Nr. 54/2002
Indipendenza dalla pubblicità

(Cotti c. «Corriere del Ticino» / «la Regione Ticino» / «Giornale del Popolo») Presa di posizione del 22 novembre 2002

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I. Fatti

A. Il 26 gennaio 2002 i tre quotidiani ticinesi «Corriere del Ticino», «Giornale del Popolo» e «la Regione Ticino» pubblicavano un esteso lancio del 18. Tiro cantonale che si sarebbe svolto tra giugno e luglio del 2002. Al fondo dei tre servizi figurava un riquadro con l’identica evidente scritta: «Questa manifestazione è sponsorizzata dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino».

B. Il 29 gennaio e il 4 febbraio 2002, il co-presidente della Federazione svizzera dei giornalisti Alberto Cotti scriveva al Consiglio della Stampa denunciando che quell’avviso contravveniva alla cifra 10 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti». La disposizione citata prescrive ai giornalisti di evitare ogni forma di pubblicità e di non accettare condizioni da parte degli inserzionisti. Nel caso specifico, i giornalisti sarebbero stati obbligati a partecipare alla conferenza stampa indetta dagli organizzatori della festa di tiro e a pubblicare un servizio ampio perché la banca assicurava ai giornali una corrispondente pubblicità.

C. Con lettere del 15 e del 18 febbraio come pure del 22 marzo 2002, le tre redazioni messe in causa hanno postulato unanimemente il rigetto del reclamo. La pubblicità della banca non avrebbe avuto influenza alcuna sul contenuto dei resoconti. I giornali hanno sempre tenuto nei confronti della Banca dello Stato un atteggiamento indipendente e critico, che non sempre la banca ha gradito. Né i giornalisti in questione sarebbero stati condizionati in anticipo circa gli articoli da scrivere in occasione della conferenza stampa di lancio del Tiro cantonale. L’ampio spazio assegnato alla manifestazione sarebbe stato in ogni caso giustificato dalla prevista partecipazione di diecimila tiratori e rispondeva alla necessità di informarne i lettori in modo adeguato.

D. Il Praesidium del Consiglio della Stampa ha trasmesso il reclamo alla 1. Camera, formata da Peter Studer (presidente), Marie-Louise Barben, Luisa Ghiringhelli Mazza, Silvana Ianetta, Philippe Kübler, Kathrin Lüthi e Edy Salmina, che ne ha discusso nelle sedute del 2 maggio e del 22 novembre 2002. Né Luisa Ghiringhelli Mazza né Edy Salmina hanno tuttavia partecipato alle deliberazioni.

E. Durante la seduta del 2 maggio 2002 la 1. Camera ha deciso di invitare le tre redazioni a precisare se, a loro parere, per posizione e contenuto, l’avviso di sponsoring fosse chiaramente distinguibile dalla parte redazionale.

F. Con prese di posizione in data 24, 28 e 30 maggio 2002 le redazioni confermavano la richiesta di rigetto. Il «Corriere del Ticino» aggiungeva che il logo dello sponsor sarebbe stato utilizzato in modo analogo in altri casi simili.

II. Considerandi

1. La cifra 10 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti» prescrive ai giornalisti il dovere di evitare ogni forma di pubblicità nella loro attività professionale, come pure di rifiutare ogni consegna da parte di inserzionisti. Alla cifra 10.1 delle Direttive che esplicitano la «Dichiarazione» è detto chiaramente che tra la parte redazionale e la parte pubblicitaria la distinzione dev’essere evidente sia visivamente sia concettualmente. «Il giornalista deve rispettare questa separazione. Far scivolare messaggi pubblicitari in un servizio viola questo principio. L’infrazione si dà quando il riferimento a una marca, a un prodotto o a un servizio – oppure la ripetizione del riferimento – esula dal pubblico interesse e dal legittimo interesse del pubblico all’informazione».

2. Il rimprovero mosso dal reclamante, che le redazioni in causa si sono lasciate influenzare da consegne illecite dell’inserzionista nel servizio di lancio riservato al Tiro (oppure in un caso analogo, il festival «Piazza blues»), dev’essere respinto come infondato. È certo poco comune che tre quotidiani usino la medesima formula per menzionare lo sponsoring. Ma questo elemento da solo non basta a provare una restrizione dell’indipendenza redazionale e un tentativo di influenzare nel contenuto e nella forma i servizi sulla festa di tiro o sul festival musicale. In entrambi i casi segnalati dal reclamante, lo spazio relativamente ampio dato alla presentazione delle manifestazioni si giustificava per l’interesse cantonale o regionale che entrambe rivestivano, ci fosse o no l’appoggio di uno sponsor.

3.a) Nonostante ciò, il Consiglio della Stampa deve constatare, analogamente a quanto deliberato nella presa di posizione 26/2001 (Comitato referendario Wassergasse c. «St.Galler Tagblatt»), che la violazione della cifra 10 della «Dichiarazione» è data quando si constati che la separazione visiva e concettuale tra parte redazionale e parte pubblicitaria (i due termini devono ritenersi cumulati) non è rispettata.

b) L’uso del logo della Banca dello Stato aveva un indubbio carattere pubblicitario e non può essere giustificato dall’esigenza di informare i lettori. Se tale è il senso di un logo, esso deve figurare, visivamente e concettualmente, separato dalla parte redazionale. «La Regione» demarca con una riga di separazione la posizione del logo dal testo che precede, il che almeno visivamente dovrebbe consentire al lettore di riconoscere il carattere pubblicitario dell’avviso. Manca tuttavia, in tutti e tre i giornali, una chiara definizione del logo come «Pubblicità» (per esempio «annuncio pubblicitario»). Un simile avviso era tanto più necessario in quanto l’avviso di sponsoring era dato con parole molto simili a quelle usate nel testo redazionale.

III. Conclusioni

1. Il reclamo è parzialmente accolto.

2. Il «Corriere del Ticino», il «Giornale del Popolo» e «la Regione Ticino» hanno omesso di distinguere concettualmente in modo adeguato l’avviso dello sponsoring che la Banca dello Stato assicurava al Tiro cantonale ticinese.

3. Per il resto il reclamo è respinto come infondato.