Nr. 12/2015
Trattamento delle fonti / Dovere di ascolto in caso di addebiti gravi

(X. c. «Corriere del Ticino») Presa di posizione del Consiglio svizzero della stampa del 4 maggio 2015

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I. Fatti

A. Il «Corriere del Ticino» pubblicava il 15 settembre 2014 un articolo dal titolo «Luci rosse: ‹Non siamo cittadini di serie B›», in cui si riferivano le critiche di un abitante di Cadenazzo nei confronti della casa di piacere «Hollywood club». Alle lamentele per il viavai di gente era associato un rimprovero nei confronti delle autorità comunali: «Ci sentiamo lasciati soli». Delle maggiori entrate fiscali prospettate, il cittadino non ha mai visto traccia. L’articolista aggiunge che una nuova struttura, promossa dallo stesso gestore dell’«Hollywood», si dovrebbe aprire nella zona industriale del paese, con un investimento di tre milioni. Il giorno dopo il «Corriere» è ritornato sul caso con un articolo dal titolo «Hollywood club: ‹Niente problemi da quando ci siamo noi›», in cui il titolare del locale sostiene di non essere responsabile del modo di gestione del proprietario precedente; egli inoltre si mette a disposizione per un eventuale dialogo, e di eventuali disturbi è possibile trovare insieme «una soluzione che soddisfi tutti». Inoltre, l’esercizio rispetta scrupolosamente gli obblighi legali e le prostitute sono tutte in regola.

B. Il 17 settembre 2014, X. ha presentato un reclamo al Consiglio della stampa contro le citate pubblicazioni. Il giornalista avrebbe trascurato il parere dei vicini e dato l’impressione che gli inconvenienti in atto da ormai 12 anni sarebbero tutti colpa sua, cioè dell’ultimo titolare, designato con nome e cognome. Sarebbe stato inoltre necessario sentire anche lui, tanto più che lo si accusava tra le altre cose di non pagare le tasse. Il secondo articolo, ammette il reclamante, «rettifica alcuni punti ma non fa cenno alle accuse più gravi».

C. Secondo l’art. 13 cpv. 1 del proprio Regolamento, alla Presidenza del Consiglio della stampa sono trasmessi i reclami sui quali non si entra in materia.

D. La Presidenza – composta del presidente Dominique von Burg e di Francesca Snider e Max Trossmann vicepresidenti –  ha deliberato per corrispondenza in data 4 maggio 2015.

II. Considerandi

1. In base all’art. 11 cpv. 1 del proprio Regolamento, il Consiglio della stampa non entra in materia se il reclamo appare manifestamente infondato.

2. I punti controversi riguardano il trattamento delle fonti della notizia e il diritto di essere ascoltato in caso di addebiti gravi, entrambi contemplati dalla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista». Nel primo articolo si constata che le critiche del vicino sono rivolte piuttosto alle autorità comunali che al gestore del locale. Era sicuramente legittimo che il giornalista raccogliesse l’opinione del vicino, anche senza citarlo per nome, dandogli la possibilità di esprimersi. Il trattamento della fonte è stato dunque corretto. Essendo poi le critiche rivolte soprattutto alle autorità, erano queste a dover essere interpellate del giornale, non il reclamante: non si capisce bene, del resto, di che cosa questi venga accusato. Nell’articolo pubblicato il giorno dopo al gestore è stata data la possibilità di esprimersi: risulta dunque rispettato entro un termine più che ragionevole il suo diritto a pronunciarsi. Del suo desiderio a dire la sua il giornale ha dunque tenuto conto.

III. Conclusione

Il Consiglio della stampa non entra in materia.