Nr. 1/2019
Tanti siti di informazione: Competenza del Consiglio della stampa

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Zusammenfassung

In seiner Stellungnahme 1/2019 hält der Presserat fest, dass sich seine Zuständigkeit auf alle Publikationen journalistischer Art erstreckt, unabhängig von Verbreitungsform und Periodizität. Als Veröffentlichung journalistischen Charakters, schreibt der Presserat auf der Grundlage seines früheren Grundsatzentscheids 36/2000, gilt jede Publikation, die aus einer Tätigkeit resultiert, welche «aus unabhängiger Warte Material sammelt, auswählt, bearbeitet, interpretiert oder kommentiert». Der Presserat weist darauf hin, dass damit reine Propagandainhalte ausgeschlossen sind.

Résumé

Dans sa prise de position 1/2019, le Conseil de la presse se déclare compétent pour toute publication de caractère journalistique, quel qu’en soit le support et la périodicité. Une publication de caractère journalistique, écrit le Conseil de la presse en s’appuyant sur sa prise de position fondamentale antérieure 36/2000, «s’entend de toute publication résultant d’un travail consistant, dans une démarche indépendante, à récolter, choisir, mettre en forme, interpréter ou commenter des informations liées à l’actualité». Le Conseil de la presse précise que cela exclut les contenus de pure propagande.

Riassunto

Nella sua presa di posizione 1/2019 il Consiglio della stampa ha descritto la propria competenza come estesa ad ogni pubblicazione di carattere giornalistico, indipendentemente da quale ne sia il supporto o la periodicità. Per carattere giornalistico – definito nella presa di posizione 36/2000 – s’intende il prodotto di una ricerca indipendente, nella selezione, nella scelta della forma, nell’interpretazione e nel commento di un’informazione legata all’attualità, escludendo i contenuti di pura propaganda.

I. I fatti

A. Con lo sviluppo di Internet e delle reti sociali, il mondo dei mass media è entrato in una fase di profonda trasformazione. Non solo organi d’informazione «classici» sono attualmente attivi su ogni tipo di supporto, ma pure siti di informazione di nuovo tipo (si pretendano o no di tipo giornalistico) e di propaganda. Gli stessi giornalisti possono rivolgersi direttamente al pubblico senza passare da un media. È una situazione che pone al Consiglio della stampa un problema relativo al proprio ambito di competenza.

B. Nella riunione del 21 novembre 2017, il Consiglio di fondazione ha dato mandato al Consiglio della stampa di proporre eventuali modifiche al Regolamento del Consiglio stesso, per meglio definire l’ambito della sua competenza.

C. Nella riunione del 26 gennaio 2018, la presidenza del Consiglio della stampa ha delegato questo compito a un gruppo di lavoro, la cui composizione (al termine di una consultazione interna) è risultata la seguente: Michel Bührer, Jan Grüebler, Michael Herzka, Denis Masmejean, David Spinnler, Dominique von Burg (presidenza) e Ursina Wey.

D. Il gruppo di lavoro ha tenuto due sedute, il 12 marzo e il 7 maggio 2018, da cui sono scaturite due prese di posizione di principio: una sulla presenza dei giornalisti nei social media, l’altra sui siti d’informazione presenti su Internet.

E. La presente presa di posizione, adottata nella riunione plenaria del Consiglio della stampa del 24 maggio 2018 e in seguito per corrispondenza, ha per tema l’ambito di competenza del Consiglio della Stampa sui siti d’informazione presenti su Internet.

III. Considerandi

1. L’art. 2.2 del Regolamento del Consiglio della stampa definisce come segue l’ambito dei suoi interventi: «La competenza del Consiglio svizzero della stampa si estende alla parte redazionale o alle questioni di etica professionale ad essa inerenti di tutti i meda pubblici, periodici e/o d’attualità». Con lo sviluppo della rete e la moltiplicazione dei siti d’informazione e di commento che si situano al confine tra il giornalismo, l’attivismo, la propaganda o il puro e semplice uso della libertà di espressione, anche la nozione di «media» è divenuta incerta. Pure l’ambito di competenza del Consiglio della stampa può apparire di conseguenza più incerto. Con la presente presa di posizione, il Consiglio intende fare chiarezza sullo stato della questione. In alcune prese di posizione recenti (per es. la n. 48/2017) il Consiglio aveva già manifestato l’intenzione di procedere a un riesame della propria prassi, senza escludere di apportare un chiarimento anche in sede di Regolamento.

2. All’inizio degli anni 2000 il Consiglio della stampa aveva esaminato e riconosciuto la propria competenza circa alcune pubblicazioni postate su Internet (36/2000). In sostanza si era deciso che nessuna ragione giustificava un’eccezione alla competenza del Consiglio per il semplice fatto che il supporto dell’informazione non fosse quello classico. Tale posizione non può che essere ribadita e la digitalizzazione dei media la legittima più che mai. Non è il supporto che conta, né il supporto può essere ritenuto un criterio discriminante, per definire la competenza del Consiglio della stampa.

3. Ciò premesso, mai il Consiglio della stampa ne ha dedotto che gli competa di pronunciarsi su tutto quel che si pubblica in rete (62/2008, 48/2017). La verifica del rispetto della deontologia ha senso soltanto se la pubblicazione risulta da un’attività di tipo giornalistico. Questo limite esclude la competenza del Consiglio della Stampa su una gran parte di quanto pubblicato sul web . Ribadendo in parte i termini del Preambolo alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista», il Consiglio precisa che per attività di tipo giornalistico si intende un procedimento che abbia per scopo, in piena indipendenza, la ricerca, la raccolta e la selezione delle notizie e degli avvenimenti, la loro elaborazione in forma comprensibile per il pubblico, la loro interpretazione e il commento, in una modalità di pubblicazione legata all’attualità (36/2000, 1/2006).

4. Nei casi in cui la qualificazione giornalistica risulti incerta, il Consiglio della stampa ha sempre verificato se i responsabili di un’informazione controversa si definivano o no legati alle norme della professione, oppure vi se vi fossero in qualche altro modo in rapporto. In questi casi, il Consiglio si dichiarava competente. Per esempio, si era accettato di entrare in materia su un articolo pubblicato da un bollettino parrocchiale, visto che la redazione dichiarava di attenersi alle norme professionali e la pubblicazione disponeva di uno statuto redazionale (21/2011). Analogamente, il Consiglio ha ritenuto di potersi pronunciare su un inserto promozionale in cui parte redazionale e pubblicitaria risultavano di fatto difficilmente distinguibili, poiché comunque l’editore dichiarava a sua difesa di volersi attenere alle norme professionali (7/2016).

5. Lo sviluppo impressionante degli scambi di opinione in rete, attraverso i siti web, le piattaforme mediatiche, i social media, i blog o le newsletters giustifica comunque un riesame della problematica. L’impatto di questi nuovi media nell’opinione pubblica, in particolare nel caso di consultazioni popolari, come pure il diffondersi delle fake news e dei rischi di manipolazione, costituiscono una sfida per la deontologia giornalistica come è stata intesa e praticata finora. Il Consiglio della stampa reputa suo dovere riflettere sulle misure attualmente in discussione per rispondere agli eccessi segnalati, sia a livello legislativo (come in Germania e in Francia) sia a livello mediatico (come la «Journalist Trust Initiative»), oppure per iniziativa di attori in rete, come Facebook.

6. Il rispetto delle norme deontologiche essenziali della professione rimane un aspetto fondamentale per la credibilità del giornalismo. In tale prospettiva, il Consiglio della stampa continua a ritenersi uno degli strumenti principali che la professione si è data per garantire la credibilità e l’indipendenza dell’informazione fornita al pubblico. Tale aspetto vale oggi più ancora che per il passato. Benché la rivoluzione digitale abbia reso i confini del giornalismo più incerti (nel caso, per esempio, del citizen journalism), la necessità della deontologia giornalistica non può essere messa in dubbio.

7. A giudizio del Consiglio della stampa, decisivo (come precisato al punto 3) rimane che una pubblicazione abbia essenzialmente un carattere giornalistico: è questo il criterio che ne delimita la competenza. Né il possesso di una tessera stampa, né il fatto di derivare dal giornalismo una gran parte del proprio reddito, né altri elementi di tipo quantitativo possono essere ritenuti punti di riferimento. Neppure l’adesione personale alle norme della «Dichiarazione» è criterio decisivo (anche se il Consiglio talvolta lo incoraggia), perché si potrebbe dedurne che per sottrarsi alla competenza dell’organismo deontologico basta dichiarare di non sentirsene legato.

8. Il carattere giornalistico di una pubblicazione deve dunque rimanere il risultato di un’attività giornalistica specifica, nel senso prima indicato. Questa definizione esclude dunque in linea di principio i siti di pura propaganda, le pubblicazioni dei partiti politici, delle organizzazioni economiche, sia padronali sia sindacali, di associazioni della società civile, oppure quando il contenuto da giudicare rifletta strategie militanti o ideologiche e prescinda da preoccupazioni di indipendenza o di pluralismo.

III. Conclusioni

1. La competenza del Consiglio svizzero della stampa si estende ad ogni pubblicazione di carattere giornalistico, indipendentemente da quale ne sia il supporto o la periodicità.

2. Per carattere giornalistico s’intende il prodotto di un’attività consistente nella ricerca indipendente, nella selezione, nella scelta della forma, nell’interpretazione e nel commento di un’informazione legata all’attualità. A contenuti di pura propaganda che non abbiano cura del pluralismo e dell’indipendenza non è riconosciuto carattere giornalistico.