Nr. 65/2008
Rispetto della verità e dovere di rettifica / Deformazione di informazioni / Accuse ingiustificate

(X. SA c. Televisione della Svizzera italiana) Presa di posizione del 30 dicembre 2008

I. I fatti

A. Il 20 settembre 2007 la trasmissione giornalistica «Falò» della Televisione della Svizzera italiana (TSI) ha diffuso un servizio sulle terapie con cellule staminali. La trasmissione constava di tre parti. Un primo filmato di venti minuti, prodotto da «National Geographic», descriveva la tecnica e i metodi operativi di una clinica cinese in cui si praticano simili interventi. Seguiva un servizio di 10 minuti su una paziente ticinese che si era fatta curare in quella clinica e un incontro in studio con un rappresentante di X. SA. Questa azienda, che ha sede in Ticino, offre i servizi della citata clinica a pazienti di tutta Europa. La paziente intervistata – facendo un confronto con altre pazienti ivi curate – si doleva che la X. SA le aveva addossato una spesa superiore, e malgrado ciò di aver dovuto sopportare un servizio scadente in fatto di cure e di cibo.

B. L’8 ottobre 2007 la X. ha presentato un reclamo all’ombudsman della RTSI.

C. Il 10 ottobre e il 31 dicembre 2007 la X. presentava un reclamo anche al Consiglio della stampa: il suo rappresentante sarebbe stato trattato in modo scorretto e la trasmissione «Falò» avrebbe tratto in inganno i telespettatori. Benché il giornalista incaricato del servizio avesse ricevuto un’adeguata documentazione e fosse stato informato che le accuse della paziente intervistata erano in parte false e in parte imprecise, l’intervista in studio non avrebbe rispettato le assicurazioni fornite. La X. sarebbe dunque stata oggetto di una manipolazione giornalistica. Diffondendo la trasmissione criticata, la TSI avrebbe violato la cifra 1 (Rispetto della verità), 3 (Deformazione di informazioni), 5 (Dovere di rettifica) e 7 (Accuse ingiustificate) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti».

D. Con Decisione del 29 novembre 2007, l’ombudsman della RTSI respingeva il reclamo della X.. Secondo il mediatore, «Falò» ha dato spazio in modo adeguato a opinioni diverse circa la terapia con cellule staminali. Alle accuse precise, il rappresentante della X. aveva avuto uno spazio adeguato per rispondere durante l’intervista in studio, condotta, secondo il mediatore, in modo leale e professionalmente accurato.

E. Il 17 gennaio 2008, il produttore responsabile di «Falò», Maurizio Canetta, e l’autore del servizio contestato, Riccardo Fanciola, hanno respinto come infondato il reclamo presentato al Consiglio della stampa. Al rappresentante dell’azienda che partecipava alla diretta era stato precisato quali esempi citati dalla paziente sarebbero stati evocati. L’accordo era stato rispettato. La redazione si era preoccupata di offrire della tematica una descrizione equilibrata, in particolare citando le positive esperienze fatte da altri pazienti sottoposti a terapia con cellule staminali. Anche alcune risposte che la X. SA aveva dato a precise critiche mosse dalla paziente scontenta erano state citate.

F. Secondo l’art. 12 cpv. 1 del Regolamento del Consiglio della stampa, quando il reclamo corrisponde sostanzialmente a casi oggetto di precedenti decisioni, oppure sia d’importanza minore, la sua trattazione è di competenza della Presidenza.

G. La Presidenza del Consiglio della stampa, composta del Presidente Dominique von Burg e della Vicepresidente Esther Diener-Morscher (l’altro Vicepresidente, Edy Salmina, responsabile dell’Informazione TSI, si era autoricusato), ha deliberato la presente Presa di posizione il 30 dicembre 2008, per via epistolare.

II. Considerandi

1. Secondo la prassi costante del Consiglio della stampa, dalla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» non è possibile dedurre un dovere di obiettività. È deontologicamente corretto porre a tema casi particolari o problematici e farne oggetto di un servizio giornalistico. Quando però siano contenuti addebiti gravi a persone o aziende, le persone in oggetto devono essere ascoltate prima della pubblicazione dell’articolo o la diffusione del servizio (Direttiva 3.8 annessa alla «Dichiarazione») e la loro presa di posizione riferita in breve ma correttamente durante la trasmissione.

2. Dalla documentazione in possesso del Consiglio della stampa risulta che «Falò» si è preoccupata di riferire, insieme con le accuse della paziente, anche il parere della X.. Durante l’intervista in studio seguita ai due servizi filmati, il rappresentante dell’azienda ha avuto adeguate possibilità di esprimersi. Dallo scambio di posta elettronica tra le parti che ha preceduto l’emissione risulta che la redazione ha citato i punti critici più importanti e i temi (tariffe diverse, qualità dell’alloggio, informazione delle pazienti) che nell’intervista sarebbero stati toccati. Dal punto di vista della deontologia non si può chiedere di più: in particolare, l’attrice non può sostenere che all’intervistato dovevano essere anticipate tutte le domande che sarebbero state poste. Dalla documentazione in possesso del Consiglio della stampa non risulta neppure che un simile accordo sussistesse.

3. L’attrice sostiene che la propria versione dei fatti è quella giusta, mentre le critiche della paziente riferite da «Falò» sarebbero false o imprecise. Il Consiglio della stampa deve precisare che non è sua prassi indagare circa la verità di determinati contenuti informativi. Per questa ragione, il Consiglio non è in grado di pronunciarsi sugli addebiti mossi dalla paziente circa la qualità del cibo o quella delle cure prestate dal personale in loco. Dagli atti e dai mezzi di prova sottoposti è ancora più difficile accertare se le critiche riferite da «Falò» circa le differenti tariffe praticate siano risultate con sicurezza smentite. L’asserita violazione delle norme deontologiche (Rispetto della verità, Deformazione di informazioni, Accuse ingiustificate), a mente del Consiglio della stampa, non sussiste. Di conseguenza, «Falò» non è neppure tenuto a una rettifica.

III. Conclusioni

1. Il reclamo è respinto.

2. La trasmissione «Falò» della Televisione della Svizzera italiana non ha violato, con la diffusione del servizio sulle terapie con cellule staminali, le cifre 1 (rispetto della verità), 3 (deformazione di informazioni), 5 (dovere di rettifica) e 7 (accuse ingiustificate) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti».