Nr. 21/2000
Diritto di esprimersi su rimproveri gravi / Critiche tra massmedia

(„L’inchiesta“ c. „La Regione“) Presa di posizione del Consiglio svizzero della Stampa del 7 giugno 2000

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I. Fatti

A. Con il titolo «Imbottiti di germi» il periodico ticinese per i consumatori «L‘Inchiesta» ha pubblicato nella sua edizione del marzo 2000 i risultati di un test effettuato su diversi panini imbottiti. «L’Inchiesta» ha fatto analizzare dalla ditta Interlabor di Belp dodici panini aquistati a Lugano, Locarno e Bellinzona. Solo tre di essi avrebbe rispettato le norme igieniche. Due panini al prosciutto avrebbero addirittura contenuto batteri fecali.

B. Il 16 marzo 2000 il quotidiano ticinese «La Regione» ha pubblicato un articolo firmato dal vicedirettore L. e intitolato «Germi nei panini o nell’Inchiesta?“, recante i sottotitoli: «Contestato un test sulla qualità dei sandwiches» e «J.: prima di pubblicare si verifichi meglio». Nell’articolo si dava soprattutto conto delle severe critiche del direttore del Laboratorio cantonale ticinese di igiene circa la metodologia seguita da «L’Inchiesta» e all’interpretazione data ai risultati del test. Stando a questi rimproveri «L’Inchiesta» avrebbe confuso i limiti legali di tolleranza con i valori-limite. In realtà, 11 dei 12 panini avrebero rispettato i limiti imposti dalla legislazione alimentare. Inoltre, la ditta di Belp avrebbe confermato che i panini-test avrebbero avuto una temperatura troppo elevata al loro arrivo al laboratorio.

C. Il 2 aprile 2000 C., direttore de «L’Inchiesta», si è rivolto al Consiglio svizzero della Stampa facendo valere una violazione della cifra 3 della «Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei giornalisti» da parte de «La Regione». «L’Inchiesta» non sarebbe stata interpellata prima della pubblicazione della pesanti critiche di J. e non avrebbe così avuto la possibilità di chiarire che, contrariamente alle riserve riferite da «La Regione», il test si sarebbe svolto correttamente.

D. Il Consiglio ha affidato il caso alla 1. Camera, composta da Roger Blum, presidente, Marie-Louise Barben, Luisa Ghiringhelli Mazza, Silvana Iannetta, Philip Kübler, Kathrin Lüthi e Edy Salmina. Luisa Ghiringhelli Mazza e Edy Salmina si sono astenuti dal partecipare all’esame di questo reclamo.

E. Nella sua presa di posizione dell’11 maggio 2000 L., vicedirettore de «La Regione» ha tra l’altro fatto osservare che, nel caso de «L’Inchiesta», non è una persona ad essere oggetto di critica rilevante. Il periodico avrebbe inoltre avuto la possibilità di esprimere il suo punto di vista sulle sue stesse pagine, raggiungendo in questo modo l’opinione pubblica. Era stata inoltre soprattutto l’ «Inchiesta» a diffondere nel suo articolo le pesanti accuse oggetto della controversia. «La Regione» si sarebbe limitata a pubblicare le riserve scientifiche di Mario Jäggli. Qualora l’obbligo deontologico di sentire la parte oggetto di critiche fosse esteso eccessivamente, afferma sempre «La Regione», il lavoro giornalistico si renderebbe impossibile.

Nella sua lettera del 15 maggio 2000 il direttore C. si è associato completamente alle osservazioni del suo vice L.

F. La 1. Camera si è occupata del caso nella sua seduta del 7 giugno 2000 e per corrispondenza.

II. Considerandi

1. Oggetto del reclamo è l’articolo apparso il 16 marzo 2000 su «La Regione», non quello pubblicato dall’edizione di marzo de «L’Inchiesta». Conseguentemente il Consiglio della Stampa non ritiene di doversi occupare, nel contesto di questa presa di posizione, delle critiche de «La Regione» a proposito dell’ articolo «Imbottiti di germi» e dei metodi giornalistici de «L’Inchiesta».

2. La libertà di commento e di critica nel senso dell’art. 2 della «Dichiarazione» vale anche per le reciproche prese di posizione tra massmedia. La critica di un altro media è perciò deontologicamente auspicata, ma le regole professionali valgono anche in questo ambito.

3. Il diritto dell’interessato ad esprimersi quando sia oggetto di rimproveri importanti è derivato dal principio della correttezza e dall’obbligo di informazione completa (cfr. da ultimo la presa di posizione del Consiglio 6/2000 in re G. c. «CASH», 9.2.2000 e i riferimenti citati). Esso vale perciò anche per la critica ad articoli su altri massmedia. Il principio non cambia nel caso concreto neppure tenendo conto delle argomentazioni de «La Regione», secondo le quali oggetto di critica non sarebbe stata una persona. Il diritto ad un’informazione completa e corretta vale anche nei confronti di imprese economiche (cfr. presa di posizione del Consiglio in re U. S.A. c. «Beobachter», 26 giugno 1996, Raccolta 1996, pp. 43 e ss.). Si aggiunga che – come in questo caso a proposito del responsabile de «L’Inchiesta» e reclamante – rimproveri rivolti a persone giuridiche toccano sovente direttamente o indirettamente anche persone fisiche.

Neppure persuade – perlomeno in riferimento al caso concreto – la preoccuazione espressa da «La Regione», nel senso che il lavoro giornalistico sarebbe reso impossibile qualora si estendesse eccessivamente il principio «audiatur et altera pars». Per «La Regione» sarebbe stato senz’altro possibile chiedere a «L’Inchiesta» di pronunciarsi sui pesanti rimproveri di Mario Jäggli prima della pubblicazione dell’articolo del 16 marzo 2000 e riferire brevemente la sua presa di posizione.

III. Conclusioni

1. Il reclamo è accolto.

2. Le regole della deontologia giornalistica valgono anche per le critiche tra massmedia: anzi, ciò è deontologicamente aupicabile.

3. L’obbligo deontologico di sentire l’interessato prima della pubblicazione di critiche importanti vale anche nei confronti di imprese economiche. «La Regione» ha violato questo principio e pertanto le cifre 3 e 7 della «Dichiarazione», omettendo di sentire la redazione de «L’Inchiesta» prima della pubblicazione di pesanti critiche rivolte a quest’ultima.