Nr. 62/2012
Procedura parallela / Menzione dei nomi / Presunzione di innocenza

(X. c. «Corriere del Ticino»/«Giornale del Popolo»/ Radiotelevisione Svizzera) Presa di posizione del Consiglio svizzero della stampa del 13 settembre 2012

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Zusammenfassung

Keine Namen nennen – auch bei spektakulären Delikten
Dürfen Medien den Namen eines Mordverdächtigen nennen, weil ein Delikt besonders spektakulär ist? Nein, sagt der Presserat. Öffentliche Neugier ist nicht gleichbedeutend mit öffentlichem Interesse. Der Name eines mutmasslichen Täters darf genannt werden, wenn es sich um eine öffentliche Person handelt und der Medienbericht mit der öffentlichen Tätigkeit im Zusammenhang steht.

Im November 2011 berichteten mehrere Sendungen der Radiotelevisione Svizzera, ein Lastwagenfahrer aus dem Puschlav sei verhaftet worden, weil er den spektakulären Doppelmord von Brusio in Auftrag gegeben habe. Der Bluttat waren im Jahr 2010 der Inhaber einer Transportfirma und dessen Ehefrau zum Opfer gefallen. Die RSI nannte den vollen Namen des Mannes, seinen Wohnort und Beruf. Wenig später zogen die Online-Ausgaben von «Giornale del Popolo» sowie «Corriere del Ticino» nach und nannten unter Berufung auf die RSI ebenfalls den vollen Namen.

Aufgrund einer Beschwerde von Verwandten entschied jetzt der Schweizer Presserat, dass die Medien den Namen des Lastwagenfahrers nicht hätten nennen dürfen. Das «Giornale del Popolo» habe mit dem affirmativen Titel «Auftraggeber des Ferrari-Mordes verhaftet» zudem die Unschuldsvermutung verletzt. Der Chefredaktor des «Giornale» führte diese Formulierung auf mangelnde Sorgfalt der Redaktion beim Kürzen zurück. Er argumentierte aber, der Fall habe grosses öffentliches Interesse ausgelöst, weshalb die Namensnennung gerechtfertigt sei. Der Presserat besteht jedoch darauf, dass der Verhaftete nicht schon deshalb eine öffentliche Person ist, weil er verdächtigt wird, an einer Aufsehen erregenden Tat beteiligt zu sein. Nur ein öffentliches Amt oder eine andere wichtige gesellschaftliche Funktion, mit der die Tat in Zusammenhang stehe, könnten eine Namensnennung rechtfertigen.

Die im Tessin verbreitete Praxis, dass Medien insbesondere bei schweren Delikten die Namen von Beteiligten an Strafverfahren nennen, ändere nichts an der Berechtigung der Beschwerde. «Giornale del Popolo» und «Corriere del Ticino» durften sich auch nicht auf die vorangegangenen Veröffentlichungen der RSI berufen. Da in derselben Sache bereits ein rundfunkrechtliches Verfahren beim Ombudsmann RSI eingeleitet worden ist, wurde die Beschwerde gegen Radiotelevisione Svizzera vom Presserat nicht behandelt.

Résumé

Ne pas donner de nom – même si le délit est spectaculaire
Les médias peuvent-ils mentionner le nom d’un meurtrier présumé lorsque le délit est particulièrement spectaculaire? La réponse du Conseil de la presse est «non». La curiosité du public n’est pas synonyme d’intérêt public. Le nom d’un meurtrier présumé peut être mentionné s’il s’agit d’une personnalité publique et que le compte rendu médiatique a un rapport avec son activité publique.

En novembre 2011 plusieurs émissions de la Radiotelevisione Svizzera rapportent qu’un chauffeur de poids lourd de la vallée de Poschiavo a été arrêté pour avoir commandité un double meurtre spectaculaire à Brusio. Les victimes de l’acte sanguinaire commis en 2010 étaient le propriétaire d’une entreprise de transport et son épouse. La RSI mentionne le nom de l’homme en entier, son domicile et sa profession. Peu après, les éditions en ligne du «Giornale del Popolo» et du «Corriere del Ticino» font de même et révèlent le nom en entier, se référant à la RSI.

