Nr. 46/2021
Dovere di ascolto in caso di addebiti gravi / Identificazione

(X. c. «Il Mattino della domenica»)

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I. I Fatti

A. Il 20 gennaio 2019 «Il Mattino della domenica» ha pubblicato un articolo di Lorenzo Quadri dal titolo «Porre fine alle complicità con il terrorista rosso!». L’articolo riguarda l’estradizione di Cesare Battisti dal Brasile e dalla Bolivia in Italia. L’autore coglie questa circostanza come un’opportunità per fare riferimento, tra l’altro, al caso di Alvaro Lojacono Baragiola. Baragiola, cittadino italo-svizzero, era stato condannato a diverse lunghe pene detentive come membro delle Brigate Rosse sia dai tribunali svizzeri che italiani. L’articolo sottolinea che lui e altri cittadini svizzeri non possono essere estradati in Italia o in altri paesi perché la Svizzera non permette l’estradizione di cittadini svizzeri. Questo, tuttavia, potrebbe essere modificato creando una base giuridica che preveda un’eccezione per gli atti di violenza terroristica. Si sta preparando una mozione in tal senso.

Un altro articolo di Lorenzo Quadri del 17 febbraio 2019, intitolato «Tutela delle vittime o omertà?», affronta la questione della mancata menzione da parte dei media del nome di un dipendente statale accusato di abusi sessuali sui bambini. Quadri si chiede se fosse giustificata. Diverse personalità ticinesi dicono la loro.

B. Il 2 marzo 2019, e in forma migliorata il 13 maggio 2019, X. presenta un reclamo al Consiglio svizzero della stampa in cui critica, nel primo articolo, la seguente affermazione su Alvaro Baragiola: «Prima ha lavorato per la Pravda di Comano che, con i soldi del canone più caro d’Europa, stipendia brigatisti assassini». Il reclamante ritiene che questa sia una violazione della Direttiva 3.1 (trattamento delle fonti) così come delle Cifre 1 e 5 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (di seguito «la Dichiarazione»). Inoltre, la privacy di Baragiola non sarebbe stata rispettata, poiché sarebbero stati menzionati troppi dettagli della sua vita privata. L’accusa che la Radiotelevisione svizzera RSI agisse come complice di un terrorista è un’accusa grave e viola la Direttiva 3.8 (Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti). Secondo il reclamante l’autore Lorenzo Quadri avrebbe dovuto essere trasparente sui suoi mandati pubblici, invece ha violato la Direttiva 2.4 (funzioni pubbliche). Non solo, il rapporto avrebbe dovuto essere corretto. Inoltre, nell’articolo del 17 febbraio 2019, il dipendente statale condannato è stato menzionato con il suo nome completo, il che ha violato la Cifra 7 della «Dichiarazione» e, più specificamente, le Direttive 7.4 (risocializzazione) e 7.7 (reati sessuali).

C. Sulla base dell’articolo 17 cpv. 2 del regolamento di procedura, la presidenza ha limitato il ricorso alle questioni principali, nella fattispecie ad una possibile violazione delle Cifre 3 e 7 della «Dichiarazione».

D. Nella sua replica d’appello del 21 luglio 2019, Lorenzo Quadri sostiene che solo lui, come editore, determina la linea editoriale del «Mattino della domenica». Viste le insinuazioni del denunciante contro la sua persona, si astiene dal commentare.

E. Il 23 agosto 2019, il Consiglio della stampa informa le parti che il reclamo sarà trattato dalla presidenza della stampa, composto dal presidente Dominique von Burg e dal vicepresidente Max Trossmann. Vicepresidente Francesca Snider si è dimessa di sua iniziativa.

F. La presidenza del Consiglio della stampa ha deliberato per corrispondenza in data 26 luglio 2021.

II. Considerazioni

1. Articolo «Porre fine alle complicità con il terrorista rosso!» del 20 gennaio 2019:
La Direttiva 3.8 (Dovere di ascoltato in caso di gravi addebiti) della «Dichiarazione» afferma: «Dal principio di equità e dalla regola etica che prescrive di ascoltare anche l’altra parte («audiatur et altera pars») deriva il dovere del giornalista, prima della pubblicazione di rimproveri gravi, di sentire gli interessati. (…) Alla parte oggetto di addebiti gravi non deve necessariamente essere assegnato lo stesso spazio delle critiche che la concernono; dev’esserle tuttavia consentito di esprimersi sugli addebiti gravi.»

Il reclamante sostiene che l’affermazione contenuta nell’articolo del 20 gennaio 2019 secondo cui la Pravda di Comano (intendendo la RSI, il Consiglio della stampa) paga i brigatisti assassini con i soldi del canone più caro d’Europa è un’accusa grave sulla quale la RSI avrebbe dovuto essere sentita. A questo proposito il «Mattino» non commenta. Secondo la pratica costante del Consiglio della stampa, nel caso in cui qualcuno è accusato di un comportamento illegale o parimenti grave, sussiste un’accusa molto dura. Affermando che la RSI impiega terroristi, implicitamente, attraverso la figura di Baragiola la si accusa di avere sostenuto indirettamente un terrorista o attività terroristiche. Si stabilisce una relazione tra l’impiego di Baragiola e l’atteggiamento della RSI nei confronti dei terroristi. La RSI avrebbe dovuto essere consultata su questo, poiché si tratta di un’accusa grave e quindi in violazione della Direttiva 3.8 (Dovere di ascolto in caso di addebiti gravi).

2. Articolo «Tutela delle vittime o omertà?» del 17 febbraio 2019:
La Direttiva 7.2 (Identificazione) richiede ai giornalisti di bilanciare attentamente gli interessi coinvolti (diritto del pubblico all’informazione, protezione della privacy). È permesso dare un nome e/o identificare la copertura:

– se, in rapporto all’oggetto del servizio, la persona appare in pubblico o acconsente in altro modo alla pubblicazione;
– se la persona è comunemente nota all’opinione pubblica e il servizio si riferisce a tale sua condizione;
– se riveste una carica politica oppure una funzione dirigente nello Stato o nella società, e il servizio si riferisce a tale sua condizione;
– se la menzione del nome è necessaria per evitare un equivoco pregiudizievole a terzi;
– se la menzione del nome o l’identificazione è in altro modo giustificata da un interesse pubblico prevalente.

In particolare, la seguente citazione di Tuto Rossi, Avvocato, CC Bellinzona (Udc): «La Corte delle assise Criminali di Lugano ha condannato X.Y. responsabile dell’Ufficio Giovani del DSS, referente del Cantone per la legge sui giovani, dirigente del Partito Socialista, per avere abusato sessualmente di giovani che doveva proteggere.» X. Y. è menzionato per nome. Non c’è nessun consenso, né l’accusato è apparso in pubblico. Non si tratta di una persona generalmente nota al pubblico con la quale il rapporto dei media sarebbe collegato. Non c’è un rischio di confusione né alcun altro interesse pubblico.

La prassi del Consiglio della stampa in materia di naming è rigorosa: anche nel caso di un quadruplo omicidio, passato alla storia criminale svizzera come un crimine di eccezionale gravità, in cui vi era un grande interesse pubblico per il caso e quindi per l’assassino, non ha ritenuto ammissibile una segnalazione identificativa (cfr. presa di posizione 30/2019). Un grande interesse pubblico in un caso non equivale a un interesse pubblico preponderante nell’identificare la segnalazione. Secondo la prassi del Consiglio della stampa, un assassino e i suoi parenti che sono colpiti dal rapporto del tribunale hanno anche il diritto alla protezione della loro privacy, indipendentemente dal crimine. Per principio, la persona interessata non deve essere identificata. Questo nel caso in questione vale a priori e si applica anche indipendentemente dal fatto che il nome dell’accusato sia circolato sui social media. Menzionando il nome, il «Mattino della domenica» ha quindi violato la Direttiva 7.2 (Identificazione).

III. Conclusioni

1. Il Consiglio della stampa accoglie parzialmente il reclamo.

2. Il «Mattino della domenica», con l’articolo «Porre fine alle complicità con il terrorista rosso!» del 20 gennaio 2019, ha violato la Cifra 3 (Dovere di ascolto in caso di addebiti gravi) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» e con l’articolo «Tutela delle vittime o omertà?» del 17 febbraio 2019, ha violato la Cifra 7 (Identificazione).

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I. Sachverhalt

A. Am 20. Januar 2019 veröffentlichte «Il Mattino della domenica» einen Artikel von Lorenzo Quadri mit dem Titel «Porre fine alle complicità con il terrorista rosso!». Im Artikel geht es um die Auslieferung von Cesare Battisti durch Brasilien und Bolivien nach Italien. Der Autor nimmt das zum Anlass, um u.a. auf den Fall von Alvaro Lojacono Baragiola hinzuweisen. Baragiola, italienisch-schweizerischer Staatsbürger, war als Mitglied der Roten Brigaden sowohl von schweizerischen als auch von italienischen Gerichten zu mehreren langen Haftstrafen verurteilt worden. Im Artikel wird darauf hingewiesen, er und weitere Schweizer Staatsbürger könnten nicht an Italien oder andere Länder ausgeliefert werden, weil die Schweiz eine Auslieferung von Schweizer Staatsbürgern nicht zulasse. Dies lasse sich jedoch ändern, indem eine gesetzliche Grundlage mit einer Ausnahme für terroristische Gewalttaten geschaffen werde. Eine entsprechende Motion sei in Vorbereitung.

