Nr. 48/2021
Omissione di informazioni importanti / Rettifica

(X. c. «Spendere Meglio»)

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I. I fatti

A. Nel suo numero 5/2019, la rivista dei consumatori «Spendere Meglio» ha pubblicato un articolo di Matteo Cheda intitolato «Leggi fisiche ignorate e la fattura esplode». Il titolo recita: «Per l’incompetenza scientifica del pretore di Mendrisio, una lettrice di Spendere Meglio ha speso 32 mila franchi di troppo in gasolio. La scarsa dimestichezza con la matematica del pretore di Mendrisio è costata cara a una lettrice di Spendere Meglio. Contro ogni evidenza, è stata condannata a pagare un conteggio di riscaldamento esagerato.» L’articolo spiega come l’errore di calcolo relativo alle spese di riscaldamento si sia verificato nel caso di una proprietaria di casa/gerente di un bed and breakfast a Chiasso e spiega come tali errori di calcolo possano essere rilevati nel caso di una bolletta di riscaldamento individuale.

B. Il 27 novembre 2019, X. ha presentato un reclamo al Consiglio svizzero della stampa in cui denuncia una violazione delle Cifre 3 e 5 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (di seguito la «Dichiarazione»). L’articolo che le era stato inviato prima della pubblicazione della denuncia conteneva vari errori (vedi sotto C.), che lei aveva chiesto di correggere. Aveva anche chiarito che nel caso in cui il giornalista non fosse stato disposto ad accettare le correzioni, l’articolo non dovesse essere pubblicato. Alla fine il testo è stato pubblicato senza il suo consenso. Il giornalista aveva rifiutato una richiesta di correzione del 22 ottobre 2019.

C. Con risposta del 25 aprile 2020, Matteo Cheda chiede il rigetto del reclamo. Non ha diffuso informazioni di cui non conosceva la fonte, né ha soppresso o distorto elementi importanti dell’informazione (Cifra 3 della «Dichiarazione»). Non c’erano errori nel testo, e quindi non c’era bisogno di una correzione (Cifra 5 della «Dichiarazione»). Il 19 agosto 2019, ha inviato alla reclamante il testo del suo articolo e le ha chiesto di fare eventuali aggiunte/correzioni. In seguito al feedback della reclamante del 22 agosto con testo corretto, le ha inviato una nuova versione dell’articolo il 30 settembre 2019. In esso scrive: «(…) tra i chilowattora misurati da un impianto di riscaldamento e l’olio consumato c’è una costante fisica fissa: 11,4 kWh al chilo». Lo stesso giorno, riferendosi alla sua lettera del 22 agosto, la reclamante scrive che il tasso di conversione è di 10,1 kWh/litro chiedendo di pubblicare il testo (corretto) del 22 agosto a suo nome. Matteo Cheda al telefono le dice che non è possibile. In occasione di questa conversazione telefonica, la reclamante autorizza le sue citazioni. La sera del 30 settembre 2019, l’articolo va in stampa. Il 22 ottobre 2019, la reclamante chiede la rettifica di vari passaggi dell’articolo. Richiesta rifiutata il 25 ottobre 2019 con l’invito a pubblicare una lettera all’editore o una replica. La reclamante non risponde.

In termini di contenuto, «Spendere Meglio» sostiene che un litro di olio di riscaldamento pesa meno di un chilo. 11,4 kWh per chilo o 10,1 kWh per litro sarebbero la stessa cosa ad una temperatura di 15 gradi. A parte la questione del litro/chilo, la reclamante non ha mai specificato quali altri fatti nell’articolo erano sbagliati. Nella stessa lettera, ha chiesto che la frase «Gli inquilini degli appartamenti invece pagano un importo fisso in base alla metratura degli spazi affittati» da modificare in «Gli inquilini degli appartamenti invece pagano una quota in base alla volumetria degli spazi affittati». Poiché tutti gli appartamenti in questione sono della stessa altezza, anche questo calcolo equivale alla stessa cosa. Se non ci sono errori nell’articolo, non c’è bisogno di correggerlo.

D. Il 7 maggio 2021, il Consiglio della stampa ha informato le parti che il reclamo sarebbe stato trattato dalla Presidenza del Consiglio della stampa, composto dal presidente Dominique von Burg e dai vicepresidenti Casper Selg e Max Trossmann.

E. La Presidenza del Consiglio della stampa ha pubblicato la presente presa di posizione il 26 luglio 2021 per corrispondenza.

II. Considerazioni

1. La reclamante sembra partire dall’errato presupposto di poter determinare se un articolo che descrive una controversia legale, di cui è parte, sia pubblicato o meno. Tutto questo basandosi solo sul fatto che i cambiamenti o le correzioni da lei richiesti non sono stati accettati dall’autore, dopo aver autorizzato le citazioni a lei attribuite e dopo aver contattato l’autore con la richiesta di pubblicare un articolo sul contenzioso in questione. Non è così. Rientra nella libertà editoriale della redazione riferire o meno su una questione. In questo contesto, sembra assurdo che la reclamante abbia persino suggerito di pubblicare l’articolo a proprio nome.

