Nr. 51/2008
Diritto di essere ascoltati

(Ghiringhelli c. «Giornale del Popolo») Presa di posizione del 23 ottobre 2008

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I. I fatti

A. Il 21 aprile 2008 è apparso sul quotidiano «Giornale del Popolo» l’articolo, non firmato, intitolato «Il PLR perde un municipale – Bianda rimane il più votato». L’articolo informa sui risultati delle elezioni comunali a Losone, dove l’Unione democratica di centro (Udc) guadagna un seggio a scapito del Partito liberale radicale (Plr) e non, come speravano gli aderenti del Plr, de «Il Guastafeste», movimento politico locale guidato da Giorgio Ghiringhelli. Il giornale riporta alcune reazioni, fra cui quella dell’unico municipale Plr eletto per la nuova legislatura, Alberto Colombi, che afferma: «Va anche detto che Giorgio Ghiringhelli in questa campagna si è schierato decisamente contro di noi, anche dando false informazioni. Noi abbiamo deciso di non reagire, per evitare inutili dibattiti sui giornali, ma non ha funzionato. La gente, in sostanza, ha creduto a Ghiringhelli e di questo ci dispiace». L’articolo, a proposito del risultato elettorale, dà la parola anche a Ghiringhelli, che dice: «Meglio di così non poteva andare; non solo abbiamo mantenuto il nostro seggio, ma lo abbiamo tolto al partito che più di tutti, secondo noi, nella scorsa legislatura ha lavorato male».

B. Il 5 maggio 2008 Giorgio Ghiringhelli si rivolge al Consiglio della stampa con un reclamo contro il suddetto articolo, che secondo lui violerebbe la direttiva 3.8 (Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti) relativa alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti». Il giorno precedente la pubblicazione dell’articolo – sostiene Ghiringhelli – la giornalista Dominique Salmina l’ha interpellato telefonicamente per ottenere una reazione al risultato elettorale, ma non gli detto nulla delle critiche espresse da Colombi, in seguito pubblicate nell’articolo. Essendo l’affermazione «dando false informazioni» un’accusa grave il ricorrente ritiene che il giornale avrebbe dovuto dargli l’opportunità di esprimersi in merito. Ghiringhelli fa inoltre notare che situazioni simili si erano già verificate in passato e nel mese di marzo aveva informato il giornale che se la cosa si fosse ripetuta avrebbe segnalato il tutto al Consiglio della stampa.

C. Il 15 giugno 2008 il «Giornale del Popolo» prende posizione sul reclamo tramite il suo direttore Claudio Mésoniat. Secondo Mésoniat il reclamo è da respingere poiché la regola sancita dalla direttiva 3.8 è «difficile da mettere in pratica». Nel caso specifico l’articolo è stato uno dei tanti a proposito della campagna elettorale delle votazioni comunali a Losone, una campagna caratterizzata da un bombardamento di comunicati stampa all’indirizzo dei mass media. In particolare il botta e risposta fra Plr e Guastafeste ha quasi monopolizzato la campagna elettorale per mesi.

Inoltre il giornale non ha fatto altro che riportare l’opinione di Alberto Colombi, usando solo quattro parole. Per garantire il diritto di riposta a Ghiringhelli – diritto di risposta che prevede che chi è oggetto delle critiche non deve avere lo stesso spazio delle critiche che lo concernono – il «Giornale del Popolo» avrebbe potuto concedergli uno spazio anche più piccolo. Il giornale avrebbe poi dovuto interpellare Colombi a proposito delle critiche mosse al Plr da Ghiringhelli.

Secondo Mésoniat il giornale avrebbe sbagliato unicamente se Ghiringhelli il giorno dopo la pubblicazione dell’articolo avesse mandato una replica e il «Giornale del Popolo» non l’avesse pubblicata.

D. La prima camera, di cui fanno parte Edy Salmina (presidente), Luisa Ghiringhelli Mazza, Pia Horlacher, Philip Kübler, Klaus Lange, Sonja Schmidmeister e Francesca Snider, ha discusso il caso nella sua seduta del 23 ottobre 2008 e in seguito per via epistolare.

II. Considerandi

1. La direttiva 3.8 relativa alle «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» prevede il diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti. «La presa di posizione (…) deve essere pubblicata nello stesso articolo o nella stessa emissione». Incompatibile con le norme contenute nella «Dichiarazione dei doveri e i diritti dei giornalista» è dunque l’interpretazione data del «Giornale del Popolo»: o l’accusato si fa vivo il giorno dopo e ha il diritto di replica, oppure il suo diritto decade. La circostanza non vanifica il concetto contenuto nella Direttiva 3.8, che prescrive di ascoltare entrambe le parti e di dare a chi è oggetto di rimproveri gravi un equo spazio, nel medesimo articolo, per esprimere il proprio punto di vista.

2. L’affermazione, da parte del signor Colombi, che il suo avversario politico, nel corso della campagna elettorale, ha fatto ricorso anche a false informazioni, è una critica grave nel senso della direttiva 3.8? Il Consiglio della stampa ha discusso approfonditamente la questione e i pareri sono risultati divisi, ma la conclusione, adottata di stretta misura, è che l’accusa non sia giustificata. È senza dubbio pesante il rimprovero mosso a qualcuno, di aver diffuso una grave affermazione, e tanto più grave perché falsa. Tuttavia, nel caso concreto, va tenuto presente il contesto della dichiarazione, che i lettori potevano facilmente attribuire alla delusione del candidato sconfitto, e perciò erano in grado di relativizzarla. Va pure notato che l’accusa era di tipo generico e pertanto non tale da danneggiare oltre l’occasione elettorale la pubblica immagine della persona criticata.

III. Conclusioni

1. Il reclamo è respinto.

2. Il «Giornale del Popolo» non ha violato la cifra 3 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (dovere di ascolto in caso di addebiti gravi).