Nr. 3/2006
Resoconto che rivela l’identità

(X. / Y. / Z. c. Televisione svizzera di lingua italiana) Presa di posizione del 20 gennaio 2006

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I. I fatti

A. Il 7 dicembre 2004 la trasmissione «Il Quotidiano» della Televisione svizzera di lingua italiana ha dato notizia con un breve servizio delle circostanze di un tentativo di stupro ai danni di una ventiquattrenne, accaduto la notte tra il 6 e il 7 dicembre a Mezzovico. Vi si precisava che la vittima, tossicodipendente, risiedeva da alcuni mesi al Garni A. di B., di cui venivano mostrata la facciata e l’ingresso. Si precisava pure che la donna non aveva voluto sottoporsi a una visita ginecologica e in un primo tempo aveva rinunciato a sporgere denuncia.

B. X., la vittima dell’aggressione, ha presentato un reclamo il 22 dicembre 2004 al Consiglio della stampa. L’istante rimprovera al «Quotidiano» di aver insinuato dati inesatti e offensivi in violazione della sua sfera privata (Cifra 7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista»), a causa dei quali l’avrebbe inoltre resa riconoscibile. Avrebbe inoltre rivelato la sua condizione di tossicodipendente, che presso il Garni A. e nel quartiere non era conosciuta. L’istante precisava che la violenza carnale era rimasta allo stadio di tentativo, che un medico l’aveva visitata e che non c’era stata da parte sua una rinuncia a sporgere querela. Nel servizio era contenuta un’altra informazione inveritiera: non sarebbe stata la prima volta che la donna subiva una violenza carnale.

C. Il 30 dicembre 2004 anche Y. e Z., titolari del Garni A. di B., hanno presentato al Consiglio della stampa un reclamo contro il medesimo servizio del «Quotidiano». Le due istanti denunciano la violazione delle Cifre 4 (Impiego di metodi sleali), 5 (Dovere di rettifica), 7. (Rispetto della sfera privata), 8 (Rispetto della dignità delle persone, Divieto di discriminazione) e 10 (Divieto di pubblicità). Fanno valere inoltre che la ripresa senza autorizzazione e la diffusione dell’immagine del Garni A. in un contesto negativo ha danneggiato l’esercizio pubblico.

D. Michele Ferrario, segretario generale del Dipartimento dell’Informazione della TSI, ha preso posizione su entrambi i reclami con lettere del 19 e 24 gennaio 2005, riconoscendo che il contestato servizio del 7 dicembre 2005 conteneva purtroppo «una serie di manchevolezze deontologiche», che al limite sarebbero da spiegare con la fretta oggi dominante nel giornalismo televisivo. Dopo un contatto con le persone in questione, «Il Quotidiano» aveva diffuso il 20 gennaio 2005 una rettifica e aveva chiesto pubblicamente scusa. Scuse erano state pure da lui personalmente presentate alla madre della vittima.

E. Secondo l’art. 10 cpv. 7 del proprio Regolamento, la Presidenza del Consiglio della stampa può prendere direttamente posizione quando il contenuto del reclamo ricalchi sostanzialmente un caso oggetto di una precedente decisione, oppure non sia di significativa importanza.

F. Il 1. febbraio 2005 il Consiglio della stampa ha comunicato alle parti che il reclamo sarebbe stato trattato dal Presidente Peter Studer e dalle due vicepresidenti, Sylvie Arsever e Esther Diener-Morscher.

G. La Presidenza ha elaborato per via di corrispondenza la presente Presa di posizione e l’ha approvata il 20 gennaio 2006.

II. Considerandi

1. Con la rettifica e le scuse espresse dal «Quotidiano» il 20 gennaio 2005 il rimprovero contenuto nel secondo reclamo, circa la violazione del dovere di rettifica (Cifra 5 della «Dichiarazione») è da considerare privo di oggetto. Ciò nonostante, e malgrado l’ammissione della sostanziale fondatezza dei rimproveri da parte della TSI, il Consiglio della stampa ritiene di dover verificare singolarmente le asserite violazioni della «Dichiarazione».

2. a) È evidente che «Il Quotidiano» ha violato la sfera privata di X. (Cifra 7 della «Dichiarazione») pubblicizzando senza giustificazione, anche senza fornire il nome, elementi tali da renderne l’identità almeno potenzialmente riconoscibile. Può essere sospeso il giudizio circa le altre accuse infondate contenute nel servizio. È incontestabile, comunque, che in parte almeno le informazioni sul conto della vittima erano fattualmente errate.

b) Meno univoca è la risposta da dare al quesito se «Il Quotidiano» abbia inoltre violato la sfera privata delle proprietarie del Garni A. Nella Presa di posizione 53/2000 il Consiglio della stampa era giunto alla conclusione che il solo fatto di citare pubblicamente e di mostrare l’immagine di una proprietà in cui sia stato commesso un delitto non basta a fondare una violazione della sfera privata dei proprietari e delle altre persone che vi risiedono – ai sensi della Cifra. 7 della «Dichiarazione» – perché, indipendentemente dall’impressione soggettiva che ne possono avere i denuncianti, è del tutto inverosimile che la notizia abbia potuto causare un danno immateriale notevole a loro o agli altri residenti. Leggendo l’articolo, in nessun caso si sarebbe potuto dedurre che i proprietari, gli amministratori o altre persone che vi risiedevano avessero avuto una qualche relazione con il delitto, e fossero per ciò stesso messi in cattiva luce. L’illecita intrusione nella sfera privata doveva perciò essere negata.

Diversamente dal caso evocato nella Presa di posizione 53/2000, né i titolari del Garni A. avevano avuto, nelle circostanze evocate, un qualche rapporto con il tentativo di violenza carnale, né il fatto criminoso era stato commesso nell’esercizio pubblico. «Il Quotidiano» non aveva perciò alcun motivo serio di indicare e di mostrare il luogo di residenza della vittima. Per questa considerazione, nei confronti delle titolari del Garni A., il Consiglio della stampa constata una violazione della Cifra 7 della «Dichiarazione».

3. Circa l’asserita violazione delle Cifre 4 (Impiego di metodi sleali), 8 (Rispetto della dignità umana, Divieto di discriminazione) e 10 (Divieto di pubblicità), il Consiglio considera infondato il reclamo delle titolari del Garni A. La ripresa dalla strada dell’immagine di uno stabile privato non è da considerare un modo sleale di operare. Il servizio diffuso il 7 dicembre 2004 – come la TSI stessa ammette – è certo erroneo in più punti e rappresenta una violazione della sfera privata delle istanti, ma non ne offende la dignità umana. Non si capisce, infine, come il servizio trasmesso possa riguardare il divieto di pubblicità sancito dalla Cifra 10 della «Dichiarazione».

III. Conclusioni

1. Il reclamo di X, è accolto in toto; il reclamo delle proprietarie del Garni A. è accolto in parte.

2. Il servizio trasmesso dal «Quotidiano» del 7 dicembre 2004 costituisce una violazione della sfera privata delle istanti (Cfr.7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista»)

3. Inoltre, il reclamo delle titolari del Garni A. è respinto, nella misura in cui non sia da dichiarare privo di oggetto.