I. Fatti
A. Con reclamo del 16 febbraio 2001 P. si è rivolta al Consiglio della Stampa, rimproverando a «la Regione Ticino» di aver pubblicato una lettera da lei inviata alla redazione con una modifica del titolo tale da falsarne il senso. In tal modo sarebbe violata la cifra 3 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti». La reclamante chiede che «la Regione» sia tenuta a ripubblicare la lettera con il titolo da lei indicato.
B. Il Regolamento del Consiglio della Stampa (art. 9/3) delega al Prasedium di respingere i reclami manifestamente infondati.
C. Il Praesidium del Consiglio della Stampa ha trasmesso la presente Presa di posizione il 4 maggio 2001.
II. Considerandi
1. La «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» non prevede alcun dovere di pubblicazione delle lettere dei lettori. Le redazioni sono perciò libere di non pubblicarle, oppure eventualmente di elaborarle o di accorciarle (cf. Presa di posizione 19/1999m B. c. « la Liberté » del 1. ottobre 1999, Raccolta 1999, p. 154ss.). Nel caso di pubblicazione, integrale o parziale, le redazioni sono tenute a rispettare le disposizioni etiche della «Dichiarazione» (cf. Presa di posizione 22/1999, «Pubblicazione di lettere di lettori razziste» del 15 dicembre 1999, Raccolta 1999, p. 174ss.).
2. Dal reclamo e dalla documentazione allegata dalla reclamante risulta che la lunga lettera da lei inviata è stata praticamente pubblicata per intero. Unicamente il titolo («Casalinga: solo una donna ai fornelli?») risulta modificato, come segue : «Rivalutiamo le casalinghe». In questa modifica il Consiglio della Stampa non ritiene di ravvisare una deformazione di fatti o di opinioni nel senso della cifra 3 della «Dichiarazione dei doveri». Entrambe le versioni del tito-lo, sia quello proposto dal lettore sia quello apposto dalla redazione, corrispondono al contenuto della lettera. Ci si potrebbe naturalmente chiedere se, in questo caso, la redazione non poteva attenersi al titolo proposto: la decisione dipende tuttavia dal libero apprezzamento della redazione stessa e il Consiglio della Stampa non ha motivo per intervenire.
III. Conclusioni
Il reclamo è respinto come manifestamente infondato.