I. I fatti
A. Il 21 settembre 2003 «Il Caffè» pubblicava in prima pagina l’inizio della lettera scritta da un paziente in cui questi esprimeva gravi addebiti nei riguardi del suo medico curante, che gli avrebbe prescritto una cura assurda. In una premessa redazionale si giustificava che il giornale non pubblica il nome dello scrivente, noto tuttavia alla redazione. In quarta pagina si poteva leggere il seguito della lettera.
B. L’autore della lettera, X., ha presentato il 27 ottobre 2003 reclamo al Consiglio della Stampa. Egli afferma di aver preso contatto con la redazione del «Caffè» dopo aver constatato, leggendo il giornale, che il foglio era disposto a pubblicare le lagnanze di pazienti contro i medici. Dopo aver parlato con l’incaricato della corrispondenza con i lettori, Alberto Cotti, gli aveva mandato la lettera che sarebbe poi finita sul giornale. Successivamente, però, così istruito dal suo legale (che gli consigliava di attendere l’esito di una procedura in corso), aveva pregato Alberto Cotti di sospenderne la pubblicazione, e in tal senso avrebbe ricevuto assicurazioni. La lettera fu pubblicata, ciò malgrado, il 21 settembre 2003.
C. Prendendo posizione sul reclamo il 19 dicembre 2003, Alberto Cotti ammette di aver commesso un errore. Egli afferma di averlo già riconosciuto anche nei confronti dell’istante e di essersi con lui scusato di non aver fatto il necessario per bloccare la lettera prima che venisse pubblicata. Ritiene pertanto inutile il reclamo presentato al Consiglio della Stampa.
D. Secondo l’art. 10 cpv. 7 del Regolamento del Consiglio della Stampa, la presidenza può prendere direttamente posizione quando il contenuto del reclamo ricalchi sostanzialmente un caso oggetto di una precedente decisione, oppure non sia di significativa importanza.
E. Il 6 settembre 2002 lo scambio di corrispondenza è stato dichiarato chiuso e alle parti è stato comunicato che il reclamo sarebbe stato trattato dalla presidenza del Consiglio della Stampa, composta del presidente Peter Studer e delle vicepresidenti Sylvie Arsever e Esther Dieter-Morscher.
F. Il 14 maggio 2004, la presidenza del Consiglio della Stampa ha approvato per corrispondenza la Presa di posizione che segue.
II. Considerandi
1. Le lettere dei lettori sono mandate al giornale per essere pubblicate. L’invio stesso della lettera documenta la volontà del mittente che la lettera sia pubblicata. Quando il lettore ne richieda la pubblicazione integrale, la redazione è tenuta a rispettare questo desiderio oppure a non pubblicare niente, ma pure a rispettare un eventuale ritiro dell’autorizzazione a pubblicare. E ciò tanto più se i tempi della pubblicazione rendono possibile e plausibile accogliere tale richiesta.
2. Dalle parti non è contestato che la possibilità di rispettare questa richiesta esisteva. Il redattore incaricato ammette lui stesso che c’è stata un’omissione da parte sua. Per quanto deplorevole sia stata nelle specifiche circostanze la pubblicazione indesiderata, e riconosciuta la violazione della deontologia, va pur detto che nella pratica delle redazioni errori di questo tipo non possono essere esclusi. Non risulta che la pubblicazione abbia avuto ripercussioni negative. Inoltre, Alberto Cotti si è scusato con X. Nel complesso, dal punto di vista del Consiglio della Stampa, il rimprovero deontologico che deve essere mosso al redattore sembra perciò essere lieve.
III. Conclusioni
1. Il reclamo è accettato.
2. Come le redazioni sono deontologicamente impegnate a rispettare il desiderio di un lettore per la pubblicazione integrale di una lettera, oppure a rinunciare alla pubblicazione, allo stesso modo deve essere rispettato il ritiro dell’autorizzazione a pubblicare. Ciò tanto più in quanto lo consentano e lo rendano plausibili i tempi della pubblicazione.