In einem weiteren Artikel von Lorenzo Quadri vom 17. Februar 2019 unter dem Titel «Tutela delle vittime o omertà?» geht es um die Frage, ob die Nichtnennung des Namens eines des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigten Staatsangestellten durch die Medien gerechtfertigt sei. Zu Wort kommen mehrere Tessiner Persönlichkeiten.

B. Am 2. März 20219 und in nachgebesserter Form am 13. Mai 2019 reichte X. Beschwerde beim Schweizer Presserat ein. Darin kritisiert er im ersten Artikel die folgende Aussage über Alvaro Baragiola: «Prima ha lavorato per la Pravda di Comano che, con i soldi del canone più caro d’Europa, stipendia brigatisti assassini». Der Beschwerdeführer sieht darin eine Verletzung von Richtlinie 3.1 (Quellenbearbeitung) sowie der Ziffern 1 und 5 der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» (nachfolgend «Erklärung»). Weiter würde die Privatsphäre Baragiolas nicht respektiert, indem zu viele Details aus dessen Privatleben genannt würden. Der Vorwurf, die Radiotelevisione svizzera RSI agiere als Komplizin eines Terroristen, sei ein schwerer Vorwurf, damit sei Richtlinie 3.8 (Anhörung bei schweren Vorwürfen) verletzt. Der Beschwerdeführer macht geltend, der Autor Lorenzo Quadri hätte seine öffentlichen Mandate transparent machen müssen. Darin sieht er eine Verletzung von Richtlinie 2.4 (öffentliche Funktionen). Zudem hätte die Meldung berichtigt werden müssen. Im Artikel vom 17. Februar 2019 sei der verurteilte Staatsangestellte zudem mit vollem Namen genannt worden, was gegen Ziffer 7 der «Erklärung» und genauer gegen die Richtlinien 7.4 (Resozialisierung) und 7.7 (Sexualdelikte) verstosse.

C. Gestützt auf Art. 17 Abs. 2 Geschäftsreglement beschränkte das Präsidium die Beschwerde auf die Hauptpunkte, vorliegend auf eine allfällige Verletzung der Ziffern 3 und 7 der «Erklärung».

D. Mit Beschwerdeantwort vom 21. Juli 2019 machte Lorenzo Quadri geltend, er alleine als Verleger bestimme über die redaktionelle Linie des «Mattino della domenica». Angesichts der Unterstellungen des Beschwerdeführers gegenüber seiner Person verzichte er auf eine Stellungnahme.

E. Am 23. August 2019 teilte der Presserat den Parteien mit, die Beschwerde werde vom Presseratspräsidium behandelt, bestehend aus dem Präsidenten Dominique von Burg sowie dem Vizepräsidenten Max Trossmann. Vizepräsidentin Francesca Snider trat von sich aus in den Ausstand.

F. Das Presseratspräsidium hat die vorliegende Stellungnahme per 26. Juli 2021 auf dem Korrespondenzweg verabschiedet.

II. Erwägungen

1. Artikel «Porre fine alle complicità con il terrorista rosso!» vom 20. Januar 2019:
Richtlinie 3.8 (Anhörung bei schweren Vorwürfen) zur «Erklärung» hält fest: «Aus dem Fairnessprinzip und dem ethischen Gebot der Anhörung beider Seiten («audiatur et altera pars») leitet sich die Pflicht der Journalistinnen und Journalisten ab, Betroffene vor der Publikation schwerer Vorwürfe anzuhören. Die zur Publikation vorgesehenen schweren Vorwürfe sind dabei präzis zu benennen. Den von den Vorwürfen Betroffenen muss nicht derselbe Umfang im Bericht zugestanden werden wie der Kritik. Aber ihre Stellungnahme ist im gleichen Medienbericht fair wiederzugeben.»