Suite à une plainte de parents, le Conseil de la presse estime que les médias n’auraient pas dû révéler le nom du chauffeur routier. De plus le «Giornale del Popolo» a violé la présomption d’innocence avec son titre affirmatif «Arrestation du commanditaire du meurtre Ferrari». Le rédacteur du «Giornale» impute cette formulation à un manque de soin de la rédaction dans l’abrévitation du texte. A son avis cependant la mention du nom se justifiait du moment que le cas avait suscité un grand intérêt public. Le Conseil de la presse maintient quant à lui que la personne arrêtée ne devient pas ipso facto une personne de notoriété publique si elle est soupçonnée d’être impliquée dans un acte à caractère sensationnel. Seul un mandat public ou une autre fonction sociale importante, en relation avec l’acte commis, peut justifier la mention du nom.

La pratique répandue au Tessin consistant a donner le nom de personnes impliquées dans une procédure pénale portant sur des délits graves n’enlève rien au bien-fondé de la plainte. «Giornale del Popolo» et «Corriere del Ticino» ne peuvent se référer aux publications antérieures de la RSI. Comme dans ce cas une procédure relevant du droit de la radiotélévision est en suspens auprès de l’ombudsman de la RSI, le Conseil de la presse ne traite pas la plainte contre la Radiotelevisione Svizzera.

Riassunto

La gravità del delitto non giustifica la pubblicazione dei nomi
Possono i media pubblicare il nome di un indiziato di omicidio nel caso di un delitto particolarmente efferato? No, risponde il Consiglio della stampa. Interesse pubblico e curiosità del pubblico non sono la stessa cosa. Il nome del presunto colpevole dev’essere pubblicato solo si tratta di persona pubblica e se il fatto è in rapporto con tale sua funzione.

In varie trasmissioni del novembre 2011 la Radiotelevisione svizzera aveva riferito dell’arresto di un autotrasportatore di Poschiavo, indiziato come mandante di un efferato duplice omicidio di cui erano rimaste vittime, un anno prima, il titolare di un’impresa di autotrasporti e sua moglie a Brusio. Dell’arrestato, la RSI aveva dato nome, cognome, domicilio e professione. La notizia era stata ripresa nelle edizioni online del «Giornale del Popolo» e del «Corriere del Ticino», pure con indicazione del nome e cognome dell’accusato.

Reagendo a un reclamo presentato dai famigliari dell’arrestato, il Consiglio della stampa ha ritenuto che il nome del presunto omicida non doveva essere dato. Il «Giornale del Popolo», inoltre, lo aveva definito in un titolo «il mandante» violando la presunzione di innocenza. Il direttore del quotidiano, scusandosi per tale definizione, dovuta a una maldestra abbreviazione di un titolo, sostiene che la pubblicazione del nome era comunque giustificata dall’enorme sensazione destata dal delitto. Il Consiglio ha ritenuto che una persona non è «pubblica» per il solo fatto che l’atto a lui addebitato ha suscitato sensazione nel pubblico. Solo se riveste un pubblico ufficio, oppure se occupa una funzione importante esposta al pubblico, e inoltre se l’atto è in qualche modo relativo a tale sua funzione, si giustifica l’identificazione del soggetto.

La prassi diffusa in Ticino, per cui i media, in presenza di crimini particolarmente gravi, pubblicano i nomi degli arrestati, non toglie giustificazione al reclamo. E i due quotidiani non possono giustificarsi dicendo che la notizia l’aveva data prima la RSI. Poiché tuttavia i parenti dell’arrestato hanno presentato un’istanza sul caso all’ombudsman della Radiotelevisione, il Consiglio della stampa rinuncia a esprimersi sul ruolo della RSI nel caso specifico.

I. I fatti

A. La sera del 16 dicembre 2011, la Radiotelevisione Svizzera (in seguito: RSI) diffondeva in varie sedi informative (Il Quotidiano, il Telegiornale, le Cronache della Svizzera italiana), come pure sul proprio sito web, la notizia che l’autotrasportatore Y. (nome e cognome citati per intero) era stato fermato e arrestato dalla polizia in quanto sospettat
o di essere il mandante del duplice omicidio, accaduto a Brusio, del titolare di un’impresa di trasporti e di sua moglie avvenuto nel novembre del 2010.