2. È quindi necessario chiarire se l’articolo contenga effettivamente fatti errati, come sostiene la reclamante, e avrebbe quindi dovuto essere corretto. La Cifra 5 (Rettifica) della «Dichiarazione» richiede ai giornalisti di correggere qualsiasi rapporto pubblicato il cui contenuto materiale si riveli totalmente o parzialmente falso.

In primo luogo, riguarda la questione se il tasso di calcolo per un litro di gasolio da riscaldamento è stato correttamente indicato come 11,4 kWh per chilo o 10,1 kWh per litro. Dato che – come sottolineato dall’autore – un litro di olio combustibile pesa meno di un chilogrammo, entrambi i calcoli sono legittimi e corretti. Lo stesso vale per la questione se il calcolo proporzionale delle spese di riscaldamento viene effettuato in base alla metratura o alla volumetria. In ogni caso, una violazione della Cifra 5 della «Dichiarazione» non può essere provata.

Le altre correzioni richieste da reclamante non sono di natura sostanziale, ma riguardano questioni di formulazione. Questi non rientrano nell’ambito della Cifra 3 (omissione di elementi d’informazione importanti) della «Dichiarazione». Quindi, non c’è nemmeno una violazione della «Dichiarazione» a questo proposito.

III. Conclusioni

1. Il Consiglio della stampa respinge il reclamo.

2. «Spendere Meglio» non ha violato la Cifra 3 (omissione di elementi d’informazione importanti) e la Cifra 5 (rettifica) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» con l’articolo «Leggi fisiche ignorate e la fattura esplode» del 30 settembre 2019.

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I. Sachverhalt

A. In seiner Ausgabe 5/2019 veröffentlichte das Konsumentenmagazin «Spendere Meglio» einen Artikel von Matteo Cheda mit dem Titel «Leggi fisiche ignorate e la fattura esplode» (Physikalische Gesetze ignoriert und die Rechnung explodiert). Der Lead lautet: «Per l’incompetenza scientifica del pretore di Mendrisio, una lettrice di Spendere Meglio ha speso 32 mila franchi di troppo in gasolino. La scarsa dimestichezza con la matematica del pretore di Mendrisio è costata cara a una lettrice di Spendere Meglio. Contro ogni evidenza, è stata condannata a pagare un conteggio di riscaldamento esagerato.» Im Artikel wird dargelegt, wie es im Falle einer Vermieterin/Gerantin eines Bed and Breakfast in Chiasso zum Rechenfehler bezüglich der Heizkosten gekommen ist und es wird erklärt, wie man solchen Rechenfehlern bei einer individuellen Heizkostenabrechnung auf die Schliche kommt.

B. Am 27. November 2019 reichte X. Beschwerde beim Schweizer Presserat ein. Sie macht eine Verletzung der Ziffern 3 und 5 der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» (nachfolgend «Erklärung») geltend. Der ihr vor Publikation der Beschwerde zugestellte Artikel habe verschiedene Fehler (s. unter Buchstabe C.) enthalten, deren Korrektur sie verlangt habe. Sollte der Journalist nicht bereit sein, die Korrekturen zu übernehmen, habe sie verlangt, dass der Artikel nicht publiziert werden dürfe. In der Folge sei die Publikation des Textes ohne ihre Zustimmung erfolgt. Eine am 22. Oktober 2019 verlangte Berichtigung habe der Journalist abgelehnt.

C. Mit Beschwerdeantwort vom 25. April 2020 beantragte Matteo Cheda die Abweisung der Beschwerde. Weder habe er Informationen verbreitet, deren Quelle er nicht gekannt habe, noch wichtige Informationselemente unterschlagen oder entstellt (Ziffer 3 der «Erklärung»). Im Text hätten sich keine Fehler befunden, weshalb kein Anlass für eine Berichtigung (Ziffer 5 der «Erklärung») bestanden habe. Am 19. August 2019 habe er X. den Text seines Artikels geschickt und sie gebeten, allfällige Ergänzungen/Korrekturen vorzunehmen. Nach ihrer Rückmeldung vom 22. August mit korrigiertem Text habe er ihr am 30. September 2019 eine neue Version des Artikels geschickt. Darin habe er geschrieben: «(…) tra i chilowattora misurati da un impianto di riscaldamento e l’olio consumato c’è una costante fisica fissa: 11,4 kWh al chilo». Worauf die Beschwerdeführerin (BF) gleichentags mit Verweis auf ihr Schreiben vom 22. August geschrieben habe, der Umwandlungssatz betrage 10,1 kWh/litro. Weiter habe sie ihn gebeten, ihren (korrigierten) Text vom 22. August in ihrem Namen zu publizieren. Dies habe er telefonisch abgelehnt. Anlässlich dieses Telefongesprächs habe die BF zudem die Zitate autorisiert. Am 30. September 2019 abends sei der Artikel in Druck gegangen. Worauf die BF am 22. Oktober 2019 die Berichtigung diverser Passagen des Artikels verlangt habe. Dies habe er am 25. Oktober 2019 abgelehnt, ihr jedoch vorgeschlagen, einen Leserbrief oder eine Gegendarstellung zu veröffentlichen, worauf X. nicht eingegangen sei.

