Nr. 29/2008
Dovere di ascolto in caso di addebiti gravi

(X. c. «La Borsa della Spesa») Presa di posizione del Consiglio della Stampa del 10 luglio 2008

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I. I fatti

A. Nella rubrica «Posta» del periodico dell’Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana «La Borsa della Spesa» n. 11, novembre 2007, col titolo «Bidonati nel giorno del matrimonio» è stata riportata una lettera della signora E. S. La lettrice si lamenta di una mancata consegna da parte del signor Jack Fornara, titolare della ditta «Limodream», di una limousine noleggiata per il giorno delle nozze e per la quale aveva pagato anticipatamente l’importo di fr. 300.–. Nonostante avesse provato a telefonare al signor Fornara ripetutamente lo stesso giorno e gli avesse scritto una raccomandata il giorno seguente, non ha più avuto occasione di rintracciarlo o sentirlo. Per mettere in guardia altre persone dal pagare in anticipo una prestazione, ha raccontato alla «Borsa della Spesa» le proprie disavventure.

Nella risposta alla lettera della consumatrice la redattrice precisa il nome completo del titolare della ditta «Giancarlo Fornara (detto Jack)» aggiungendo che egli «a quanto pare, non si fa trovare perché oberato dai debiti».

B. In data 10 gennaio 2008 la signora X. scrive al Consiglio della Stampa, sostenendo che con l’articolo sopra menzionato il signor Fornara è stato accusato pesantemente, senza venire interpellato e pertanto ritiene violata la direttiva 3.8 relativa alla «Dichiarazione dei giornalisti» (dovere di ascolto in caso di addebiti gravi).

C. Nella risposta 12 febbraio 2008 la signora Laura Bottani-Villa, redattrice responsabile de «La Borsa della Spesa» respinge categoricamente il reclamo della signora X. In particolare afferma di non aver accusato pesantemente il signor Fornara ma di essersi limitata a valutare gli aspetti contrattuali dell’episodio in base alla documentazione ricevuta dalla signora S. e sottolinea il fatto che al momento della pubblicazione non era stato possibile avere un contatto con il titolare della ditta «Limodream», infine informa che alla consumatrice non è stata restituita la somma anticipata.

D. La Presidenza del Consiglio della stampa ha incaricato di trattare il caso la Prima Camera, composta da Edy Salmina (presidente), Luisa Ghiringhelli Mazza, Pia Horlacher, Philip Kübler, Klaus Lange, Sonja Schmidmeister e Francesca Snider (membri).

E. La Camera ha discusso il reclamo nella seduta del 10 luglio 2008 e per via di corrispondenza.

II. Considerandi

1. La Direttiva 3.8 relativa alla cifra 3 (Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti) recita: «Dal principio di equità e dalla regola etica che prescrive di ascoltare anche l’altra parte (‹audiatur et altera pars›) deriva il dovere dei giornalisti, prima della pubblicazione di rimproveri gravi, di sentire gli interessati. La presa di posizione di questi ultimi deve essere pubblicata nello stesso articolo o nella stessa emissione, in modo corretto e breve. Si può eccezionalmente prescindere dall’ascolto della parte criticata, quando lo giustifichi un interesse pubblico preponderante. Nell’articolo o nell’emissione, la parte oggetto di gravi rimproveri non deve avere lo stesso spazio delle critiche che la concernono. Però dev’esserle consentito di esprimersi sugli addebiti gravi.»

2. Nella risposta alla lettera della consumatrice oltre una valutazione giuridica del caso, vengono pubblicati degli elementi supplementari che concernono il titolare della ditta «Limodream», innanzitutto il nome completo «Giancarlo Fornara (detto Jack)» inoltre il fatto che «a quanto pare, non si fa trovare perché oberato dai debiti». Senza dubbio ci troviamo in presenza di un addebito grave secondo le Direttive, come rileva correttamente la signora X. Da un punto di vista deontologico «La Borsa della Spesa» era quindi tenuta a raccogliere il parere del signor Fornara.

3. Nello scritto al Consiglio della Stampa la redattrice ribadisce che «al momento della pubblicazione non era stato possibile avere un contatto con il titolare della ditta ‹Limodream› ma il materiale di prova inviato dalla consumatrice – con copia del contratto firmato e copia del pagamento effettuato tramite La Posta – conteneva per noi sufficienti per rispondere».

4. La BdS aveva l’obbligo di raccogliere il parere del signor Fornara prima della pubblicazione della lettera e della sua risposta «Bidonati nel giorno del matrimonio», ma tale obbligo non può comportare l’impedimento alla pubblicazione, nel caso in cui una persona non si lascia contattare. Infatti se una persona non si fa trovare, risulta impossibile ottenere una sua presa di posizione.

5. Se una persona oggetto di addebiti gravi non è raggiungibile in tempo utile prima della pubblicazione, tale circostanza va menzionata nell’ambito dell’articolo (Presa di posizione 24/2007). Se è disponibile una sua precedente presa di posizione sullo stesso argomento, va fatto riferimento ad essa (Presa di posizione 7/2007). Con la frase «a quanto pare non si fa trovare perché oberato dai debiti» la Borsa della Spesa lascia sì intendere che Giancarlo Fornara potrebbe essere stato non raggiungibile per la rivista dei consumatori. A giudizio del Consiglio della Stampa, tale formulazione è però troppo vaga per chiarire ai lettori che la redazione si è effettivamente adoperata per ottenere una presa di posizione dell’interessato. Tanto più che sarebbe senz’altro stato possibile e ragionevole chiarire la cosa con una formulazione adeguata.

III. Conclusioni

1. Il reclamo è accolto.

2. «La Borsa della Spesa» aveva l’obbligo di raccogliere il parere del signor Fornara prima della pubblicazione della lettera e della sua risposta «Bidonati nel giorno del matrimonio». Nel caso in qui la rivista non sia riuscita a contattarlo, avrebbe dovuto indicare tale fatto in modo più esplicito. Omettendo di farlo, essa ha violato la cifra 3 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (dovere di ascolto in caso di addebiti gravi).