Nr. 41/2006
Dovere di verità e di rettifica

(Commissione tutoria regionale 8 c.«la Regione») Presa di posizione del 1. settembre 2006

Drucken

I. I fatti

A. Il 6 luglio 2005 «la Regione» pubblicava un articolo firmato Guido Grilli con il titolo «‹Basta perizie commissionate all’estero›» e il sottotitolo: «Il Tribunale federale sconfessa la Comissione tutoria di Pregassona e dà ragione a un uomo che aveva rifiutato l’esame d’idoneità genitoriale». I giudici di Losanna avrebbero, secondo l’articolo, dato piena ragione al ricorso di una persona contro l’ordine e lo svolgimento di una perizia psichiatrica intesa ad accertare le sue capacità genitoriali, che avrebbe dovuto aver luogo a Milano. Nella motivazione (25 pagine) della sentenza del 10 maggio 2005, il Tribunale federale avrebbe ritenuto arbitraria, nonché diniego formale di giustizia, la decisione dell’Autorità cantonale di vigilanza sulle tutele di non entrare in materia sulle ragioni di un ricorso presentato dal genitore interessato. La sentenza dovrebbe per il futuro costringere la Commissione tutoria di Pregassona a rinunciare alla commissione di perizie all’estero.

B. Il 9 luglio 2005, «la Regione» pubblicava, sotto il titolo «Perizie d’idoneità commissionate all’estero: presto una decisione degli Enti locali», una messa a punto richiesta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele, nel senso che la decisione del Tribunale federale non riguardava la liceità di commissionare perizie psichiatriche all’estero: era bensì una censura per l’autorità stessa, per avere questa arbitrariamente applicato la procedura cantonale rifiutando di entrare in materia sulle ragioni del ricorrente contro l’ordine di sottostare alla perizia. L’Autorità di vigilanza comunicava che ad ogni modo nelle settimane seguenti avrebbe di nuovo verificato la liceitâ giuridica dell’incarico di effettuare perizie conferito a periti esteri.

C. Il 12 luglio 2005 la Commissione tutoria regionale 8, sede di Lugano Est (in seguito: Ctr8) ha presentato un reclamo al Consiglio della stampa, rimproverando alla «Regione» di aver violato con le sue pubblicazioni la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» alle Cifre 1 (Rispetto della verità), 3 (Omissione / Deformazione di elementi d’informazione importanti), 5 (Dovere di rettifica) e 7 (Accuse concretamente ingiustificate). La citazione tra virgolette della frase «Basta perizie commissionate all’estero», pubblicata in prima pagina, non corrisponde secondo il reclamante alla realtà in quanto lascia intendere al lettore che sia stato il Tribunale federale ad affermare ciò. L’articolo cadrebbe in un’imprecisione affermando che la sentenza avrebbe annullato sia la decisione della Ctr8 sia quella di non entrare in materia pronuncia dall’Autorità di vigilanza. In realtà, il ricorso al Tribunale federale era stato presentato solo contro la decisione di non entrare in materia dell’organismo cantonale, non contro la decisione della Ctr8. Nell’articolo si sosteneva che «la decisione di costringere il genitore (…) è stata bocciata», mentre il Tribunale federale non è entrato nel merito ma ha dato torto all’Autorità di vigilanza per mere ragioni formali. In ogni caso, la Suprema Corte non avrebbe affatto deciso che in futuro non si dovessero più effettuare perizie all’estero, che d’altronde nella prassi della Ctr8 rappresentano un’eccezione.

D. Il 16 settembre 2005, a nome della redazione della «Regione», l’autore dell’articolo, Guido Grilli, ha chiesto al Consiglio della Stampa la reiezione del reclamo. Fonte dell’articolo sarebbe la sentenza (definitiva e pubblicata) del Tribunale federale. Prima di pubblicarlo, egli avrebbe conferito con l’avvocato del genitore reclamante e gli avrebbe fatto pervenire l’articolo per rilettura. Questi l’avrebbe ritenuto «conforme ai fatti e alla realtà». Si sarebbe inoltre dato seguito immediato alla richiesta dell’Autorità di vigilanza di pubblicare una messa a punto.

