Nr. 6/1990
-91: Decisione del consiglio della stamps, dell’8 luglio 1991,

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Stellungnahme

Der Presserat hatte sich aufgrund einer Klage von acht Redaktoren von „Il Dovere“ mit der Frage der Verletzung und der Zumutbarkeit von Sperrfristen (Art. 3 der „Erklärung der Pflichten und Rechte des Journalisten“) auseinanderzusetzen. Die „Unione Contadini Ticinesi“ hatte für die Veröffentlichung ihres Jahresberichts eine Sperrfrist festgesetzt, die nacheinander von der „Libera Stampa“ und dem „Giornale del Popolo“ gebrochen wurden. Nach Auffassung des Presserates trägt zwar die „Libera Stampa“ die Hauptverantwortung für die Verletzung der Sperrfriste, doch fällt diese damit nicht „ipso facto“ dahin. Vielmehr empfiehlt der Presserat in einem solchen Fall, sich vom Aussteller von der Sperrfrist entbinden zulassen. Zwar erscheint die Berechtigung einer Sperrfrist bei vorliegenden Jahresbericht der Unione Contadini Ticinesi fraglich, doch ist in einem solchen Fall zumindest mit dem Aussteller der Sperrfrist Kontakt aufzunehmen. Allerdings wünscht sich der Presserat eine Einschränkung des Gebrauchs von Sperrfristen auf Fälle, in denen er gerechtfertigt ist, da sonst deren Bedeutung abnimmt und sich das Verletzungsrisiko erhöht.

Prise de position

Huit rédacteurs du „Dovere“ ont adressé au Conseil de la presse une plainte dans laquelle ils lui demandent de se pencher sur la question de la violation d’un embargo et, également sur la justification de celui-ci (article 3 de la „Déclaration des devoirs et des droits du journaliste“). L’Union des paysans tessinois avait soumis à embargo la publication de son rapport annuel. Cet embargo a été violé successivement par la „Libera Stampa“ et par le „Giornale del Popolo“. De l’avis du Conseil de la presse, la „Libera Stampa“ est responsable au premier chef de la violation de l’embargo. Toutefois celui-ci n’est pas tombé ipso facto à la suite de cette première violation. Le Conseil de la presse recommande, tout au contraire, que dans des circonstances analogues on demande à celui qui a fixé l’embargo d’en délier les autres publications. Assurément, la justification d’un embargo, à propos de ce rapport de l’Union des paysans tessinois, était pour le moins douteuse. Toutefois, en tel cas, il faut au moins prendre contact avec celui qui a fixé l’embargo. Le Conseil de la presse souhaite cependant que l’on ne recoure à l’embargo que dans des cas où il se justifie. Sinon, il perdra de sa signification et le risque de violations augmentera.

Presa di posizione

I. Fatti

A. Il 20 aprile 1991, l’Unione Contadini Ticinesi e Segretariato Agricolo Cantonale mandava alle redazioni dei giornali un invito a partecipare all’assemblea della Camera cantonale dell’agricoltura, fissata per il 30 aprile alle ore 9, accludendo il Rapporto annuale UCT, „con preghiera di rispettare l’embargo fino al 30 aprile 1991″. Il 22 aprile, „Libera Stampa“ pubblicava ampi stralci del Rapporto, seguita il 24 aprile dal „Giornale del Popolo“.

B. Il 25 aprile, otto redattori de „Il Dovere“ (primo firmatario: G. R.) chiedevano al Consiglio della Stampa „di esprimersi e prendere le contromisure affinché casi del genere non abbiano più a ripetersi“. Nella lettera dei giornalisti del „Dovere“ era menzionato il documento elaborato dall’Associazione Ticinese dei Giornalisti d’intesa con il Presidente del Consiglio della Stampa, Bernard Béguin. „Fino a poco fa gli autori di episodi del genere potevano venir giudicati ‚con il beneficio della condizionale‘, in quanto mancavano regole scritte precise – scrivevano i redattori del „Dovere“ – oggi no, visto che tutti i giornalisti ticinesi, nessuno escluso, dispongono di un documento elaborato dall’ATG proprio per evitare il diffondersi di casi incresciosi come quello citato“.

