Nr. 2/2019
Giornalisti attivi sulle reti sociali / Competenza del Consiglio della stampa

Drucken

Zusammenfassung

In seiner Stellungnahme 2/2019 stellt der Presserat fest, dass Journalisten heute die Öffentlichkeit selbst direkt ansprechen können, ohne den Weg von Medien zu benützen. Der Presserat betont jedoch, dass Journalisten, die sich in sozialen Netzwerken äussern, grundsätzlich verpflichtet sind, die berufsethischen Regeln einzuhalten. Dabei ist dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen, insbesondere ist die charakteristische Spontaneität sozialer Netzwerke zu berücksichtigen und die dort praktizierte breite Meinungsfreiheit. Die Verpflichtung zum Einhalten der Berufsregeln gilt nicht, wenn sich Journalisten zu Fragen äussern, die ihr Privatleben betreffen.

Résumé

Dans sa prise de position 2/2019, le Conseil de la presse constate que les journalistes peuvent aujourd’hui s’adresser au public directement, sans passer par l’intermédiaire d’un média. Cependant le CSP estime que quand ils s’expriment sur les réseaux sociaux, ils sont en principe tenus au respect des règles déontologiques. Mais «il convient de tenir compte du principe de proportionnalité, en considérant notamment la spontanéité caractéristique des réseaux sociaux ainsi que la large liberté d’expression qui y est pratiquée». L’exigence du respect des règles professionnelles ne s’applique pas quand les journalistes s’expriment sur des sujets touchant à leur vie privée.

Riassunto

Nella sua presa di posizione 2/2019 il Consiglio della stampa constatava che i giornalisti possono rivolgersi direttamente al pubblico senza passare attraverso di un organo d’informazione. Quando si esprimono sulle reti sociali, essi sono in linea di principio tenuti al rispetto della deontologia professionale. Conviene però tener conto del principio di proporzionalità, considerando soprattutto le caratteristiche di spontaneità che caratterizzano le reti sociali, come pure la grande libertà di espressione che vi regna. Le regole della deontologia non si applicano ai giornalisti quando si esprimono su temi inerenti alla propria sfera privata.

I. I fatti

A. Dallo straordinario sviluppo di Internet e delle reti sociali è derivata anche una profonda trasformazione dell’immagine dei media. La loro presenza si espande attualmente su ogni supporto, vari siti di informazione (più o meno giornalistici) e persino di propaganda, alimentando il pubblico discorso. I giornalisti stessi possono rivolgersi direttamente al pubblico senza passare attraverso il media per il quale lavorano. È un’evoluzione che pone problemi di competenza al Consiglio della stampa.

B. Nella sua riunione del 21 novembre 2017, il Consiglio di fondazione ha dato mandato al Consiglio della stampa di proporre eventuali modifiche del Regolamento del Consiglio stesso, per meglio definirne l’ambito di competenza.

C. Nella riunione del 26 gennaio 2018, la presidenza del Consiglio della stampa ha deciso di affidare lo studio della questione a un gruppo di lavoro, la cui composizione (al termine di una consultazione interna) è risultata la seguente: Michel Bührer, Jan Grüebler, Michael Herzka, Denis Masmejean, David Spinnler, Dominique von Burg (presidenza) e Ursina Wey.

D. Il gruppo di lavoro ha tenuto due sedute, il 12 marzo e il 7 maggio 2018, da cui sono scaturite due prese di posizione di principio: una sulla presenza dei giornalisti nei social media, l’altra sui siti d’informazione presenti su Internet.

E. La presente presa di posizione, adottata nella riunione plenaria del Consiglio della stampa del 24 maggio 2018 e in seguito per corrispondenza, ha per tema la competenza del Consiglio a occuparsi dell’attività dei giornalisti presenti sulle reti sociali.

II. Considerandi

1. L’art. 2 del Regolamento del Consiglio della stampa definisce come segue il proprio raggio d’azione: «La competenza del Consiglio svizzero della stampa si estende alla parte redazionale o alle questioni di etica professionale ad essa inerenti, di tutti i media pubblici, periodici e/o d’attualità». Fondandosi su questo articolo, il Consiglio della stampa ha sempre considerato i reclami come diretti contro un media e non contro un giornalista in particolare.

2. Ora però che i giornalisti possono rivolgersi direttamente al pubblico senza passare attraverso un’elaborazione redazionale, logica vorrebbe che tale pratica sia rivista. Ciò tanto più perché i doveri e i diritti iscritti nella «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» si riferiscono alla persona del giornalista, non ai media. Nulla si opporrebbe all’intervento del Consiglio nei confronti di un singolo giornalista.

3. Alcuni Consigli della stampa europei precisano già che il rispetto delle regole deontologiche incombe ai giornalisti quale che sia il supporto sul quale si esprimono. Per esempio, in una presa di posizione del Consiglio di deontologia giornalistica del Belgio francofono, si legge che chi «diffonde messaggi d’informazione su un supporto numerico destinato a un pubblico non definito né limitato può essere considerato come svolgente un’attività di tipo giornalistico ed è perciò tenuto a rispettare la deontologia professionale». Anche il Consiglio della stampa olandese, nelle sue direttive, ritiene che «chiunque svolge un’attività giornalistica deve assumersi la responsabilità dell’informazione che diffonde (…), indipendentemente dal tipo di media o di sito che utilizza».

4. Per loro natura, le reti sociali sono molto impregnate di spontaneismo e in gran parte si occupano della vita privata delle persone. I confronti di opinione vi si caratterizzano per una grandissima libertà di espressione. Tali caratteristiche devono essere tenute presenti anche quando a esprimersi è un giornalista, e questi lo fa a titolo personale. Le norme deontologiche non si applicano alla sua vita privata, circa la quale è riconosciuta un’ampia libertà di espressione, ma unicamente ai contenuti giornalistici del suo lavoro.

5. D’altronde, quando un giornalista fa uso delle reti sociali per raccogliere delle informazioni, o cita delle dichiarazioni nello svolgimento di un’inchiesta, egli è tenuto a qualificarsi come tale, nel rispetto della Cifra 4 della «Dichiarazione» (il giornalista «non usa metodi sleali per procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti»), fatte salve le eccezioni previste dalla prassi del Consiglio svizzero della stampa.

6. Se una certa larghezza deve essere garantita ai giornalisti che si esprimono personalmente sulle reti sociali, più restrittivo sarà il giudizio circa i contenuti dei siti dei media. Questi sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme della «Dichiarazione» anche quando si esprimono sulle reti sociali.

III. Conclusioni

1. I giornalisti che si esprimono sulle reti sociali sono in linea di principio tenuti al rispetto della deontologia professionale quando diffondono delle informazioni. È tuttavia opportuno tener conto del principio di proporzionalità, essendo tipiche delle reti sociali la spontaneità e la libertà di espressione. Peraltro, le regole della deontologia non si applicano ai giornalisti quando si esprimono su temi inerenti alla loro sfera privata.

2. Se il giornalista utilizza le reti sociali a fini d’inchiesta giornalistica è tenuto a rispettare le norme deontologiche, in particolare circa la lealtà della ricerca.

3. I media giornalistici che si esprimono sulle reti sociali sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche come quando utilizzano altri supporti.