Nr. 32/2025
Accesso all’informazione

(«tio.ch / 20minuti.ch» c. Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino)

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I. Fatti

A. ll 10 luglio 2024 un giornalista di «tio.ch / 20minuti.ch» ha inviato una e-mail all’Ufficio stampa del Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino con la richiesta di intervistare il medico cantonale Giorgio Merlani sulla diffusione del Covid in Svizzera e in Ticino e in allegato 5 domande. Due giorni dopo la risposta del Dipartimento: «L’autorità sanitaria non ritiene al momento la notizia rilevante sotto il profilo della salute pubblica, da imporre un’informazione verso la popolazione.» Due settimane più tardi, il 25 luglio 2024, il medico cantonale risponde ad alcune domande sul Covid in un servizio di «Seidisera» alla Radiotelevisione svizzera RSI.

B. Il 26 luglio 2024 Sal Feo, caporedattore per «tio.ch / 20minuti.ch», inoltra un reclamo al Consiglio svizzero della stampa contro il Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino. A suo parere, sarebbe stata violata la lettera a (accesso alle informazioni) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (in seguito «Dichiarazione»). Il rifiuto di rispondere alla richiesta di «tio.ch / 20minuti.ch», pur rispondendo alle stesse domande poste dalla RSI, sarebbe discriminatorio. Nella libertà di accedere alle informazioni c’è anche il diritto dei media di essere trattati tutti allo stesso modo, senza preferenze o scorciatoie, soprattutto da parte di un ente statale.

C. Il 21 marzo 2025 Giorgio Merlani prende posizione a nome del Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino e chiede che il reclamo sia respinto. Secondo il medico cantonale al momento in cui «tio.ch / 20minuti.ch» ha indirizzato la richiesta al Dipartimento, la situazione epidemiologica non era critica. Due settimane dopo, quando la RSI ha fatto la richiesta, la situazione era cambiata. Questo sarebbe stato confermato anche dall’occupazione degli ospedali.

D. Il caso viene trattato dalla presidenza del Consiglio svizzero della stampa, composta da Susan Boos (presidente), Annik Dubied (vice-presidente), Jan Grüebler (vice-presidente) e Ursina Wey (direttrice). La presidenza ne discute per corrispondenza.

II. Considerazione

La lettera a della «Dichiarazione» ha come contenuto il diritto di libero accesso a tutte le fonti d’informazione e di libera indagine su tutto quanto è d’interesse pubblico. Il reclamante, «tio.ch / 20minuti.ch», si lamenta di una discriminazione di parte del medico cantonale. La lettera a parla solo di accesso all’informazione e non di una discriminazione. Se potesse essere applicata alla discriminazione di un media, le due richieste sono state ricevute a 15 giorni di distanza l’una dall’altra e di conseguenza non sono comparabili.

Inoltre il Consiglio della stampa non ha avuto accesso alle domande poste al Medico cantonale. Non può quindi giudicare se si tratti di domande alle quali un medico comune potrebbe rispondere (come afferma il Medico cantonale), o di domande specifiche per l’autorità pubblica che quest’ultima avrebbe nascosto. Pertanto, il Consiglio della stampa non riconosce alcuna violazione della lettera a della «Dichiarazione».

 

III. Conclusioni

1. Il reclamo è respinto.

2. Il Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino non ha violato la lettera a (accesso all’informazione) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».