I. I fatti
A. Nel numero del 2 luglio 2002 «la Regione Ticino» pubblicava una nota dal titolo: «Nusselect ringrazia» in cui si leggeva tra l’altro, in relazione con l’annosa polemica sul sistema di incenerimento dei rifiuti in Ticino, questo passaggio: «Curioso: a difendere il Ticino – a parte il dottor Soldati – sono per lo più persone che di riffa o di raffa (per carità: spesso per lavori legittimi di tipografia, di Architektur, di pubblicità, ma anche per Ðprestitið) hanno incassato soldi dal signor K.»
B. Il 4 luglio 2002 X. inviava alla «Regione» uno scritto in cui precisava, come membro del Comitato Referendum Smaltimento Rifiuti Bioggio, di aver prestato 180 ore di lavoro gratis e di avere sopportato spese telefoniche e di viaggio considerevoli, a compenso delle quali ha ricevuto unicamente una penna a sfera, un libro e un unico rimborso spese di fr. 60.60 per francobolli e fotocopie.
C. Con un successivo scritto alla redazione (8 luglio), X. reagiva a un commento di Michele de Lauretis, pubblicato il 5 luglio da «la Regione» sotto il titolo «Dieci anni dopo» (cioè a dieci anni dall’inizio del confronto sul sistema di smaltimento dei rifiuti), affermando di non aver mutato opinione malgrado il tempo trascorso da allora.
D. L’8 agosto 2002 X. ha rivolto un reclamo al Consiglio della Stampa, facendo valere che «la Regione», omettendo la pubblicazione delle sue lettere, sottraeva importanti informazioni alla conoscenza del pubblico e violava il principio dell’equità di trattamento e del rispetto della personalità.
E. Il direttore de «la Regione», Matteo Caratti, con presa di posizione del 3 settembre 2002, chiede che il reclamo sia respinto come infondato. La parte reclamante non sarebbe personalmente toccata dalla nota ironica del 2 luglio né dal commento del 5 luglio. Dalle lettere inviate alla «Regione» non risulta neppure che si volessero pubblicate.
F. Secondo l’art. 10 cpv. 7 del Regolamento del Consiglio della Stampa, la presidenza può prendere direttamente posizione quando il contenuto del reclamo ricalchi sostanzialmente un caso oggetto di una precedente decisione, oppure non sia di significativa importanza.
G. Il 6 settembre 2002 lo scambio di corrispondenza è stato dichiarato chiuso e alle parti è stato comunicato che il reclamo sarebbe stato trattato dalla presidenza del Consiglio della Stampa.
H. Il 30 dicembre 2002, la presidenza del Consiglio della Stampa ha approvato per corrispondenza la Presa di posizione che segue.
II. Considerandi
1. Il rimprovero principale che il reclamante muove a «la Regione» è di non aver rispettato il dovere di pubblicazione della sua reazione alla nota del 2 luglio pubblicata dal giornale. Dal fatto che la nota richiamasse l’accusa rivolta in generale a tutti i sostenitori del sistema Thermoselect, di aver beneficiato di versamenti da parte di K., sarebbe logico dedurre l’errata conclusione che anche lui, in quanto membro del comitato referendario, possa aver ricevuto sotto banco vantaggi pecuniari.
2. Il Consiglio della Stampa ha più volte difeso (da ultimo con la Presa di posizione 23/2002, in re DJL c. «Neue Luzerner Zeitung») la prassi costante per cui la redazione è libera di decidere quali lettere di lettore pubblicare. Dev’essere quindi negato di principio il diritto individuale alla pubblicazione di una determinata lettera (Presa di posizione 19/99 in re B. c. «La Liberté»). La «Regione» non può essere dunque criticata per aver mancato al dovere di pubblicre gli scritti di X., e ciò indipendentemente dalla circostanza che la pubblicazione fosse o no richiesta.
3. Il dovere di pubblicazione (integrale o anche solo parziale) degli scritti inviati alla «Regione» non potrebbe essere dedotto neppure dalla regola deontologica che esige la raccolta del parere della persona criticata in caso di gravi addebiti (Prese di posizione recenti: 48/2002 in re Schnyder c. «Sonntags-Blick», 49/2002 in re «Scelgo Io» c. «Giornale del Popolo», 50/2002 in re «L’Association des magistrats du pouvoir judiciaire de la Republique et canton de Genève» c. «L’Agefi», e 51/2002 in re Société neuchâteloise de presse c. «dimanche-ch»). È bensì vero che il Consiglio della Stampa (nella Presa di posizione 13/2001 in re Eglise de Scientology c. «L’Hebdo») deduce dal principio dell’equo trattamento la regola che alla persona criticata dovrebbe essere offerta la possibilità di esprimersi almeno in un secondo tempo, pubblicando una sua presa di posizione, quando il suo parere non fosse stato raccolto nel contesto della prima pubblicazione. Ciò tuttavia alla condizione preliminare che il reclamante sia la persona oggetto della critica. Nel caso specifico questa condizione non è data, anzitutto perché la nota e il commento de «la Regione» non citano nomi; inoltre perché, essendo passati così tanti anni dai fatti, solo una ristrettissima cerchia di persone potrebbe essere in grado di riferire l’accusa alla persona del reclamante.
III. Conclusione
Il reclamo è respinto come infondato.