I. Fatti
A. Con lettera del 18 ottobre 2001, X. inviava al «Corriere del Ticino» un lungo testo con preghiera di pubblicazione. Leggermente accorciato, tale testo è stato pubblicato nell’edizione del 24 ottobre 2001.
B. Lo stesso giorno X. scriveva al direttore del «Corriere del Ticino», deplorando che il passaggio centrale del suo testo fosse stato omesso e chiedendo una nuova pubblicazione, stavolta integrale.
C. Con lettera del 25 ottobre 2001, Carlo Manzoni, vicedirettore del «Corriere del Ticino», faceva osservare che la lettera era stata abbreviata in quanto troppo lunga, rinviando alla premessa indicata in testa alla rubrica, in cui si avverte che «la redazione si riserva il diritto di accorciare testi troppo lunghi». Un diritto alla pubblicazione delle lettere inviate al giornale, d’altra parte, non esiste; la decisione spetta unicamente alla redazione. La richiesta di nuova pubblicazione integrale della lettera veniva perciò respinta.
D. Con lettera del 2 novembre 2001 al direttore del «Corriere», X. protestava nuovamente contro la «censura» che aveva deformato il suo testo e rinnovava la richiesta di pubblicazione integrale.
E. Il 19 dicembre X. si è rivolto al Consiglio della Stampa, reclamando contro il modo «inaccettabile» con cui la redazione aveva tagliato il suo scritto.
F. Il Regolamento del Consiglio della Stampa (art. 9/3) delega al Praesidium la competenza di respingere i reclami manifestamente infondati.
G. Il Praesidium del Consiglio della Stampa ha notificato la presente Presa di posizione il 10 aprile 2002.
II. Considerandi
1. La «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» non prevede alcun dovere di pubblicazione delle lettere dei lettori. Le redazioni sono perciò libere di non pubblicarle, oppure eventualmente di elaborarle o di accorciarle purché non ne venga alterato il senso (cf. Presa di posizione 19/1999). Nel caso di pubblicazione, integrale o parziale, le redazioni sono tenute a rispettare le disposizioni etiche della «Dichiarazione» (cf. Presa di posizione 22/1999). Secondo la direttiva 5.2, che esplicita la «Dichiarazione», riveduta il 7 novembre 2001, la redazione può intervenire solo in caso di evidenti violazioni della «Dichiarazione».
2. Dal reclamo e dalla documentazione allegata risulta che la lunga lettera dal titolo «Giornale, televisioni: non ci rappresentate» è stata praticamente pubblicata per intero. Accorciato risulta unicamente un passaggio in cui l’istante asserisce tra l’altro che, diversamente da quel che a suo avviso sostengono tutti i media occidentali, la popolazione non è affatto unanime nel sostenere l’intervento americano in Afghanistan. L’istante ritiene che quel passaggio omesso fosse d’importanza essenziale. Si deve notare che una pubblicazione integrale del testo non era stata richiesta al inizio; né X. aveva esplicitamente la pubblicazione del passaggio omesso. In queste condizioni, una evidente violazione della deontologia professionale, nel senso indicato dalla cifra 5.2 delle Direttive, non può essere constatata. Al redattore incaricato di gestire le lettere dei lettori non si può far rimprovero di aver voluto dare la priorità, accorciando un testo troppo lungo, la critica all’intervento americano come tale (cf. la Presa di posizione 7/2000 ), seguendo in questo un proprio criterio di rilevanza.
III. Conclusione
Il reclamo è respinto come manifestamente infondato.