I. I fatti
A. Il 3 aprile 2006, X. ha presentato un reclamo al Consiglio della stampa contro vari media e siti web ticinesi. Il reclamo concerne un articlo pubblicato il 20 dicembre 2003 nel periodico «L’Aria di domani», come pure due articoli pubblicati da «La Regione» il 10 gennaio e il 24 febbraio 2004, in seguito ripresi da vari siti web.
B. Secondo l’art. 12 cpv. 1 del proprio regolamento, la Presidenza è competente per trattare i reclami sui quali il Consiglio della stampa non entra in materia.
C. La Presidenza, composta del presidente del Consiglio della stampa Dominique von Burg, della vicepresidente Esther Diener-Morscher e del vicepresidente Edy Salmina, ha deciso per corrispondenza la presente presa di posizione, il 26 settembre 2008.
II. Considerando
Secondo l’art. 10 cpv. 1 del proprio regolamento, il Consiglio della stampa non entra in materia su un reclamo se la pubblicazione contestata risale a più di sei mesi. Le pubblicazioni contestate dall’attore risalgono alla fine del 2003 e all’inizio del 2004. La non entrata in materia varrebbe anche se, al momento dell’inoltro del reclamo, il termine regolamentare era di un anno. A questa conclusione non osta neppure il fatto che la pubblicazione sia ancora reperibile sui siti denunciati. Pur ammettendo che l’archiviazione elettronica e la facilità di accesso ai siti web pongono problemi nuovi e seri alla sua attenzione, il Consiglio della stampa deve ribadire (come già nella Presa di posizione 38/2003) che una diversa interpretazione della norma sui termini comporta il rischio di rendere quest’ultima praticamente inefficace. L’attore era sicuramente in grado di presentare il reclamo in tempo utile, considerato che contro il servizio pubblicato dalla «Regione» il 24 febbraio egli aveva sporto denuncia penale alla Procura pubblica di Lugano il 9 aprile 2004.
III. Conclusione
Il Consiglio della stampa non entra in materia.