B. Il giorno seguente, l’edizione online del «Giornale del Popolo» dava la notizia sotto il titolo: «Arrestato il mandante dei delitti Ferrari», citando la notizia data dalla RSI e pure menzionando nome e cognome dell’arrestato.

C. Il 19 dicembre anche l’edizione online del «Corriere del Ticino» dava la notizia, pure con nome e cognome dell’arrestato, precisando: «È sospettato di essere il mandante del delitto dei coniugi Ferrari». In precedenza, il 17 dicembre, il giornale aveva pubblicato la notizia dell’arresto senza tuttavia indicare le generalità dell’arrestato («Duplice omicidio, fermata una terza persona»).

D. Il 21 e 30 dicembre 2011, X, sorella del Y., insieme con altri membri della famiglia, ha presentato al Consiglio della stampa un reclamo contro le testate citate, sostenendo che le notizie pubblicate costituiscono una violazione della Cifra 7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (Menzione dei nomi, Presunzione di innocenza). Inoltre il titolo del «Giornale del Popolo»: «Arrestato il mandante dei delitti Ferrari» violerebbe a loro parere il rispetto della presunzione di innocenza.

E. In parallelo con il reclamo presentato al Consiglio della stampa, le stesse persone hanno rivolto, il 22 dicembre, un’istanza anche all’ombudsman regionale della RSI contro le trasmissioni citate.

F.
Nella sua presa di posizione del 9 marzo 2012, il direttore del «Giornale del Popolo», Claudio Mésoniat, a nome della redazione, sostiene che la menzione dei nomi appariva giustificata perché l’uccisione dei due coniugi, per le sue modalità, «ha suscitato un notevole interesse popolare e, di riflesso, mediatico». Inoltre, il processo era destinato a svolgersi davanti a una Corte criminale. Circa la presunzione di innocenza, fa valere che la formula dubitativa: «il terzo uomo sarebbe…» significa chiaramente che si tratta ancora solo di un sospetto. Il giornale ammette per altro l’errore del titolo: «Arrestato il mandante dei delitti Ferrari», dovuto a una poco attenta abbreviazione di un precedente: «Arrestato il presunto mandante del delitto Ferrari».

G. Il «Corriere del Ticino» non ha ritenuto di dover prendere posizione sul reclamo, malgrado gli fosse concessa una proroga del termine per presentare le sue osservazioni.

H. La Presidenza del Consiglio della stampa ha demandato il caso alla 1. Camera, formata da Francesca Snider, presidente, Michael Herzka, Pia Horlacher, Klaus Lange, Sonja Schmidmeister e David Spinnler, membri. Francesca Luvini si è ricusata in quanto dipendente della RSI.

I. La 1. Camera ha discusso il reclamo nella sua seduta del 13 settembre 2012 e in seguito per corrispondenza.


II. Considerandi

1. a) A norma dell’art. 10 cpv. 2 del proprio Regolamento, se il reclamo tocca una questione deontologica di fondo il Consiglio della stampa può decidere di entrare in materia anche se un procedimento è stato contemporaneamente avviato davanti all’autorità di sorveglianza in materia radiotelevisiva, oppure se il reclamante ne abbia l’intenzione.

b) Nel verificare se un reclamo tocca una questione deontologica di fondo, il Consiglio della stampa tiene in considerazione non solamente le norme deontologiche violate ma anche la situazione specifica in cui è avvenuta la violazione. Il Consiglio valuta se l’oggetto del reclamo non sia di tale importanza da giustificare una procedura parallela su un oggetto identico o perlomeno analogo. Di regola, tuttavia, il Consiglio ritiene inutile procedere in parallelo se la materia del reclamo è identica (Presa di posizione 46/2007, 9/2010).

c) Nella fattispecie, davanti all’ombudsman radiotelevisivo è pendente un procedimento avente per oggetto la menzione dei nomi e altri elementi di identificazione. Più volte, nelle sue prese di posizione, il Consiglio della stampa ha ritenuto che, se non è toccata una questione deontologica di interesse generale, un procedimento parallelo non si giustifica. Nel caso specifico, dunque, il Consiglio ritiene di non entrare in materia sui punti del reclamo che riguardano le notizie diffuse dalla RSI.

