Nr. 29/2006
Ricerca della verità / Dovere di ascolto in caso di addebiti gravi

(Medialinea Sagl c. "TSI - Il Quotidiano") Presa di posizione del Consiglio della Stampa del 2 giugno 2006

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I. I fatti

A. Il 27 settembre 2005 la Televisione Svizzera di lingua italiana (in seguito: TSI) trasmetteva, nell’ambito del programma «Il Quotidiano», un servizio di circa due minuti dal titolo «Bevi che ti passa?» riguardante la bevanda OUTOX, bevanda che, secondo la pubblicità, sarebbe destinata a contrastare l’effetto dell’alcol. Nel servizio veniva riferito tra l’altro che «le ultime ricerche risultano degli anni 70 ed erano state condotte su animali, ma si tratta di sperimentazioni vecchie non più attuali». Alla domanda «Ma Outox è veramente efficace?» si rispondeva con un’intervista ad Andrea Gianinazzi, dell’Ufficio sanità e socialità, il quale affermava che il messaggio è pericoloso trattandosi di alcol, quindi di una sostanza che se assorbita in maniera eccessiva produce comunque dei danni, indipendentemente se si ritira o meno la patente; l’alcol è dannoso ed è pericoloso creare sentimenti di sicurezza attraverso bibite-miracolo». Il servizio terminava con la frase «Una situazione quindi in piena evoluzione, alla quale potrebbero interessarsi i consumatori, dal momento che si accertasse che la bibita, venduta al prezzo di fr. 6 la bottiglia, non ha alcun effetto sull’alcol. Il campo è, tanto per capirci, quello delle illusioni: non solo alticci dunque, ma anche gabbati».

B. In data 12 ottobre 2005 la ditta Medialinea Sagl, in qualità di distributore per la Svizzera della bevanda Outox, scriveva al Consiglio della Stampa per contestare tale servizio. Sottolineava che il prodotto risulta discreditato e diffamato nonostante sia già regolarmente in commercio in vari Paesi europei, con alle spalle diversi studi scientifici. Gli studi sul prodotto del 2003 e 2005 e sui poteri di deidrogenasi del fruttosio erano stati trasmessi alla TSI, ma non erano stati minimamente citati nel servizio. In data 27 dicembre 2005, Medialinea Sagl inviava al Consiglio della Stampa la decisione 7 dicembre 2005 del Mediatore per la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana. Con quella decisione, il Mediatore aveva accolto il reclamo della ditta, constatando che gli artt. 5 (informazione completa), 9 (accurata) e 11 (distinzione dei fatti dalle opinioni) dei «Principi di programma» che regolamentano le trasmissioni radiotelevisive non erano stati rispettati. Il Mediatore rilevava in particolare che «ben si giustificava una valutazione critica della notizia da parte del diffusore. Tuttavia (…) è mancato il contradditorio». Medialinea Sagl chiede al Consiglio della Stampa di prendere i provvedimenti necessari affinché casi come quello di Outox non debbano ripetersi, e precisa che le norme violate della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» sarebbero a suo avviso quelle di cui alle cifre 1 (ricerca della verità) e 3 (non omissione di informazioni importanti), oltre «una buona quantità» di altre.

C. Nella sua risposta del 3 febbraio 2006 la TSI ammette parzialmente alcune riserve sulle modalità giornalistiche con cui il servizio era stato realizzato, ma si mostra convinta che la sostanza dell’informazione data nel servizio era corretta. Chiede al Consiglio Svizzero della stampa di considerare non tanto gli aspetti formali sui quali si è soffermato il Mediatore RTSI ma gli interrogativi sostanziali che toccano la funzione del giornalismo e del giornalista, soprattutto se attivo all’interno di una rubrica informativa popolare e di largo ascolto, e soprattutto se si affronta un tema di interesse pubblico che può, come nel caso specifico, indurre il consumatore a comportamenti inadeguati. Sottolinea inoltre che la redazione ha affrontato il tema con un giusto spirito critico, poiché risulta che sono ancora in atto ricerche scientifiche sull’efficacia del prodotto; anzi, era stata aperta un’inchiesta preliminare da parte del Ministero Pubblico, in collaborazione con il Laboratorio cantonale. Per quanto riguarda le ricerche scientifiche presentate da Medialinea Sagl, la TSI allega una sentenza ufficiale del Garante della concorrenza e del mercato dello Stato italiano del 30 novembre 2005 e il parere del Farmacista cantonale ticinese dell’11 novembre 2005, chieste a seguito del reclamo. La TSI conclude la sua risposta ribadendo la liceità e la fondatezza della sostanza del servizio diffuso dal «Quotidiano».

D. La Presidenza del Consiglio della stampa ha incaricato di trattare il caso la Prima Camera, composta da Peter Studer (presidente), Luisa Ghiringhelli Mazza, Pia Horlacher, Philip Kübler, Kathrin Lüthi, Francesca Snider. Edy Salmina si è ricusato.

E. La Camera ha discusso il caso nella sua seduta del 2 giugno 2006 e in seguito per via epistolare.

II. Considerandi

1. Per un servizio critico circa un prodotto contestato come Outox vale senza dubbio il principio della libertà di informazione e di commento. Anche un commento inteso alla difesa dei consumatori deve tuttavia rispettare alcuni principi deontologici fondamentali, come la ricerca della verità (Direttiva 1.1) e l’ascolto da prestare a chi sia oggetto di addebiti gravi (Presa di posizione 17/2004, con altre indicazioni).

2. a) La cifra 1 della «Dichiarazione» impone al giornalista di ricercare la verità. Deriva da questo principio il dovere di «esaminare accuratamente i dati accessibili e disponibili» (Direttiva 1.1).

Nel servizio, della durata di circa due minuti, si dice che «le ultime ricerche risultano degli anni 70 ed erano state condotte su animali, ma si tratta di sperimentazioni vecchie non più attuali». Gli studi più recenti forniti alla TSI da Medialinea Sagl non sono stati citati. Tale modo di agire viola la norma sopra indicata.

Nel servizio il giornalista avrebbe dovuto, o citare l’esistenza degli studi a cui si riferiva la Medialinea Sagl, portando se del caso argomenti confutanti le risultanze di tali studi, o precisare che ne esistono altri, che giungono a conclusioni diverse; in altre parole, avrebbe dovuto esaminare accuratamente i dati accessibili e disponibili (Direttiva 1.1), oppure avrebbe potuto tralasciare l’affermazione citata, il che non avrebbe comunque modificato il senso del messaggio che il servizio intendeva rivolgere al pubblico.

3. a) La Direttiva 3.8 recita: «Dal principio di equità e dalla regola etica che prescrive di ascoltare anche l’altra parte (‹audiatur et altera pars›) deriva il dovere dei giornalisti, prima della pubblicazione di rimproveri gravi, di sentire gli interessati. La presa di posizione di questi deve essere pubblicata nello stesso articolo o nella stessa emissione, in modo corretto e sia pure in breve. Si può eccezionalmente prescindere dall’ascolto della parte criticata quando lo giustifichi un interesse pubblico preponderante. Nell’articolo, o nell’emissione, la parte oggetto di gravi rimproveri non deve avere lo stesso spazio delle critiche che la concernono. Però dev’esserle consentito di esprimersi sugli addebiti gravi.»

b) Citare uno studio di oltre 30 anni fa condotto su animali lascia senza dubbio intendere perlomeno poca serietà da parte della ditta produttrice della bevanda, così come la formulazione finale del servizio («Non solo alticci dunque, ma anche gabbati») getta discredito e diffama la bevanda Outox. La TSI si giustifica («pur accogliendo parzialmente alcune riserve sulle modalità giornalistiche con cui il servizio è stato realizzato»), citando l’interesse pubblico, visto che il consumo della bevanda incriminata «può, come in questo caso, indurre il consumatore (segnatamente le fasce più a rischio: potenziali alcolisti, da un lato, ma anche i giovani e giovanissimi) a comportamenti inadeguati (sottovalutazione dei pericoli veri del consumo di alcol, che certamente non comportano solo il rischio di incappare in eventuali controlli di polizia e nelle relative sanzioni disciplinari)». Tale giustificazione non può essere accolta, in presenza di un addebito grave. Secondo le Direttive, e dal pro
filo della deontologia, la TSI era tenuta a raccogliere il parere di Medialinea Sagl. Tanto più che si sarebbe potuto farlo con poco o nullo dispendio di mezzi e tempo e senza stravolgere o sminuire il senso del messaggio da trasmettere al pubblico.

4. Medialinea Sagl ritiene che, oltre alla cifra 1 e alla cifra 3, siano state violate «una buona quantità» di altre direttive e chiede al Consiglio svizzero della stampa di prendere provvedimenti in merito. Il Consiglio svizzero della stampa ricorda che è suo compito contribuire alla riflessione sui problemi deontologici di fondo, stimolando la discussione e pronunciandosi su questioni attinenti all’etica professionale. La presente presa di posizione contiene considerazioni e raccomandazioni in tal senso, ma il Consiglio della stampa non ha poteri di sanzione.

III. Conclusioni

1. Il reclamo di Medialinea Sagl è accolto.

2. Anche a un servizio critico su un prodotto contestato si applicano i principi fondamentali della deontologia.

3. La TSI era tenuta, o a citare gli studi a cui si riferiva Medialinea Sagl, o a tralasciare l’affermazione «Le ultime ricerche risultano degli anni 70 ed erano state condotte su animali, ma si tratta di sperimentazioni vecchie non più attuali». Omettendo di farlo, ha violato la Direttiva 1.1 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».

4. La TSI aveva l’obbligo di raccogliere il parere della Medialinea Sagl prima di diffondere il servizio del «Quotidiano»: «Bevi che ti passa?». Omettendo di farlo, ha violato la Direttiva 3.8 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».