Der Beschwerdeführer macht geltend, bei der Aussage im Artikel vom 20. Januar 2019, die Pravda von Comano (gemeint: die RSI, der Presserat) besolde mit den teuersten Gebührengeldern Europas mörderische Brigadisten, handle es sich um einen schweren Vorwurf, zu dem RSI hätte angehört werden müssen. Der «Mattino» nimmt dazu nicht Stellung. Laut Praxis des Presserats liegt ein schwerer Vorwurf vor, wenn jemandem illegales oder damit vergleichbares Verhalten vorgeworfen wird. Mit der Aussage, RSI beschäftige Terroristen, wird RSI indirekt unterstellt, mit der Beschäftigung Baragiolas einen Terroristen bzw. terroristische Aktivitäten zumindest indirekt unterstützt zu haben. Es wird eine Verbindung hergestellt zwischen der Beschäftigung Baragiolas und der Haltung von RSI zu Terroristen. Dazu hätte die RSI befragt werden müssen, handelt es sich doch um einen schweren Vorwurf, weshalb eine Verletzung von Richtlinie 3.8 (Anhörung bei schweren Vorwürfen) vorliegt.

2. Artikel «Tutela delle vittime o omertà?» vom 17. Februar 2019:
Richtlinie 7.2 (Identifizierung) verlangt, dass Journalistinnen und Journalisten die beteiligten Interessen (Recht der Öffentlichkeit auf Information, Schutz der Privatsphäre) sorgfältig abwägen. Namensnennung und/oder identifizierende Berichterstattung ist zulässig:
sofern die betroffene Person im Zusammenhang mit dem Gegenstand des Medienberichts öffentlich auftritt oder auf andere Weise in die Veröffentlichung einwilligt;
– sofern eine Person in der Öffentlichkeit allgemein bekannt ist und der Medienbericht damit im Zusammenhang steht;
– sofern die betroffene Person ein politisches Amt beziehungsweise eine staatliche oder gesellschaftlich leitende Funktion wahrnimmt und der Medienbericht damit im Zusammenhang steht;
– sofern die Namensnennung notwendig ist, um eine für Dritte nachteilige Verwechslung zu vermeiden;
– sofern die Namensnennung oder identifizierende Berichterstattung anderweitig durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist.

Konkret geht es um das folgende Zitat von Tuto Rossi, Avvocato, CC Bellinzona (Udc): «La Corte delle assise Criminali di Lugano ha condannato X.Y. responsabile dell’Ufficio Giovani del DSS, referente del Cantone per la legge sui giovani, dirigente del Partito Socialista, per avere abusato sessualmente di giovani che doveva proteggere.» X. Y. wird namentlich genannt. Weder liegt eine Einwilligung vor noch ist der Angeschuldigte öffentlich aufgetreten. Es handelt sich nicht um eine in der Öffentlichkeit allgemein bekannte Person, mit der der Medienbericht im Zusammenhang stünde. Weder ist eine Verwechslungsgefahr gegeben, noch ein anderweitig gelagertes öffentliches Interesse ersichtlich.

Die Praxis des Presserats bezüglich Namensnennung ist streng: Selbst bei einem vierfachen Mord, der als aussergewöhnlich schweres Verbrechen in die Schweizer Kriminalgeschichte einging, bei dem ein grosses öffentliches Interesse am Fall und damit verbunden am Mörder bestand, erachtete er eine identifizierende Berichterstattung als nicht zulässig (vgl. Stellungnahme 30/2019). Ein grosses öffentliches Interesse an einem Fall ist nicht gleichzusetzen mit einem überwiegenden öffentlichen Interesse an einer identifizierenden Berichterstattung. Auch ein Mörder und seine Angehörigen, die vom Gerichtsbericht betroffen sind, haben laut Praxis des Presserats ein Recht auf Schutz ihrer Privatsphäre, ungeachtet der Tat. Der Betroffene darf grundsätzlich nicht identifiziert werden. Dies gilt erst recht im vorliegenden Fall. Und es gilt auch unabhängig davon, ob der Name des Angeschuldigten in den sozialen Medien zirkulierte. Mit der Namensnennung hat der «Mattino della domenica» somit gegen Richtlinie 7.2 (Identifizierung) verstossen.

III. Feststellungen

1. Der Presserat heisst die Beschwerde teilweise gut.

2. Der «Mattino della domenica» hat mit dem Artikel «Porre fine alle complicità con il terrorista rosso!» vom 20. Januar 2019 die Ziffer 3 (Anhören bei schweren Vorwürfen) der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» verletzt sowie mit dem Artikel «Tutela delle vittime o omertà?» vom 17. Februar 2019 die Ziffer 7 (Identifizierung).