2. a) La Cifra 7 della «Dichiarazione» impegna il giornalista a rispettare la sfera privata delle persone, quando l’interesse pubblico non esiga il contrario. La Direttiva 7.2 annessa alla «Dichiarazione» (Identificazione) richiede un accurato bilanciamento degli interessi in gioco e cita una serie di casi in cui è lecito nella notizia citare i nomi e/o consentire l’identificazione delle persone in causa. Ma «se l’interesse alla protezione della sfera privata delle persone prevale sull’interesse pubblico all’identificazione, il giornalista rinuncia alla pubblicazione dei nomi e di altre indicazioni che la consentano a estranei o a persone non appartenenti alla famiglia o al loro ambiente sociale o professionale, e ne verrebbero pertanto informati solo dai media».

b) Nella Presa di posizione 40/2007 il Consiglio della stampa ha constatato che la gravità di un delitto, oppure il rinvio del caso davanti a una Corte criminale, non giustificano da sé soli la menzione dei nomi. Nella Presa di posizione 41/2011 il Consiglio ha inoltre criticato il modo con cui i media ticinesi avevano riferito su un caso che pure aveva destato sensazione nell’opinione pubblica. Ingiustificata era stata ritenuta la menzione del nome da parte della RSI subito dopo l’arresto di un medico accusato di violenza carnale, come pure la notizia data da altri media che la vittima era sua moglie. Poiché tuttavia la RSI aveva dato più volte il nome dell’indiziato, il Consiglio ha ritenuto che la nuova menzione da parte dei media scritti non era tale da aumentare il danno provocato.

c) L’arresto effettuato in relazione con il duplice omicidio di Brusio non riguarda una persona pubblica e perciò – anche se il caso aveva destato grande emozione nella popolazione – conoscere il nome dell’indiziato non era di pubblico interesse. Ancora meno si giustifica la prassi diffusa in Ticino di dare i nomi per intero se il caso è ritenuto grave, oppure perché nell’ambiente vicino al fatto le persone coinvolte sono conosciute e la notizia è da tutti risaputa. Infine, nel caso in esame, il «Giornale del Popolo» e il «Corriere del Ticino» non possono giustificarsi dicendo che la RSI i nomi li aveva già dati, perché – diversamente dalla fattispecie discussa nella Presa di posizione 41/2011 – la notizia non era tale da interessare la stessa cerchia di pubblico.

3. Secondo la Direttiva 7.4 annessa alla «Dichiarazione», nelle cronache giudiziarie si deve tener conto della presunzione di innocenza. La protezione della personalità in questi casi passa in primo piano. Applicando la Direttiva 7.4 (cfr. le Prese di posizione 21/2007 e 26/2010), il Consiglio della stampa richiede che, nel riferire di un procedimento penale la cui conclusione non sia definitivamente cresciuta in giudicato, la colpevolezza di una persona non debba essere mai neppure insinuata. Nella Presa di posizione 32/2000 il Consiglio della stampa aveva accolto un reclamo contro un giornale che nel titolo e nel sommario aveva enfatizzato la causa del delitto. A questo si riferiscono giustamente i reclamanti criticando il titolo «Arrestato il mandante dei delitti Ferrari», chiaramente allusivo al ruolo dell’accusato, che in quel momento era da ritenere solo presunto colpevole. Per questa ragione, il Consiglio della stampa dà loro ragione nel caso del «Giornale del Popolo».

III. Conclusioni

1. Il Consiglio della stampa non entra in materia sul reclamo nella misura in cui è diretto contro la RSI perché una procedura parallela è in corso davanti all’ombudsman dell’ente radiotelevisivo.

2. Il reclamo contro le edizioni online del «Corriere del Ticino» e del «Giornale del Popolo» è accolto.

3. L’edizione online del «Corriere del Ticino» ha violato la Cifra 7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (Menzione dei nomi) con la notizia del 19 dicembre 2011: «È sospettato di essere il mandante del delitto dei coniugi Ferrari».

4. L’edizione online del «Giornale del Popolo» ha violato la Cifra 7 della «Dichiarazione» (Menzione dei nomi, Presunzione di innocenza) con la notizia del 17 dicembre 2011: «Arrestato il mandante dei delitti Ferrari».