Nr. 7/2017
Rispetto della verità / Deformazione di immagini / Discriminazione

(X. c. «Corriere del Ticino»)

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I. I fatti

A. Nell’edizione online del 21 marzo 2015 il «Corriere del Ticino» pubblicava un articolo dal titolo «Tre anni e mezzo al violentatore». Nel sottotitolo si leggeva: «Riduzione di pena di un anno in appello per l’uomo che nel 2010 picchiò e stuprò l’ex compagna – Ricorrerà al TF». L’articolo riferiva che il Tribunale d’Appello del Canton Ticino aveva condannato un 53.enne per avere percosso e violentato la sua ex compagna. Rispetto alla prima condanna, la pena risultava ridotta di un anno perché la premeditazione non era provata. Il difensore del condannato ha annunciato l’intenzione di ricorrere al Tribunale federale.

B. Il 24 maggio 2015, X. ha inoltrato un reclamo contro il giornale al Consiglio svizzero della stampa, argomentando che la foto annessa all’articolo fosse fuorviante, in quanto mostrava un’aggressione operata da un uomo in strada e nel buio. Il lettore avrebbe potuto dedurne che la donna fosse stata aggredita in pubblico, non rispettando con ciò l’accaduto. Anche l’espressione «violentatore», in quanto «presuppone una caratteristica intrinseca della persona e recidivante», non corrisponde alla realtà, poiché l’uomo era incensurato al momento dei fatti e l’aggressione imputatagli era consistita in un atto unico a conclusione di un litigio. Non sarebbe da trascurare che la donna fosse la figlia di un magistrato. Sarebbero violate la Cifra 3 (Immagini fuorvianti) e la Cifra 8 (Discriminazione). Immagine e titolo non corrisponderebbero alla realtà dei fatti e all’identità dell’individuo, che la reclamante afferma di conoscere di persona.

C. Nella risposta inoltrata l’11 agosto 2015 il «Corriere del Ticino» fa notare che l’imputato risulta condannato in seconda istanza a tre anni e mezzo di detenzione: il Tribunale d’appello ha con ciò affermato la gravità del fatto. Quanto all’immagine, si trattava di una «foto tematica» intesa a richiamare senza possibilità di equivoco la grave realtà della violenza contro le donne. Non si sarebbe potuto fare altrimenti, poiché ai media non è consentito ritrarre un accadimento reale. Per tale ragione, che l’immagine ritraesse un esterno o un interno non ha importanza. Non si capisce, poi, in che possa consistere la discriminazione. La reclamante su questo punto non offrirebbe una spiegazione convincente.  L’immagine non è stata alterata dalla redazione. La definizione di «violentatore» significa solo che sulla vittima è stata operata una violenza. Esula dal termine ogni «connotazione recidivante», e neppure se ne potrebbero dedurre caratteristiche «intrinseche» della persona. In mancanza di un richiamo alla recidiva, il termine «violentatore» non avrebbe il senso che le dà la parte reclamante. Se non avesse potuto usare quel termine, al giornalista sarebbe mancata qualsiasi espressione per descrivere l’agire dell’accusato.

D. Il 19 luglio 2016 il Consiglio della stampa ha comunicato alle parti che il reclamo sarebbe stato trattato dalla Presidenza, composta del presidente Dominique von Burg e dei due vice-presidenti Francesca Snider e Max Trossmann.

E. La presente Presa di posizione è stata approvata il 10 aprile 2017 e comunicata alle parti per corrispondenza.

II. Considerandi

1. La Cifra 3 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» prescrive di non omettere informazioni o elementi d’informazione importanti e di non deformare testi, documenti, immagini, suoni oppure opinioni espresse da altri. La reclamante afferma che l’immagine illustrante l’articolo è fuorviante, poiché mostra un uomo che aggredisce una donna in un angolo buio di strada, da cui si potrebbe dedurre che l’imputato ha agito in pubblico: e ciò non corrisponde alla realtà. Il «Corriere del Ticino» risponde che si trattava di un’immagine tematica, che rimanda al tema generale della violenza contro le donne: è perciò irrilevante che la foto riprenda un interno o un esterno.

Alla fotografia non risulta apposta una didascalia, ma soltanto l’indicazione «foto Scolari»;  inoltre non ne risulta sottolineata la valenza simbolica. Secondo la Direttiva 3.4 (Illustrazioni), le immagini simboliche devono essere subito riconoscibili come tali. In quella pubblicata si scorge l’ombra di un uomo ripreso di spalle per strada e una donna che si riconosce aggredita da lui. Si tratta dunque di un rimando generico al tema della violenza contro le donne. Non vi è rapporto diretto con il contenuto dell’articolo: l’immagine è simbolica, anche dal «Corriere» affermata come tale. Dalla prassi del Consiglio della stampa si deduce che, benché in linea di principio una foto simbolica debba essere designata come tale, ciò non significa che lo si debba fare ogni volta esplicitamente (Prese di posizione 34/2009 e 26/2016). È vero, una certa confusione sussiste in rapporto con l’articolo: ma il Consiglio della stampa è del parere che i lettori erano in grado di fare la necessaria distinzione e riconoscere che l’immagine si riferiva genericamente al tema della violenza contro le donne. L’illustrazione in parola non configura dunque una violazione della Cifra 3 della «Dichiarazione».

2. La Cifra 8 della «Dichiarazione» esige che i giornalisti rinuncino a riferimenti discriminatori nel testo, nelle immagini o in documenti sonori che riguardino l’etnia, la religione, il sesso o le abitudini sessuali, la malattia e gli stati di infermità fisica o mentale.  La reclamante afferma che il termine «violentatore» induce a credere che l’autore fosse recidivo. Secondo il «Corriere del Ticino», il termine «violentatore» non sta affatto a indicare che si tratti di una recidiva. La sentenza di seconda istanza lo riconosce colpevole di violenza carnale.

Poiché non si tratta ancora della sentenza definitiva, l’uso del termine può essere soggetto a discussione. Non si tratta comunque di una discriminazione (Cifra 8 della «Dichiarazione»): si discute dell’impiego corretto dei termini per descrivere quanto accaduto (Cifra 1 della «Dichiarazione»). Infine, poiché, generalmente, come «violentatore» si definisce solo «chi violenta, chi sottopone a violenza», la recidiva non si può dire implicata nel termine. Il Consiglio della stampa è perciò del parere che l’impiego della locuzione non configura una violazione della Cifra 1 della «Dichiarazione».


III. Conclusioni

1. Il reclamo è respinto.

2. Con l’articolo «Tre anni e mezzo al violentatore» e con la foto che lo integra il «Corriere del Ticino» non ha violato la Cifra 1 (Rispetto della verità), 3 (Deformazione di immagini) e 8 (Discriminazione) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».