Inhaltlich führt der Journalist aus, ein Liter Heizöl wiege weniger als ein Kilo. 11,4 kWh pro Kilo bzw. 10,1 kWh pro Liter laufe bei einer Temperatur von 15 Grad auf dasselbe hinaus. Abgesehen von der Frage Liter/Kilo habe die BF nie präzisiert, welche anderen Fakten im Artikel falsch sein sollen. Im gleichen Schreiben habe sie verlangt, den Satz «Gli inquilini degli appartamenti invece pagano un importo fisso in base alla metratura degli spazi affittati» zu ändern in «Gli inquilini degli appartamenti invece pagano una quota in base alla volumetria degli spazi affittati». Da alle in Frage stehenden Wohnungen die gleiche Höhe hätten, komme auch diese Berechnung aufs Gleiche hinaus. Enthalte der Artikel keine Fehler, bestehe auch kein Anlass, diesen zu korrigieren.

D. Am 7. Mai 2021 teilte der Presserat den Parteien mit, die Beschwerde werde vom Presseratspräsidium behandelt, bestehend aus dem Präsidenten Dominique von Burg sowie den Vizepräsidenten Casper Selg und Max Trossmann.

E. Das Presseratspräsidium hat die vorliegende Stellungnahme per 26. Juli 2021 auf dem Korrespondenzweg verabschiedet.

II. Erwägungen

1. Die Beschwerdeführerin scheint von der irrigen Annahme auszugehen, sie könne darüber bestimmen, ob ein Artikel, der einen Rechtsstreit schildert und dessen Teil sie ist, veröffentlicht wird oder nicht. Dies allein gestützt darauf, dass die von ihr verlangten Änderungen bzw. Korrekturen vom Autor nicht übernommen worden sind. Dies, nachdem sie die ihr zugeschriebenen Zitate autorisiert hatte. Dies zudem, nachdem sie den Autor kontaktiert hatte mit der Bitte, einen Artikel über den fraglichen Rechtsstreit zu publizieren. Dem ist nicht so. Es liegt in der redaktionellen Freiheit der Redaktion, über ein Thema zu berichten oder nicht. Vor diesem Hintergrund erscheint es absurd, dass die BF gar vorschlug, «Spendere Meglio» solle den Artikel in ihrem eigenen Namen veröffentlichen.

2. Zu klären ist somit, ob der Artikel tatsächlich falsche Fakten enthält, wie die BF geltend macht und folglich hätte berichtigt werden müssen. Ziffer 5 (Berichtigung) der «Erklärung» verlangt von Journalistinnen und Journalisten, dass sie jede von ihnen veröffentlichte Meldung, deren materieller Inhalt sich ganz oder teilweise als falsch erweist, berichtigen.

Zum einen geht es um die Frage, ob der Berechnungssatz für einen Liter Heizöl mit 11,4 kWh pro Kilo oder mit 10,1 kWh pro Liter korrekt angegeben sei. Da – wie vom Autor ausgeführt – ein Liter Heizöl weniger als ein Kilogramm wiegt, sind beide Berechnungen legitim und korrekt. Dasselbe gilt für den Streitpunkt, ob die anteilsmässige Berechnung der Heizkosten aufgrund der Fläche («metratura») oder des Volumens («volumetria») durchgeführt werde. Eine Verletzung von Ziffer 5 der «Erklärung» lässt sich jedenfalls nicht nachweisen.

Die übrigen von der BF verlangten Korrekturen sind nicht inhaltlicher Natur, sondern betreffen Fragen der Formulierung. Diese fallen nicht in den Anwendungsbereich von Ziffer 3 (Unterschlagen wichtiger Informationselemente bzw. Entstellen von Tatsachen) der «Erklärung». Eine Verletzung der «Erklärung» liegt somit auch diesbezüglich nicht vor.

III. Feststellungen

1. Der Presserat weist die Beschwerde ab.

2. «Spendere Meglio» hat mit dem Artikel «Leggi fisiche ignorate e la fattura esplode» vom 30. September 2019 Ziffer 3 (Unterschlagen wichtiger Informationselemente) und Ziffer 5 (Berichtigung) der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» nicht verletzt.