C. L’8 maggio 1991, Enrico Morresi a nome del Consiglio della Stampa si rivolgeva alla direzione di „Libera Stampa“ e del „Giornale del Popolo“ per conoscere eventuali osservazioni alla denuncia dei colleghi del „Dovere“. Da „Libera Stampa“ non è pervenuta alcuna risposta. Il direttore del „Giornale del Popolo“ ha presentato le sue osservazioni il 9 maggio: „Una volta violato – scrive in particolare Filippo Lombardi – l’embargo perde ogni significato e gli altri organi d’informazione non sono più tenuti a rispettarlo: questo il principio cui si è attenuto il „Giornale del Popolo“.

II. Considerandi

1. La denuncia di G.R. e degli altri giornalisti del „Dovere“ è sicuramente ricevibile. Il Consiglio della Stampa si occupa delle mancanze contro i doveri e i diritti dei giornalisti; tra questi doveri figura esplicitamente (art. 3) il rispetto dell’embargo giustificato. La segnalazione è avvenuta nei termini richiesti dal Regolamento del Consiglio della Stampa. Non è stato fatto uso, dalle parti, del diritto di ricusa.

2. Il rispetto dell’embargo giustificato è un principio costante di deontologia professionale. Il Consiglio della Stampa ha esplicitato in una presa di posizione del 14 ottobre 1983 le condizioni perché un embargo sia da ritenere giustificato (Raccolta delle decisioni, Prese di Posizione e Pareri, 1983-1989, pp. 14-22). Tali direttive sono state riprese e sviluppate nel documento pubblicato quest’anno dall’Associazione Ticinese dei Giornalisti e in possesso di tutti i membri della FSG. L’ATG ha preso posizione sul caso il 6 maggio, come segue:

a) „nel caso specifico, la violazione dell’embargo è incontestabile“;

b) „responsabile dell’accaduto è ‚Libera Stampa‘, che per prima ha pubblicato un articolo sul documento sottoposto a embargo“;

c) „una volta violato, l’embargo perde ogni significato e gli altri organi d’informazione non sono più tenuti a rispettarlo“;

d) „in questo senso, il comportamento del ‚Giornale del Popolo‘ non può essere biasimato“.

L’ATG si interroga tuttavia se il Rapporto dell’Unione Contadini Ticinesi giustificasse il regime dell’embargo: „è tutto sommato abbastanza succinto, e non può essere di conseguenza paragonato a ‚una documentazione che richieda un grosso sforzo di studio‘, condizione posta dal Consiglio della Stampa per ritenere un embargo giustificato. L’ATG aggiunge tuttavia che „dinanzi a richieste di embargo che suscitano perplessità, collegialità vorrebbe che una redazione non convinta della fondatezza dell’embargo si consultasse con gli altri organi d’informazione“.

III. Conclusioni

Il Consiglio della Stampa si pronuncia come segue:

„Libera Stampa“ e „Giornale del Popolo“ hanno entrambi materialmente violato l’embargo chiesto dall’UCT.

La responsabilità principale incombe a „Libera Stampa“, che ha violato l’embargo per prima. La responsabilità del „Giornale del Popolo“ è minore: è legittimo ritenere che, violato una volta, un embargo perda ogni ragione d’essere. Tuttavia il Consiglio della Stampa non ne deduce che l’embargo sia „ipso facto“ decaduto, anzi raccomanda una rapida consultazione con l’ente che ha chiesto l’embargo, perché eventualmente intervenga a sciogliere tutti gli altri giornali dall’impegno.

Il Consiglio della Stampa condivide la perplessità dell’ATG, circa la giustificazione di questo embargo in particolare: se cioè il Rapporto dell’UCT meritasse quella che viene pur sempre definita un’eccezione alla libera circolazione dell’informazione. Ma se un dubbio sorge, nessuno è autorizzato a violare l’embargo puramente e semplicemente. Come minimo, deve avvertire delle sue perplessità l’ente che ha chiesto l’embargo, perché eventualmente receda dalla richiesta.

Il Consiglio della Stampa si augura che la pratica dell’embargo sia sempre più ristretta ai casi e agli argomenti che lo giustificano propriamente. Un ricorso meno frequente a questa eccezione ne aumenterebbe il significato e lo qualificherebbe agli occhi dei giornalisti come pratica meritevol
e di ogni riguardo. La banalizzazione dell’embargo ne scredita, al contrario, il significato e accresce i rischi di violazione.