I. Fatti
A. Nel numero di luglio 2003 «L’Inchiesta» ha pubblicato, sotto il titolo «Sesso camuffato», un’indagine sugli sviluppi più recenti dei locali a luci rosse del Ticino. Nel periodo gennaio-giugno 2003 il numero delle prostitute illegali sarebbe cresciuto da 179 a 323, mentre sarebbe rimasto praticamente stabile rispetto alla primavera del 2002 il numero dei locali e delle case case per appuntamenti. Sarebbe invece aumentato in modo esponenziale, secondo l’indagine dell‘ «Inchiesta», il numero dei locali sauna, massaggi e di cura del corpo (centri di estetica). Per questo tipo di sviluppo si faceva l’esempio della Sauna Y. di Chiasso: «ÐPiaceri sublimi in ambiente esclusivo? si trova indicato nella pubblicità della sauna Y.? (…) Un Ðclub privé?, dotato di bagno turco, sauna mista, bar tiepidarium, fitness e 19 saune privacy, che si definisce Ðdai mille piaceri? ma che ufficialmente si dichiara estreaneo al giro della prostituzione». Anche la Sauna X. è citata tra i locali di questo tipo: «Quest’ultima, il cui prezzo d’entrata è di 40 franchi, è pubblicizzata anche dal sito internet www.desideri.ch (…) Anche la sauna X. è frequentata da cosiddette Ðturiste?».
B. Il 3 giugno 2003 la X. SA, ha presentato un reclamo al Consiglio della Stampa per violazione delle cifre 3, 4 e 7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista». «L’Inchiesta» avrebbe formulato i gravi addebiti di cui sopra (in particolare l’equiparazione a casa di appuntamenti) senza interpellare la parte interessata prima della pubblicazione. Il periodico avrebbe inoltre ingiustificatamente tenuto nascosta l’identità del giornalista incaricato dell’inchiesta.
C. Nella sua presa di posizione del 18 agosto 2003, il direttore dell’«Inchiesta», Matteo Cheda, respinge come infondati i contenuti del reclamo. L’articolo non conterrebbe addebiti gravi rivolti al X., in particolare non vi sarebbe scritto che si tratta di una casa per appuntamenti, ma solo che il prezzo di entrata alla sauna è di fr. 40.- e che è frequentata da cosiddette Ðturiste?. L’autore non avrebbe usato mezzi sleali per procurarsi l’informazione ma si sarebbe basato sul sito Internet del Club e su altre diverse fonti.
D. Secondo l’art. 10 lett. 7 del Regolamento del Consiglio della Stampa, la presidenza può prendere direttamente posizione quando il contenuto del reclamo ricalchi sostanzialmente un caso oggetto di una precedente decisione del Consiglio, oppure non sia di significativa importanza.
E. Il 3 settembre 2003 il Consiglio della Stampa ha dichiarato chiuso lo scambio epistolare e ha comunicato alle parti che la Presidenza si sarebbe direttamente occupata del caso.
F. La presidenza del Consiglio della Stampa (così composta: presidente Peter Studer, vicepresidenti Daniel Cornu e Esther Diener-Morscher) ha deliberato il 28 novembre 2003 per via epistolare la seguente Presa di posizione.
II. Considerandi
1. La Direttiva 3.8 annessa alla «Dichiarazione» (Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti) precisa che «dal principio dell’equità e dalla regola etica che prescrive di ascoltare anche l’altra parte (Ðaudiatur et altera pars?) deriva il dovere dei giornalisti, prima della pubblicazione di rimproveri gravi, di sentire gli interessati. La presa di posizione quest’ultimi deve essere pubblicata nello stesso articolo o nella stessa emissione, in modo corretto e breve. Si può eccezionalmente prescindere dall’ascolto della parte criticata quando lo giustifichi un interesse pubblico preponderante. Nell’articolo o nell’emissione, la parte oggetto di gravi rimproveri non deve avere lo stesso spazio delle critiche che la concernono. Però dev’esserle consentito di esprimersi sugli addebiti gravi». In una Presa di posizione che già riguardava «L’Inchiesta» (14/2001), il Consiglio della Stampa aveva constatato che «avrebbero dovuto essere interpellati tutti coloro cui nell’articolo vengono rinfacciate pratiche illegali».
2. Per rispondere all’interrogativo se la reclamante dovesse venire interpellata, prima ma anche eventualmente dopo la pubblicazione dell’articolo (cf. sull’argomento la Presa di posizione 13/2001 in re «Scientology») non è determinante se «L’Inchiesta» abbia esplicitamente accusato la X. SA di essere una casa di appuntamenti . Meno determinante ancora è la citazione dei servizi offerti dal Club, chiaramente deducibili dal sito Internet, ove si dimostra che lo stabilimento offre qualcosa di più di una sauna e di un semplice «centro wellness». Nell’articolo del luglio 2003 si parla della Sauna X. come di un luogo frequentato da «turiste», e il contesto del servizio suggerisce a chi legge che il Club è tra quelli che consentono un traffico di prostitute illegali, magari pure sprovviste di permesso di soggiorno o di lavoro. In tal modo si espone implicitamente lo stabilimento all’accusa di impiegare delle prostitute illegali, o perlomeno di tollerare che nei locali della sauna le stesse offrano prestazioni sessuali (possibilmente contro pagamento). Il diritto di essere ascoltati prescritto alla cifra 3.8 delle Direttive non può dirsi soddisfatto per la presenza di un generico riconoscimento che nel caso della Sauna Y. e di altri locali di questo tipo (tra cui il Club X.) non si tratta «ufficialmente» di case per appuntamenti; si esigeva che al lettore fosse detto chiaramente se e come gli stabilimenti citati reagivano all’accusa di svolgere (o perlomeno di tollerare) l’esercizio illegale della prostituzione.
3. Il reclamo dev’essere respinto per quanto riguarda l’adozione di mezzi sleali per procurarsi l’informazione. Non solo perché la parte convenuta nega l’addebito, ma perché è stata in grado di provare in modo convincente che le informazioni contenute nell’articolo si sarebbero potute ottenere anche senza ricorrere a un’inchiesta mascherata.
III. Conclusione
Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso dei considerandi.