Nr. 4/2008
Diritto di essere ascoltati in caso di addebiti gravi

(X. & Co. c. Televisione svizzera di lingua italiana / «Falò») Presa di posizione del 25 gennaio 2008

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I. I fatti

A. Il 30 novembre 2006 la trasmissione settimanale «Falò» della Televisione svizzera di lingua italiana (RTSI) ha diffuso un servizio di 30 minuti dal titolo «L’inchiesta: occhio al laser!», in cui è stato trattato criticamente il tema della correzione dei difetti visivi con trattamento laser (la cosiddetta chirurgia rifrattiva).

In una prima parte, il servizio si chiedeva se alle grandi promesse contenute nella pubblicità fatta al trattamento («ritorna a vedere con i tuoi occhi») corrispondesse la soddisfazione dei pazienti. Accanto a un gran numero di pazienti soddisfatti, se ne trovavano infatti alcuni cui il trattamento non aveva giovato e che presto o tardi erano dovuti tornare ai normali occhiali o alle lenti a contatto.

La seconda parte del servizio comprendeva un confronto fra i tre centri ticinesi di cura con il laser e un centro della Svizzera tedesca. Comparate venivano l’informazione fornita ai pazienti prima dell’intervento, i limiti di età per l’ammissione allo stesso e la misura dei difetti della vista che è possibile correggere con questo tipo di cura. Il Centro Y. era indicato come il più largo nelle ammissioni all’intervento, con una quota di mercato di oltre il 50 per cento.

B. Il 15 febbraio 2007 i quattro oftalmochirurgi attivi al Centro Y. denunciavano alla Pretura di Locarno-Città la RTSI, come pure i giornalisti Gianni Gaggini, Elisabeth Alli, Mario Casella e Lorenzo Mammone. Al giudice era richiesto di accertare che la trasmissione «Occhio al laser!» del 30 novembre 2006 rappresenta una violazione della loro personalità. Si chiedeva che alla RTSI si facesse obbligo di pubblicare a sue spese il dispositivo della sentenza sui giornali «laRegione», «Corriere del Ticino» e «Giornale del Popolo»; inoltre di darne notizia a «Falò». I denuncianti reclamavano infine un’indennità a titolo di riparazione per torto morale di 160 mila franchi e un risarcimento del danno per un importo di fr. 1.152.000.

C. Il 6 aprile 2007 gli stessi quattro chirurgi presentavano pure, per mezzo di un legale, un reclamo al Consiglio della stampa. Al servizio di «Falò» rimproveravano prevenzione nella ricerca e una messa a confronto non imparziale tra pazienti soddisfatti e non soddisfatti. La parola sarebbe stata data quasi esclusivamente ai pazienti insoddisfatti, le referenze positive, invece, volutamente lasciate fuori. Il Centro Y. e i quattro chirurgi che vi operano sarebbero dunque stati diffamati e offesi nel loro onore, ciò soprattutto per mezzo di un taglio e un montaggio manipolatorio delle interviste, da cui gli stessi uscivano raffigurati come «incompetenti, ingannatori, bugiardi e interessati unicamente a far soldi in modo illecito, irresponsabile ed eticamente discutibile». «Occhio al laser!» violava in tal modo il dovere di equità menzionato nel «Preambolo della Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti», come pure la cifra 3 (Omissione e deformazione di informazioni importanti) e la cifra 4 (Metodi di ricerca sleali).

D. L’8 maggio 2007 i giornalisti e le giornaliste di «Falò» denunciati, pure rappresentati da un legale, hanno chiesto che il trattamento del reclamo fosse sospeso a causa della denuncia presentata in parallelo alla magistratura ordinaria; eventualmente, che il reclamo fosse respinto. I denuncianti cercherebbero di strumentalizzare il Consiglio della stampa, usandone l’eventuale presa di posizione a sostegno della causa civile in corso. L’accusa che il servizio «Occhio al laser!» descrirebbe i medici del Centro Y. come descritto sub C. sarebbe obiettivamente infondata. I giornalisti non avrebbero né alterato né sottaciuto alcuna informazione. Inoltre, a uno dei quattro medici criticati sarebbe stato concesso di esprimersi in un’ampia intervista anche a nome dei suoi colleghi.

E. Secondo l’art. 10 cpv. 7 del Regolamento del Consiglio della stampa, la Presidenza può prendere direttamente posizione quando il contenuto del reclamo ricalchi sostanzialmente un caso oggetto di una precedente decisione, oppure non sia di significativa importanza.

F. Il 18 maggio 2007 il Consiglio della stampa comunicava alle parti che il reclamo sarebbe stato trattato dalla Presidenza, composta del presidente Peter Studer e dei vice presidenti Sylvie Arsever e Esther Diener-Morscher. Si precisava pure che «il Consiglio della stampa non intende entrare nella discussione sui dati di fatto controversi tra le parti e oggetto di procedimento penale pendente in sede giudiziaria (…), che dunque in tale sede saranno chiariti». Il Consiglio della stampa limita il proprio accertamento alla questione se ai reclamanti, nel corso della contestata trasmissione di «Falò», sia stato offerto adeguato spazio per esprimersi. Di conseguenza, la presente decisione non prende posizione sull’asserita violazione del dovere di equità e di ricerca della verità, sull’omissione o la deformazione di informazioni, come pure sulla lealtà o slealtà della ricerca.

G. Il 15 gennaio 2008 il Consiglio della stampa informava le parti che, a causa della rinuncia alla carica del Presidente Peter Studer e della vicepresidente Sylvie Arsever, la nuova Presidenza era composta dal presidente Dominique von Burg e dei vicepresidenti Esther Diener-Morscher ed Edy Salmina. Quest’ultimo, tuttavia, ha fatto uso del suo diritto di autoricusa.

H. La Presidenza del Consiglio della stampa ha deciso il 25 gennaio 2008, per via di corrispondenza, la seguente Presa di posizione.

II. Considerandi

1. Entrambe le parti ammettono la diffusione della chirurgia oculistica mediante laser. Sono circa diecimila le persone che, in Svizzera, ogni anno, si fanno curare in questo modo. La popolarità di questo tipo di terapia, in generale tuttora considerata una disciplina paramedica, in un Paese in cui i portatori di occhiali o di lenti a contatto sono numerosissimi, giustifica l’approccio critico con cui «Falò» si è interessato del metodo come tale e della pubblicistica che lo promuove. Gli stessi reclamanti non contestano che una garanzia di successo, in questo come per altri interventi in medicina, non può mai essere data, poiché la reazione alla cura varia da paziente a paziente e perciò non tutto si può prevedere.

2. Per prassi costante del Consiglio della stampa, dal dovere di ricercare la verità, affermato nella cifra 1 della «Dichiarazione» e della relativa Direttiva (1.1), non si può dedurre la regola che a tutte le ragioni debba essere dato peso uguale. La libertà di «Falò» di concentrarsi, operando un vaglio, su alcuni casi problematici non può essere contestata. D’altra parte, nel servizio più volte è detto che la maggior parte dei pazienti è soddisfatta del risultato del trattamento chirurgico con laser.

3. a) Il diritto delle persone coinvolte di esprimersi, al minimo in modo breve e corretto, anche nel contesto di un servizio critico e negativo, quando siano confrontate con addebiti gravi, è esplicitato nella Direttiva 3.8. Si concreta in tal modo il dovere di equità contenuto nel Preambolo della «Dichiarazione».

3. b) A Z., uno degli chirurgi attivi al Centro Y., è stata data la possibilità di esprimersi sul complesso dei temi importanti e delle osservazioni critiche contenute nel servizio:

– per esempio la citata e descritta «aggressività» della promozione del Centro Y. Il linguaggio della pubblicità implica, secondo lui, una semplificazione del messaggio e la brevità dello stesso: in quasi tutti i casi, quel che vi veniva promesso poteva tuttavia venir mantenuto. Ma a «Falò» non si può rimproverare di verificare questa interpretazione appoggiandosi ad alcuni casi mostrati nel servizio.

– Z. ha potuto affermare che i pazienti poco soddisfatti o insoddisfatti dopo la correzione del difetto visivo sono lo 0,5%, cioè sono una proporzione molto bassa.

– si è pure pronunciato sull’esame di
idoneità del paziente preventiva all’intervento e su quello dei limiti d’età ammissibili;

– confrontato al rimprovero di molti pazienti (in maggioranza comunque soddisfatti dell’esito dell’intervento) che al Centro Y. si fa tutto un po’ in fretta, senza informare adeguatamente i pazienti sui rischi e le conseguenze degli interventi, come pure sull’impressione che le persone vi siano trattate più come clienti che come pazienti, Z. ha ammesso che qualcuno possa essersi sentito sotto pressione. Del resto, l’aspetto economico appartiene secondo lui necessariamente a questo tipo di chirurgia, ma in Svizzera, per una preoccupazione di etica, gli abusi sarebbero minori che all’estero.

– Z. si è infine potuto esprimere sul caso di un paziente che, dopo l’intervento, aveva sofferto di complicazioni gravi, in parte irreversibili. Su questo punto sarebbe stato desiderabile che il servizio chiedesse a uno dei titolari del Centro Y. di rispondere all’affermazione dei medici dei due altri centri del Ticino, nel senso che essi non avrebbero compiuto l’intervento. L’omissione non è tuttavia tale, secondo il Consiglio della stampa, da sostanziare una violazione della cifra 3 della «Dichiarazione», poiché a Z., a nome del Centro Y., è stato consentito comunque di pronunciarsi sull’accusa diretta formulata dal paziente.

III. Conclusioni

1. Nella misura con cui si è entrati in materia, il reclamo è respinto.

2. La trasmissione «Falò» della Radiotelevisione della Svizzera italiana non ha violato la cifra 3 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» (Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti).