Nr. 31/2008
Diritto della redazione a essere consultata prima di cambiamenti radicali

(Gruppo Informazione Radio TV c. RTSI) Presa di posizione del 13 luglio 2008

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Zusammenfassung

Resumé

Riassunto

I. I fatti

A. All’insegna «Visione 2009», all’inizio del 2007, la direzione della Radiotelevisione della Svizzera italiana (RTSI) ha dato avvio a una riforma generale della produzione di programmi, in forza della quale, sul modello della britannica BBC, dovrebbero essere progressivamente unificate, su un arco pluriennale, le redazioni radiofoniche, televisive e i servizi online. Il 16 gennaio 2007, il Consiglio d’amministrazione della CORSI, la cooperativa che gestisce per conto della SSR l’organizzazione radiotelevisiva nella Svizzera italiana, ha preso atto del piano di scadenze previsto. Il 3 marzo 2007 il direttore della RTSI Dino Balestra ha presentato il progetto al Consiglio regionale della CORSI. Sul sito interno «Intranet» fu reso noto nel giugno 2007 che i responsabili della Televisione, della Radio e del dipartimento multimedia si sarebbero regolarmente incontrati per discutere le possibili sinergie tra i tre settori: come in altre aziende di stampa o di radio e televisione, è il progresso tecnologico che consente una sempre maggiore produzione integrata tra le redazioni, e la conseguenza è un lavoro da svolgere sempre più in comune.

B. Il 20 ottobre 2007 il Consiglio d’amministrazione della CORSI approvò di principio le strategie per il biennio 2008/2009. Edy Salmina fu scelto come capo dell’unificando nuovo Dipartimento dell’informazione. Il 30 ottobre 2007, il direttore regionale Dino Balestra informò il personale sulle grandi linee della riforma. Il Consiglio d’amministrazione della CORSI nella sua seduta del 26 novembre 2007 decise definitivamente l’unificazione dei dipartimenti dell’informazione della radio, della televisione e di Internet sotto la prevista direzione unificata con l’entrata in funzione al 1. gennaio 2008.

C. Dalla metà di novembre 2007, in una serie di incontri, le previste novità furono descritte e discusse in una serie di incontri con il personale da parte del nuovo capo dell’Informazione, Edy Salmina, e del direttore regionale Dino Balestra:

– il 14 novembre 2007, incontro tra Edy Salmina e la redazione di «Falò»;

– il 16 novembre, incontro tra Edy Salmina e la redazione del Telegiornale;

– 29 novembre e 30 novembre, informazione di Dino Balestra all’insieme del personale;

– il 1. dicembre, incontro di Dino Balestra e di Edy Salmina con una delegazione del neo-costituito Gruppo Informazione Radio;

– da dicembre 2007: blog Internet aziendale sul tema «Visione 2009»;

– il 17 dicembre 2007, incontro di Edy Salmina con l’insieme dei collaboratori dell’informazione radiofonica;

– il 21 dicembre 2007 la nuova organizzazione di Info RTSI è decisa e il personale informato della sua progressiva attuazione a partire dal 1. gennaio 2008;

– l’8 gennaio 2008 Edy Salmina invia a tutto il personale una circolare in cui presenta le sue concezioni relative all’informazione giornalistica, al servizio pubblico e al processo di convergenza di Radio, Televisione e Internet.

D. Il 14 febbraio 2008 il Gruppo Informazione Radio (in seguito: GIR) presenta un reclamo al Consiglio svizzero della stampa. Il GIR si richiama alla lettera d della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» (che prescrive l’informazione e la consultazione della redazione «prima di ogni decisione definitiva che abbia conseguenze sulla composizione o sull’organizzazione della redazione stessa») e rileva che, per quanto concerne «Visione 2009», «l’informazione è avvenuta sempre dopo aver preso le decisioni, e, a volte, perché richiesta». Trattandosi di una così profonda riorganizzazione delle condizioni di produzione, una tempestiva consultazione e il coinvolgimento del personale prima di decidere sarebbero stati opportuni. Invece, la RTSI si sarebbe sempre rifiutata di accettare il GIR, «che rappresenta la quasi totalità dell’informazione radio e nel frattempo anche una quindicina di adesioni fra i colleghi della TV», come partner di dialogo.

E. Il 5 maggio 2008, il direttore Dino Balestra a nome della RTSI propone che il Consiglio svizzero della stampa non entri in materia, e se lo fa respinga il reclamo. Come unità aziendale della SSR, la RTSI non sarebbe paragonabile a una casa editrice privata, perché soggetta alle regole e norme specifiche che la legislazione prevede per il servizio pubblico. Tali regole e norme hanno la loro base nella Costituzione e nella legge federale sulla radio e la televisione. I diritti e i doveri dei giornalisti RTSI sarebbero regolati in modo esaustivo dalla convenzione collettiva. La SRG SSR non ha partecipato alla redazione della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti», su cui fonda le proprie decisioni il Consiglio della stampa, anche se [è] intenzione della SSR di partecipare alla Fondazione che lo gestisce. Indipendentemente da tutto ciò, si fa notare che la legge federale affianca alla SSR altre istanze di verifica dei programmi (gli ombudsmen, l’istanza indipendente di ricorso).

Già soltanto le dimensioni dell’azienda e le sue specificità impedirebbero di equiparare senz’altro le «redazioni» della SRG SSR alle redazioni di altri media. Prima della costituzione del Dipartimento dell’Informazione RTSI, il 1. gennaio 2008, non esisteva ad esempio alcuna redazione generale alla radio. Il precedente dipartimento informazione era frazionato in varie sotto-redazioni. Di queste specificità andrebbe tenuto conto quando si tratta di applicare in concreto il diritto di essere consultati. D’altra parte, «Visione 2009» non avrebbe nessuna conseguenza per la linea editoriale della RTSI, e neppure sui risvolti etici e contrattuali delle condizioni di lavoro dei singoli dipendenti.

L’informazione rivolta all’insieme dei giornalisti della RTSI sarebbe inoltre avvenuta in tempo utile, prima cioè dell’applicazione della riforma. Gli interessati hanno avuto la possibilità di esprimersi. Nella composizione e nell’organizzazione delle singole redazioni non è stato operato alcun cambiamento prima del 1. gennaio 2008. La riorganizzazione è un processo che durerà a lungo, la cui applicazione avverrà progressivamente. Consultare le redazioni prima della decisione di principio del consiglio d’amministrazione sarebbe stato, infine, contrario alla legge e agli statuti.

E. Il Consiglio della stampa ha demandato il reclamo alla 1. Camera, di cui fanno parte Luisa Ghiringhelli Mazza, Pia Horlacher, Philip Kübler, Klaus Lange, Sonja Schmidmeister e Francesca Snider (membri). Il presidente, Edy Salmina, si è autoricusato.

F. La 1. Camera ha deliberato sul reclamo nella sua seduta del 10 luglio 2008 e in seguito per corrispondenza.

G. In un successivo intervento del 29 luglio 2008, il GIR (nel frattempo: Gruppo Informazione Radio TV) ha ribadito le sue posizioni.

II. Considerandi

1. È vero che, nell’attività finora svolta, il Consiglio svizzero della stampa si è prevalentemente (ma non esclusivamente!) occupato delle mancanze di tipo deontologico commessi da una redazione nella ricerca o nella diffusione di un prodotto mediatico. Più volte, però, ha preso posizione anche sull’estensione e sull’applicazione di singole disposizioni della «Dichiarazione dei diritti» Così, per es., circa la rivendicazione, da parte dei giornalisti, di un accesso libero alle fonti pubbliche, oppure sulla libera ricerca della verità (lettera a della «Dichiarazione dei diritti», cfr. Prese di posizione 4/1995 e 60/2002). Nella Presa di posizione 10/1994, il Consiglio della stampa si è pronunciato sulla cosiddetta «clausola di coscienza» (lettera b della «Dichiarazione»: il giornalista ha «il diritto di rifiutarsi, senza che gliene derivi un pregiudizio, di svolgere attività, e in particolare di dover esprimere opinioni, in contrasto con le norme professionali o con la prop
ria coscienza») e sul divieto delle cosiddette «istruzioni dettagliate» (Einzelweisungen) il giornalista ha «il diritto di rifiutare ogni direttiva o ingerenza che contravvengano alla linea editoriale della pubblicazione per la quale lavora». Il Consiglio della stampa è pure, in passato, entrato in materia su reclami non diretti contro una singola redazione: per es. in quanto interpellato sui doveri, non solo dei giornalisti, ma anche delle pubbliche autorità o delle aziende mediatiche (10/1994, 16/2004).