E. Il 12 ottobre 2005 il Consiglio della Stampa ha dichiarato chiusa la procedura di scambio epistolare e comunicato alle parti che il reclamo sarebbe stato trattato dalla Presidenza del Consiglio, nella seguente composizione: Peter Studer (presidente), Sylvie Arsever ed Esther Diener-Morscher (vicepresidenti).

F. La Presidenza del Consiglio della stampa ha deciso il 1. settembre 2006 di comunicare la presente Presa di posizione per via epistolare.

II. Considerandi

1. «La Regione» ammette che fonte dell’articolo pubblicato il 6 luglio 2005 è una sentenza del Tribunale federale cresciuta in giudicato e pubblicata sul sito Internet della Suprema Corte. Il Consiglio della Stampa ritiene del tutto lecita, anche dal profilo deontologico, la ripresa di citazioni da una fonte ufficiale liberamente accessibile, e ciò in analogia con l’art. 27 cpv. 4 del Codice penale svizzero («Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità») (Presa di posizione 35/2004). «La Regione» aveva quindi il diritto di riferire in base a una corretta lettura della Sentenza del Tribunale federale del 10 maggio 2005.

2. Confrontando l’articolo del 6 luglio 2005 con la Sentenza citata, il Consiglio della stampa constata tuttavia che al lettore è stata data una falsa informazione circa la pronunzia della Suprema Corte. Irrilevante è che la Sentenza fosse di 25 pagine (come sostiene «la Regione»), oppure di 13 pagine (secondo la Ctr8, il testo su Internet ne occupava otto in tutto). Più rilevante appare la designazione errata delle parti in causa. Dalla Sentenza si rileva chiaramente che la Ctr8 non era parte in causa. Perciò il sottotitolo «Il Tribunale federale sconfessa la Commissione tutoria di Pregassona» non corrisonde alla realtà. Sbagliata è soprattutto la tesi principale dell’articolo, secondo cui il Tribunale federale avrebbe vietato la commissione di perizie all’estero, per cui la prassi della Ctr8 risulterebbe censurata. Con l’articolo del 6 luglio 2005 «la Regione» ha quindi violato le disposizioni di cui alla Cifra 1 (Dovere di verità), 3 (Deformazione di elementi di informazione importanti) e 7 (Accuse concretamente ingiustificate).

A questa conclusione non si oppone l’asserzione che l’autore si era premurato di intervistare l’avvocato del genitore ricorrente, il quale avrebbe riletto l’articolo prima della pubblicazione e l’avrebbe ritenuto corretto. I giornalisti non possono delegare ad altri il rispetto dei loro doveri professionali. Non lo dovevano fare soprattutto in un caso come questo, essendo liberamente accessibile e facilmente leggibile il testo della Sentenza del Tribunale federale. Guido Grilli non avrebbe dovuto unicamente basarsi su una – quasi incredibile – assicurazione di correttezza formulata da un terzo, ma sul confronto diretto e accurato del proprio articolo con la fonte ufficiale.

2. Il Consiglio della stampa respinge invece l’accusa di violazione del dovere di rettifica. Con la pubblicazione della notiziola del 9 luglio 2006, al lettore è stato correttamente precisato che il Tribunale federale aveva affermato esclusivamente l’abuso di procedura, e dunque la nullità della non entrata in materia pronunciata dall’Autorità di vigilanza sulle tutele, e che sulla legalità della controversa commissione di perizie a esperti esteri tale Autorità si sarebbe pronunciata nelle settimane a venire. Benché il Consiglio della Stampa non abbia mai dedotto dalla Cifra 5 della «Dichiarazione» una forma specifica per le messe a punto, in questo caso esprime il parere che, considerato l’errore commesso con la pubblicazione del giorno prima, alla precisazione il giornale avrebbe dovuto dare un rilievo maggiore.

III. Conclusioni

1. Il reclamo della Ctr8 è accolto per la parte principale.

2. «La Regione» ha violato le norme di cui alle Cifre 1, 3 e 7 della «Dichiarazione dei dovri e dei diritti del giornalista» riportando in modo scorretto la Sentenza del Tribunale federale del 10 maggio 2005 nella sua edizione del 6 lu
glio 2005.

3. Per il rimanente, il reclamo è respinto.