I. I fatti
A. Il 3 novembre 2007 il «Giornale del Popolo» ha pubblicato nella parte redazionale, sotto il titolo «Una pubblicità che fa discutere», una lettera alla redazione su uno spot pubblicitario della Media Markt trasmesso alla TSI. Una lettrice vi esprime indignazione perché vi si insinua un apprezzamento positivo della mafia, un’organizzazione criminale fondata sul denaro e sul sangue. Il giornale fa seguire la risposta della Media Markt, nel senso che lo spot era di tipo ironico e satirico.
B. Il 6 novembre 2007 il «Giornale del Popolo» pubblicava un’altra lettera critica in argomento, pure seguita da una presa di posizione della Media Markt.
C. La medesima lettera alla redazione, dello stesso autore, lo stesso giorno, è stata pubblicata dal «Corriere del Ticino», anche in questo caso seguita dalla precisazione della Media Markt.
D. Il 22 novembre 2007, nuova lettera critica pubblicata dal «Corriere del Ticino», stavolta contro una giornata speciale organizzata dalla Media Markt, ugualmente seguita dalla reazione dell’azienda.
E. Il 21 dicembre 2007, «laRegione» ha pubblicato, in occasione del decennale della Media Markt, un’intervista di una pagina intera al direttore di Media Markt, Enzo Lucibello.
F. Il 6 novembre e il 21 dicembre 2007, l’Associazione Specialisti in Elettronica di Consumo (in seguito: ASEC) ha presentato un reclamo al Consiglio della stampa. L’attore sostiene che il trattamento riservato alla Media Markt dai tre giornali viola la cifra 10 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalistri» (Separazione fra parte redazionale e pubblicità). Presumibilmente a causa dell’ingente volume di pubblicità che assicura ai giornali, le redazioni hanno riservato alla Media Markt un trattamento preferenziale: la ditta avrebbe avuto la possibilità di reagire rapidamente prima che le leggere fossero pubblicate, il che non accade di solito anche in caso di addebiti più gravi. Ci sarebbero stati, inoltre, altri decennali di aziende sui quali la stampa avrebbe riferito molto meno in esteso. Sarebbe lecito sospettare che i giornali siano stati indotti a prestare un servizio particolare in contrasto con la deontologia, che prescrive la separazione della parte pubblicitaria da quella redazionale.
G. Secondo l’art. 12 cpv. 1, la Presidenza ha la competenza di trattare i reclami su cui il Consiglio non entra in materia.
H. La Presidenza del Consiglio della stampa, composta del presidente Dominique von Burg, della vicepresiente Esther Diener-Morscher e del vicepresidente Edy Salmina, ha deciso il 19 settembre, per via di corrispondenza, la seguenta presa di posizione.
II. Considerando
Secondo l’art. 10 cpv. 1 del proprio Regolamento, il Consiglio della stampa non entra in materia quando il reclamo è manifestamente infondato. È certamente comprensibile che l’ASEC si sia sentita urtata dalla notevole presenza mediatica di Media Markt, e in particolare del fatto che ad ogni lettera di critica le sia stata data la possibilità di reagire. Dai documenti sottoposti al Consiglio della stampa non risulta però evidente che altri motivi, eccedenti un normale giudizio di tipo giornalistico, abbiano indotto le redazioni a scegliere quel tipo di pubblicazione, rispettivamente a dare un così grande rilievo al decennale della Media Markt. Un semplice sospetto, come quello avanzato da un’associazione concorrente, non basta, a giudizio del Consiglio della stampa, per constatare che la cifra 10 della «Dichiarazione» è stata violata.
III. Conclusione
Il Consiglio della stampa non entra in materia.