Non si potrebbe, perciò, dal fatto che il Consiglio della stampa non si è mai occupato dell’interpretazione della lettera d della «Dichiarazion dei diritti», dedurre a priori una incompetenza del Consiglio della stampa a occuparsi del reclamo presentato contro la RTSI. È determinante, invece, la relazione profonda che il codice afferma tra la le condizioni minime richieste per lo svolgimento della professione, precisate nella «Dichiarazione dei diritti», e i doveri partitamente menzionati nella prima parte della «Dichiarazione». Il Consiglio risponde affermativamente anche al quesito se le domande sollevate nel reclamo dei giornalisti della RTSI (e che interessano l’organizzazione del loro lavoro) abbiano un rapporto, almeno mediato, con il contenuto dei loro prodotti giornalistici.

2. Tra la presentazione del reclamo e la presente Presa di posizione del Consiglio della stampa è avvenuta una modifica delle condizioni quadro dei rapporti tra le associazioni degli editori (Schweizer Presse/Presse Suisse/Stampa Svizzera) e la SRG SSR idée suisse da una parte, e la Fondazione «Consiglio svizzero della stampa» dall’altra. L’ingresso degli editori e della SSR nel Consiglio di fondazione è stato negoziato sulla base dell’esplicito riconoscimento del Consiglio della stampa come organo di autodisciplina per la parte redazionale dei media. I nuovi membri fondatori (e, di converso, anche la RTSI) riconoscono il codice deontologico come eticamente vincolante. Tra la fondazione e i nuovi membri è stata sottoscritta una serie di «Note protocollari» in cui, a proposito della lettera d della «Dichiarazione dei diritti», si afferma: «Le parti ribadiscono il principio della consultazione prima delle decisioni importanti in seno all’impresa, secondo gli artt. 330b CO, 333g CO e l’art. 10 della legge sulla partecipazione. Il diritto della redazione a esprimersi è particolarmente indicato nei casi in cui le decisioni hanno effetti diretti sui dipendenti».

Va dunque concluso che la prassi seguita dal Consiglio della stampa prima dell’ingresso nella Fondazione degli editori e della SSR, di investirsi anche di questioni che vanno al di là del semplice prodotto mediatico quando ne sia data l’occasione fondata, è ora anche legalmente legittimata, e può essere pertanto affermata anche nei confronti della parte convenuta.

3. a) La lettera d della «Dichiarazione dei diritti» presenta, al confronto tra il testo tedesco (che è fedefacente) e il testo italiano, una variazione che la parte convenuta ha sottolineato. Nel testo tedesco si precisa quanto segue: «Sie [i giornalisti] haben Anspruch auf Transparenz über die Besitzverhältnisse ihres Arbeitgebers. Sie müssen als Mitglied einer Redaktion vor jeder wichtigen Entscheidung, die Einfluss auf den Gang des Unternehmens hat, rechtzeitig informiert und angehört werden. Die Redaktionsmitglieder sind insbesondere vor dem definitiven Entscheid über Massnahmen zu konsultieren, welche eine grundlegende Änderung in der Zusammensetzung der Redaktion oder ihrer Organisation zur Folge haben.» Nel testo italiano è questione invece, più genericamente, di «ogni decisione definitiva che abbia conseguenze sulla composizione o sull’organizzazione della redazione stessa». Il testo tedesco prescrive dunque, come premessa all’esercizio del diritto della (o delle) redazione(i), che il cambiamento sia grundlegend (basilare, fondamentale, radicale – in «Dizionario tedesco-italiano», Langenscheidt/Signorelli, 1972, p. 273).

b) Il problema è come sia da interpretare questa partecipazione in un ambiente mediatico così fortemente sviluppatosi e modificatosi – non meno dalla società in generale – dall’epoca dell’approvazione della «Dichiarazione», che risale al 1972. La richiesta di venire informati e consultati prima di ogni decisione importante è ancora attuale in un tempo che conosce la crescente internazionalizzazione e globalizzazione delle strutture giornalistiche ed editoriali, ove vanno prese decisioni dentro reti sempre più estese e complesse, in cui talvolta neppure il parere dei direttori è ascoltato? In un mondo in cui le testate si comprano, si vendono, si fondono o si sopprimono, in cui il personale si riduce, si disloca o si licenzia senza che le associazioni professionali e i sindacati siano preventivamente chiamati a consulto?

Non ha forse ragione la direzione della Direzione RTSI quando si domanda che cosa potrebbe significare un’interpretazione estensiva del concetto di decisione importante che abbia influenza sull’andamento dell’impresa su un’azienda così grande, varia e regionalmente diversificata come la SSR, o la RTSI, se si dovesse consultare il personale prima di ogni importante decisione imprenditoriale? Si dovrebbero consultare le redazioni ogni volta che, per esempio, si richiede una nuova concessione per un nuovo canale radiofonico DAB o per il canale HDSuisse? Il funzionamento dell’azienda sarebbe concretamente e in permanenza turbato, in ogni caso notevolmente rallentato.

c) Ci si può dunque chiedere se l’argomento della pesantezza di una consultazione che rischia di assurdamente ridurre o paralizzare l’attività concreta di un’azienda non renda obsoleta la lettera della «Dichiarazione dei diritti». È un argomento, questo, sostenuto di frequente anche nell’attualità politica confederale, fino al lamento che la democrazia diretta, con le sue infinite discussioni, è da ritenere superata di fronte alle attuali esigenze di internazionalizzazione e di globalizzazione, in quanto fa ostacolo alla rapidità delle reazioni di fronte a situazioni che cambiano. Malgrado questi svantaggi, tuttavia, ma non senza tener conto anche dei vantaggi, la fiducia in questo sistema si è mantenuta. La stessa SSR è un’istituzione che, all’insegna «Idée suisse», si pone come elemento integratore del tessuto nazionale, e in quanto tale riflette questo modello di scelta politica come nessuna altra azienda in Svizzera. Il mandato di programma, fissato all’art. 2 della Concessione, la impegna a fornire «programmi equivalenti in tutte le lingue ufficiali». La SSR «promuove la comprensione, la coesione e lo scambio tra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture, le religioni e i gruppi sociali». Non è dunque corretto richiedere proprio alla Società svizzera di radiotelevisione, alle sue unità aziendali e alle sue società regionali, di tener conto in modo adeguato della richiesta di informazione e consultazione delle proprie redazioni di fronte a cambiamenti di struttura radicali?

d) A mente del Consiglio della stampa la concentrazione delle redazioni news della Radio, della Televisione e dei servizi online dev’essere ritenuta un cambiamento radicale dell’organizzazione redazionale. Non è rilevante tanto la prevista a medio termine concentrazione in un luogo determinato, quanto il fatto inconfutabile che l’attività concreta dei singoli giornalisti si modificherà in conseguenza del fatto che si troveranno impiegati su canali diversi (radio, televisione, internet), secondo il principio della multimedialità. Ciò varrà anche se si conferma l’impegno dell’azienda a mantenere come elemento essenziale l’elevata qualità del lavoro prodotto. Detto con le parole del nuovo capo dell’Informazione, Edy Salmina, nella sua circolare dell’8 gennaio 2008: «In discussione sono le modalità fondamentali del nostro operare, le ‹procedure› con le quali operiamo».

e) Il Consiglio della stampa riconosce le difficoltà pratiche di una consultazione della (o delle) redazione(i) in un’azienda compless
a come la RTSI, e tuttavia ritiene proporzionato e ragionevole, in presenza di una così radicale modifica della produzione giornalistica – com’è descritta in «Visione 2009» – che le redazioni fossero informate consultate almeno prima della decisione definitiva. Ciò vale anche se un processo riformatore come «Visione 2009» non può ritenersi concluso con la decisione di principio, ma ne richiederà di nuove e svariate nel corso dell’opera. In ragione del principio della proporzionalità, il Consiglio della stampa dichiara di comprendere che, dopo la decisione di principio, non ogni concretazione o aggiornamento dell’operazione dovrà essere sottoposto alla consultazione delle redazioni.

f) Si risponde ora alla domanda se la RTSI – come l’azienda fa valere nella sua risposta al reclamo – ha effettivamente informato e consultato le redazioni prima della decisione definitiva su «Visione 2009». Anche se le parti, sui fatti elencati al punto C della presente Presa di posizione, non hanno prodotto una specifica documentazione, pare al Consiglio, in ragione della in larga parte convergente (anche se giudicata in diverso modo) descrizione dei fatti, che la prima, essenziale decisione, in anticipo rispetto alla quale una consultazione della redazione sarebbe stata indicata, è quella presa dal consiglio d’amministrazione della CORSI nella seduta del 20 ottobre 2007. In quell’occasione, il consiglio approvò nella sostanza la riforma e designò il Capo destinato a operare dal 1. gennaio 2008 alla testa del nuovo Dipartimento dell’informazione. Una tale nomina non avrebbe avuto senso se, a quel punto, la concentrazione delle redazioni news della Radio, della Televisone e dei servizi Online in un solo Dipartimento non fosse stata ancora decisa.

L’informazione e la consultazione delle redazioni sarebbe stato senz’altro possibile e adeguato organizzarle, tempestivamente e in maniera conforme alle particolarità delle diverse redazioni, prima della decisione definitiva del 20 ottobre 2007, perlomeno dopo l’informazione fornita all’inizio del 2007 alla CORSI da parte del direttore RTSI Dino Balestra. La risposta della RTSI al reclamo non porta elementi a sostegno della tesi secondo cui una simile consultazione sarebbe stata contraria alla legislazione e agli statuti. Anticipare la consultazione delle redazioni non avrebbe causato un ritardo grave, né si poteva temere che la riforma sarebbe stata intralciata. Che l’informazione e la discussione sulla riforma, anche in un’azienda complessa come la RTSI, e sia pure entro determinati limiti, sia affatto possibile lo dimostrano le numerose occasioni di informazione e discussione organizzate tra la decisione del 20 ottobre 2007 e la fine dell’anno. In definitiva, il Consiglio della stampa giunge alla conclusione che la RTSI non ha rispettato la lettera d della «Dichiarazione dei doveri dei giornalisti», perché la consultazione delle redazioni sull’imminenza dei cambiamenti radicali nella composizione e nell’organizzazione delle redazioni previsti nell’ambito di «Visione 2009» è avvenuta solo dopo che era stata presa la decisione definitiva.

4. Rispondendo alla domanda se la RTSI sia tenuta a riconoscere il GIR come partner di discussione sull’applicazione di «Visione 2009», in base alla medesima cifra della «Dichiarazione dei diritti», il Consiglio della stampa ritiene che tale questione esorbiti, anche indirettamente, dal campo di applicazione del codice deontologico. La lettera d della «Dichiarazione dei diritti» si limita a statuire il principio dell’informazione e della consultazione previe ad ogni modifica essenziale della composizione e/o dell’organizzazione redazionali. È lasciata invece aperta la questione della forma della consultazione e della definizione dei partner. Il Consiglio della stampa non entra perciò in materia su questo punto del reclamo.

III. Conclusioni

1. Il reclamo è accolto, nel limiti in cui si è entrati in materia.

2. La RTSI ha violato la lettera d della «Dichiarazione dei diritti dei giornalisti» (Diritto di partecipazione) perché non ha informato e consultato le sue redazioni prima della decisione definitiva sulla concentrazione a medio termine delle redazioni news della Radio, della Televisone e dei servizi Online e sulla nomina del Capo del nuovo Dipartimento.

Zusammenfassung

Resumé

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