I. I fatti
A. Il 27 maggio 2003 la signora X. viene aggredita e ferita gravemente. Il caso viene affidato alla procuratrice pubblica Fiorenza Bergomi. Unico indiziato è il figlio della vittima, il dottor X. , che viene arrestato. X. è un medico conosciuto nella zona ed è figlio dell’ex-consigliere nazionale X. Il caso è molto seguito dai media locali sia per la gravità dei fatti, sia per l’identità dei protagonisti. Il dottor X. respinge ogni addebito.
B. Il 14 luglio 2003 TeleTicino, nell’ambito del proprio telegiornale manda in onda un servizio basato su una lettera inviata dal legale del dottor X., avvocato Y., esclusivamente all’emittente televisiva. Il servizio riporta solo informazioni contenute nella lettera, che rivolge gravi accuse all’operato del magistrato inquirente, che tratterrebbe il dottor X. senza prove, intralciando con stratagemmi e tergiversazioni il lavoro dell’avvocato difensore. La lettera viene citata espressamente.
C. Il 5 agosto 2003 il Ministero pubblico ticinese, attraverso il suo presidente Bruno Balestra, si rivolge al Consiglio della stampa. Il servizio di TeleTicino avrebbe violato la «Dichiarazione dei diritti e dei doveri del giornalista» in quanto si sarebbe limitato «a dare spazio alle dichiarazioni unilaterali di un prevenuto, senza alcuna mediazione né verifica giornalistica e senza interpellare il Magistrato che conduce l’inchiesta, pur oggetto di gravi rimproveri».
D. Il 15 settembre 2003 il direttore dell’informazione di TeleTicino, Marco Bazzi, che è anche l’autore del servizio in questione, prende posizione in materia respingendo ogni accusa. Bazzi sottolinea di aver seguito personalmente e in modo approfondito la vicenda X. E‘ quindi sicuro di conoscere molto bene il caso e i suoi retroscena. Per verificare la veridicità delle affermazioni contenute nella lettera il giornalista si è quindi basato in parte sulla propria conoscenza dei fatti, in parte sulle assicurazioni dell’avvocato Y., che si porterebbe garante di quanto sostenuto. Nel suo servizio Bazzi ha chiaramente detto che stava riferendo di una presa di posizione del dottor X. Quanto al diritto di replica, questo è stato offerto al magistrato il giorno seguente, per non compromettere l’esclusività della notizia.
E. Il caso è stato affidato alla 1. Camera del Consiglio della stampa, formata da Marie-Louise Barben, Luisa Ghiringhelli Mazza, Pia Horlacher, Kathrin Lüthi, Philip Kübler, e Peter Studer, che ne ha discusso nella propria seduta del 5 dicembre 2003 e per corrispondenza. Edy Salmina si è ricusato.
II. Considerandi
1. Il Consiglio della Stampa non deve entrare nel merito dell’inchiesta penale. Oggetto del ricorso è unicamente il servizio di TeleTicino e non l’operato della magistratura ticinese, né i suoi rapporti con la stampa, anche se questi vengono commentati sia nel ricorso del Ministero pubblico che nella presa di posizione di TeleTicino.
2. Il ricorrente contesta principalmente una violazione del diritto ad esprimersi in caso di addebiti gravi (Direttiva 3.8 relativa alla «Dichiarazione dei diritti e dei doveri del giornalista»; cfr. il punto 3.). Per quel che riguarda la contestazione, esplicita o meno, di una violazione delle Direttive 1.1 (Ricerca della verità), 2.3 (Distinzione fra fatti e commenti) e 3.1 (Uso delle fonti), il ricorso viene respinto. Tenuto conto del fatto che, al momento della messa in onda del servizio in questione, il caso era molto discusso dall’opinione pubblica e dai media, rispettando il diritto ad esprimersi della controparte, era eticamente lecito pubblicare una presa di posizione unilaterale di una delle parti senza effettuare ulteriori ricerche. Siccome il giornalista di TeleTicino oltretutto, all’inizio del suo contributo, dichiara che si tratta della citazione della presa di posizione di una delle parti, il pubblico è senz’altro in grado di valutare quanto citato come punto di vista unilaterale.
3. La critica alla procuratrice Bergomi («E‘ sconcertante constatare come nel 2003 in Svizzera», «Non è comunque da escludere che (…), la formale acquisizione agli atti del relativo rapporto venga rinviata dalla procuratrice pubblica Fiorenza Bergomi») è grave. X. afferma che il suo difensore è costretto a lavorare in condizioni inaccettabili, che Bergomi tergiversa e che utilizza stratagemmi. Come ricordato recentemente nella presa di posizione 25/2003: «Dal principio del rispetto dell’equità di trattamento che sta alla base della Dichiarazione, il Consiglio della Stampa ha per prassi costante dedotto il dovere per i giornalisti di ascoltare la persona oggetto di gravi addebiti, e ciò prima della pubblicazione.» Questo dovere – perdippiù – è stato, con decisione del 28 febbraio 2003, anche inserito nelle Direttive, con un nuovo paragrafo (3.8.) che afferma: «Dal principio dell’equità e dall’imperativo etico dell’ascolto imparziale (‹audiatur et altera pars›) deriva il dovere per i giornalisti di ascoltare, prima della pubblicazione, le persone oggetto di addebiti gravi. La presa di posizione di queste persone dev’essere riprodotta nel corpo dello stesso articolo, in breve ma in modo corretto. A questo dovere di ascolto si può venir meno solo quando lo giustifichi un interesse pubblico preponderante. Alla parte criticata non deve necessariamente venire concesso lo stesso spazio della critica. Dev’essere in ogni caso rispettato il suo diritto a esprimersi».
Il fatto che TeleTicino detenga l’esclusività della notizia non pare un motivo valido per non concedere alla procuratrice di esprimersi sulle accuse mosse da X.
III. Conclusione
1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso dei considerandi.
2. È stata violata la Direttiva 3.8 relativa alla «Dichiarazione dei diritti e dei doveri del giornalista».