I. I fatti
A. La trasmissione «Buonasera-Consumi» della Televisione Svizzera di lingua italiana (TSI) ha diffuso il 12 aprile 2007 un servizio su un test delle condizioni igieniche effettuato in sei Fitness-Centers e in due bagni pubblici. L’esito risultava positivo per due Fitness-Centers, tre Fitness-Centers risultavano «insufficienti», il Fitness-Center Y. risultava «molto insufficiente».
B. Il 27 aprile 2007, X., impiegato della Y., ha presentato un reclamo al Consiglio della stampa. Il 23 marzo 2007 la TSI aveva comunicato alla Y. l’esito del test («molto insufficiente») e preannunciato la trasmissione per il 29 marzo. Il test era stato effettuato di nascosto e all’insaputa del Centro. In seguito, più volte la Y. ha cercato di opporsi alla diffusione del servizio, in particolare appoggiandosi a una presa di posizione della Qualitop, istituzione neutra e indipendente, che negli ultimi undici anni ha rilasciato oltre seimila certificati di idoneità. Per molti anni Qualitop aveva effettuato controlli di igiene; in seguito vi aveva rinunciato per l’impossibilità di fissare uno standard incontrovertibile di qualità. La TSI aveva allora rimandato la diffusione del servizio, in attesa di una verifica del test, ma il 12 aprile lo aveva diffuso senza richiedere alla Y. altre informazioni. Si era limitata a invitare per un’intervista Z., direttore di Y. e presidente della Federazione svizzera dei Centri Fitness, Gruppo Ticino. Con il suo comportamento, sostiene Y., la TSI e gli autori del servizio hanno violato la cifra 1 (Rispetto della verità), 3 (Omissione di informazioni importanti) e 4 (metodi sleali di ricerca) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti». Al servizio si rimprovera di aver dato un tono «scientifico» al test benché questo fosse stato limitato a un unico prelievo: un modo di procedere di nessun valore scientifico. Di un secondo prelievo, effettuato alla Y. il 6 aprile 2007, e che avrebbe dato risultati diametralmente opposti, non era stata fatta menzione. Lo svolgimento di un’inchiesta mascherata non sarebbe stata, del resto, neppure giustificata: gli autori avrebbero potuto effettuare la ricerca apertamente.
C. Secondo l’art. 9 cpv. 3 del Regolamento del Consiglio svizzero della stampa, i reclami evidentemente infondati possono essere respinti dalla Presidenza.
D. La Presidenza del Consiglio svizzero della stampa, composta del presidente Peter Studer e dei due vicepresidenti, Sylvie Arsever e Esther Diener-Morscher, ha elaborato per via di corrispondenza la presente Presa di posizione e l’ha approvata il 10 agosto 2007.
II. Considerandi
1. a) Nella sua Presa di posizione 10/1999, il Consiglio della stampa si è espresso compiutamente circa le esigenze da pretendere quando i media effettuano esami di determinati prodotti. Le riflessioni contenute in quel documento possono senz’altro applicarsi al test effettuato presso i sei centri fitness e i due bagni pubblici del Ticino. Gli esami effettuati per incarico di una redazione da un istituto indipendente hanno un notevole valore giornalistico. I criteri guida per tali test devono non solo prescindere dagli interessi delle aziende interessate ma anche mantenere un certo distacco rispetto alle prescrizioni minime legali. Solo in questo modo eventuali manchevolezze nella prassi vigente possono essere scoperti. Vi sono però alcuni rischi collegati alla presunzione di scientificità che la presentazione del test comporta, in quanto vi si affermi una obiettività che non può che essere relativa. A dipendenza del modo di porre le questioni, di scegliere i prodotti da testare, dei metodi che si usano, i risultati possono essere differenti. Per questa ragione, le fonti, le procedure, i motivi e le intenzioni del test devono essere apertamente dichiarati.
b) Il Consiglio della stampa è del parere che la redazione di «Buonasera-Consumi» si è attenuta a queste precondizioni e che i criteri del test, le procedure e i risultati più importanti siano stati riferiti in dettaglio e in modo comprensibile all’attenzione dei telespettatori. In particolare, la moderatrice aveva premesso che la TSI si era ispirata a un’analoga ricerca della trasmissione per i consumatori «A bon entendeur» della Televisione svizzero romanda e in particolare ai sistemi di analisi usati in quella emissione dal Laboratorio cantonale di Ginevra. La redazione non era pertanto vincolata al principio suggerito alla Y. dalla Qualitop, nel senso che un solo prelievo di dati fosse insufficiente e unicamente dimostrativo della situazione di quel momento. La critica, ad ogni buon conto, era stata chiarissimamente riferita dopo aver dato la notizia che l’igiene a Y. era da definirsi «molto insufficiente». Pure nell’intervista a Z., direttore di Y. e presidente della Federazione svizzera dei Centri Fitness, Gruppo Ticino, tale critica è stata espressa con il dovuto rilievo. L’intervistato si era potuto riferire anche al risultato positivo del secondo test, quello del 6 aprile. Date queste circostanze, alla redazione di «Buonasera-Consumi» non si può rimproverare, né di non aver rispettato quel che di vero era possibile sussumere, né di aver taciuto elementi di informazione importanti.
2. Nemmeno si può sostenere che la TSI abbia adottato metodi di ricerca sleali. In due casi analoghi (Solarium, Panini imbottiti) il Consiglio della stampa aveva approvato l’uso di ricerche discrete (Presa di posizione 14/2001). Quando sia in causa la salute della gente, l’interesse pubblico per un’inchiesta discreta è senz’altro dato. L’affidabilità e l’indiscutibilità del risultato del test non sarebbero peraltro meglio assicurati dal fatto di annunciare l’imminenza dell’esame. Non si potrebbe del resto immaginare come un’inchiesta annunciata avrebbe potuto dare un risultato migliore, visto che la stessa Y. ritiene questi test di igiene non affidabili.
III. Conclusioni
1. Il reclamo è respinto.
2. Con la trasmissione del servizio sull’igiene nei Fitness Centers e nei bagni pubblici la trasmissione «Buonasera-Consumi» non ha violato la cifra 1 (Rispetto della verità), la cifra 3 (Omissione di informazioni importanti) e la cifra 4 (Inchieste sleali) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti».