Nr. 40/2006
Dovere di verità / Menzione dei nomi

(X. c. «La Regione Ticino») Presa di posizione del 1. settembre 2006

Drucken

I. I fatti

A. Il 16 giugno 2005 «la Regione Ticino» ha pubblicato una notizia sotto il titolo: «Docente ammonito e indagato per falsa autorizzazione di parcheggio». Vi si riferiva in particolare che il Ministero pubblico aveva aperto un’inchiesta per falsità in documenti contro X., noto docente dell’Istituto cantonale di economia e commercio, consigliere comunale del PPD ed ex presidente comunale di questo partito. Invece di procurarsi un’autorizzazione di parcheggio mensile a pagamento, il docente avrebbe usato un permesso «confezionato». «Una quisquilia rispetto ad altre fattispecie che al docente è già costata un ammonimento da parte della direzione della scuola». L’interessato avrebbe rifiutato al giornale una presa di posizione, sostenendo che si trattava di un «aspetto fiducioso».

B. Il 25 agosto 2005 X. ha rivolto al Consiglio svizzero della stampa un reclamo contro la pubblicazione del 16 giugno. Il giornale avrebbe violato le norme etiche della professione, in particolare circa il dovere di ricerca della verità (Cifra 1 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista») e il rispetto della sfera privata delle persone (Cifra 7 della «Dichiarazione»). L’articolo avrebbe affermato in modo inveritiero che X. sarebbe già stato ammonito per un altro grave motivo come docente dell’Istituto. Con la pubblicazione del sua nome e della sua professione sarebbe inoltre stata violata la sua sfera privata.

C. Il 5 ottobre 2005, il direttore della «Regione» ha proposto la reiezione del reclamo come infondato, negando la violazione della sfera privata. Sussisterebbe infatti un pubblico interesse alla pubblicazione del nome e della professione del soggetto.

D. Secondo l’art. 10 cpv. 7 del Regolamento del Consiglio della stampa, la Presidenza può prendere direttamente posizione quando il contenuto del reclamo ricalchi sostanzialmente un caso oggetto di una precedente decisione, oppure non sia di significativa importanza.

E. Il 27 ottobre 2005 il Consiglio della Stampa ha dichirato chiuso lo scambio epistolare e ha comunicato alle parti che il reclamo sarebbe stato trattato dalla Presidenza, nella seguente composizione: Peter Studer (presidente), Sylvie Arsever e Esther Diener-Morscher, vicepresidenti.

F. Il 1.settembre 2006 la Presidenza ha deliberato per via epistolare la seguente Presa di posizione

II. Considerandi

1. Il reclamante legge la frase: «Una quisquilia rispetto ad altre fattispecie che al docente è già costata un ammonimento da parte della direzione della scuola» come un’accusa (inveritiera) di essere già stato ammonito dalla Scuola per ragioni gravi ma diverse dall’infrazione delle regole di parcheggio. Il Consiglio della stampa considera infondato questo addebito. Per il lettore non prevenuto, anche se la formulazione del periodo non è molto chiara, risulta che l’ammonizione non riguardava addebiti diversi ma l’uso di un contrassegno di parcheggio falso. Questa interpretazione risalta anche dal titolo dell’articolo: «Docente ammonito e indagato per falsa autorizzazione di parcheggio». Dev’essere perciò negata la violazione del dovere di verità.

2. a) Secondo la Cifra 7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti», il giornalista «rispetta la vita privata delle persone quando l’interesse pubblico non esiga il contrario». La Direttiva 7.6. (Menzione dei nomi), che esplicita la «Dichiarazione», specifica che «di regola i giornalisti non pubblicano il nome né altre indicazioni idonee a rivelare a terzi (cioè a persone estranee alla sua famiglia e all’ambiente sociale e professionale cui appartiene, che cioè potrebbero venirne a conoscenza solo attraverso gli organi d’informazione) l’identità di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario». La stessa Direttiva prevede le seguenti eccezioni: – quando esiste un interesse pubblico predominante; – quando la persona riveste una carica politica o una funzione pubblica e l’accusa riguarda atti incompatibili con questa sua carica o funzione; – quando la persona gode di notorietà pubblica, sia pure di una notorietà procurata dai media (questa eccezione va comunque interpretata restrittivamente e si applica solo nel caso in cui l’accusa è in relazione con questa sua notorietà); – quando la persona accetti di essere come tale riconosciuta.

b) Nella Presa di posizione 2/2003 il Consiglio della stampa era giunto alla conclusione che la pubblicazione del nome di un docente senza compiti direttivi, di un funzionario subalterno di un’Amministrazione pubblica, oppure di un semplice imprenditore, sia ingiustificata anche quando vi fosse un collegamento tra la sua attività professionale e il procedimento penale. «La Regione» si richiama tuttavia non solo all’attività svolta dal reclamante come docente di una scuola media superiore, bensì inoltre a quella da lui svolta come consigliere comunale ed ex presidente della locale sezione del PPD.

In varie sue Prese di posizione (la più recente: 32/2003) il Consiglio della stampa ha constatato che i politici, in quanto hanno posto la loro candidatura in una pubblica elezione, non possono godere di una protezione della propria sfera privata della stessa estensione di quella garantita ai comuni cittadini, se le informazioni che li concernono sono significativamente in relazione con il loro ufficio politico.

c) Ci si può domandare se l’appartenenza a un consiglio comunale cittadino di fatto giustifichi l’esposizione dell‘ identità al pubblico, per quella che lo stesso articolo definiva «una quisquilia». D’altra parte, e nel mettere a confronto gli opposti interessi, si deve considerare che l’ingerenza nella sfera privata, nel caso specifico, non è di particolare gravità. È vero infine che l’opinione pubblica si aspetta di essere informata nel caso di un politico cui sia addebitato un reato penale come una falsità in documenti.

Nella sua Presa di posizione 5/2004 il Consiglio della stampa aveva rinunciato a esprimere un giudizio – se un nome si sarebbe dovuto pubblicare o non – perché il caso-limite richiedeva una conoscenza approfondita delle circostanze locali. Alle redazioni dev’essere perciò concessa una certa libertà di apprezzamento nella ponderazione tra l’interesse pubblico della pubblicazione del nome e la tutela della sfera privata. Esse sono comunque tenute a rispettare il principio generale di non-pubblicazione adottando il criterio della proporzionalità. Considerata tale libertà di apprezzamento, e sia pure di stretta misura, il Consiglio della stampa giunge alla conclusione che nel caso specifico una violazione della Cifra 7 della «Dichiarazione» non sussiste, a causa della relativa connessione tra l’oggetto dell’articolo e l’attività pubblica del reclamante.

III. Conclusione

Il reclamo è respinto.