, unilateralmente, elementi importanti degli accordi che stanno alla base dell’intervista, contravvenendo dunque alla regola di lealtà. Ciò vale anche se quanto poi pubblicato, di per sé, corrisponde a quanto dichiarato: non solo chi consente ad una intervista potrebbe anche non voler partecipare ad una discussione contraddittoria, ma, in questo caso, esprimersi in altro modo. Oltre all’intervistato, anche il lettore potrebbe peraltro essere indotto in errore, immaginando che ad essere pubblicato sia il pensiero di un intervistato espresso nel contesto di una discussione, in realtà mai avvenuta, neppure in forma figurata.

3. A proposito di quanto sopra, le versioni delle parti non coincidono. Secondo Giambonini, vi è stata modifica degli accordi presi, stando al Caffè essi sono invece stati rispettati. Il Consiglio della Stampa non ha i mezzi per indagare oltre circa quanto sia effettivamente accaduto. Va detto però che il tono dell’articolo non fa pensare ad un intervento giornalistico difforme dagli accordi. Il giornalista non ha contrapposto le dichiarazioni a fini polemici o ad effetto: in sostanza egli si è limitato a costruire il filo di un racconto-raffronto tutto sommato lineare e contrassegnato da cordialità e stima tra i partecipanti. Parimenti, l’autore del pezzo, correttamente, virgoletta l’espressione faccia a faccia riferita al dialogo svoltosi tra i vari attori coinvolti, evidenziandone in tal modo la natura sui generis. In queste condizioni, non si vede perché l’intenzione di giustapporre le varie versioni avrebbe dovuto essere nascosta al reclamante. Quest’ultimo neppure afferma che le sue dichiarazioni siano state modificate, il che costituisce ulteriore indizio di correttezza del giornalista.

4. Una violazione della cifra 4 della «Dichiarazione», tuttavia, non deve soltanto essere ammessa se la pubblicazione avviene senza rispettare gli accordi presi nel corso dell’intervista o delle ricerche preliminari. Anche il pubblico non deve essere indotto in errore circa il modo in cui sia stato realizzato l’articolo. Nella sua presa di posizione 43/2001 il Consiglio della Stampa ha ricordato che, anche qualora le circostanze concrete facciano ritenere che le parti sarebbero state consenzienti, un colloquio, separato, con due coniugi, non può, senza avvertire il pubblico, essere ricomposto in un’intervista di coppia. Le circostanze del caso che ci occupa sono analoghe. Il titolo «Scontro generazionale» e le frasi « Rinaldo Giambonini (…) accetta il ‹faccia a a faccia› con i suoi giovani colleghi», tanto più che il virgolettato non è di facile significato, particolarmente per i non esperti, «ribatte il 38enne Giampaolo», «il confronto generazionale», «insiste Giambonini», «contesta il 33enne Alessandro Tamburini», «Giambonini non vuole sollevare alcun accenno di polemica, sorride e annuisce convinto» suscitano nelle lettrici e nei lettori l’impressione, errata, che i giornalisti sportivi interpellati si siano effettivamente incontrati. L’impressione dalla effettiva tavola rotonda non viene certo diminuita dalla struttura del pezzo. «Il Caffè» avrebbe perciò dovuto segnalare ai suoi lettori la natura virtuale del «faccia a faccia», costruito sulla base delle tre conversazioni telefoniche separate. Per questa ragione, anche se in modo non grave tenendo conto del contenuto non controverso dell’articolo, ha violato la cifra 4 della «Dichiarazione».

III. Conclusioni

1. Il reclamo è parzialmente accolto

2. La redazione de «Il Caffè» ha violato la cifra 4 della «Dichiarazione dei doveri e diritti dei giornalisti», pubblicando l’articolo «Scontro generazionale tra inviati olimpici» senza indicare ai lettori che la discussione tra i tre giornalisti sportivi costituiva, in realtà, il montaggio di tre conversazioni telefoniche separate.