{"id":10300,"date":"2017-03-17T17:00:29","date_gmt":"2017-03-17T16:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/presserat.ch\/journalistenkodex\/richtlinien\/"},"modified":"2025-05-01T16:45:24","modified_gmt":"2025-05-01T14:45:24","slug":"direttive","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/presserat.ch\/it\/journalistenkodex\/direttive\/","title":{"rendered":"Direttive relative alla \u00abDichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista\u00bb"},"content":{"rendered":"\n<p>Direttiva 1.1 &#8211; Il rispetto della verit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>La ricerca della verit\u00e0 \u00e8 alla base dell\u2019informazione. Concerne l\u2019esame accurato dei dati accessibili e disponibili, il rispetto dell\u2019integrit\u00e0 dei documenti (testi, suoni, immagini), la verifica e la rettifica degli errori. Questi aspetti sono considerati di seguito, alle cifre 3, 4 e 5 della \u00abDichiarazione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 2.1 &#8211; La libert\u00e0 dell\u2019informazione<\/p>\n\n\n\n<p>La libert\u00e0 dell\u2019informazione \u00e8 la condizione pi\u00f9 importante della ricerca della verit\u00e0. \u00c8 compito d\u2019ogni giornalista difendere questo principio, individualmente e collettivamente. La protezione di questa libert\u00e0 \u00e8 tutelata dalle cifre 6, 8, 10 e 11 della \u00abDichiarazione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 2.2 &#8211; Il pluralismo delle opinioni<\/p>\n\n\n\n<p>Il pluralismo delle opinioni contribuisce alla difesa della libert\u00e0 dell\u2019informazione. Garantire il pluralismo \u00e8 necessario in presenza di situazioni di monopolio mediatico.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 2.3 &#8211; Distinzione tra fatti e commenti<\/p>\n\n\n\n<p>Il giornalista deve mettere il pubblico nella condizione di distinguere il fatto dalla valutazione o dal commento del fatto medesimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 2.4 &#8211; Funzioni pubbliche<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esercizio della professione giornalistica non \u00e8 di regola compatibile con l\u2019assunzione di pubbliche funzioni. Tale incompatibilit\u00e0 non \u00e8 per\u00f2 assoluta: circostanze particolari possono giustificare un impegno politico del giornalista. In tal caso i due ambiti dovranno essere tenuti distinti e il pubblico deve esserne informato. I conflitti d\u2019interesse nuocciono alla reputazione degli organi d\u2019informazione e alla dignit\u00e0 della professione. La regola si estende per analogia agli impegni privati che direttamente o indirettamente&nbsp; interferiscono con l\u2019esercizio della professione giornalistica.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 2.5 &#8211; Contratti d\u2019esclusiva<\/p>\n\n\n\n<p>I contratti d\u2019esclusiva con un informatore non devono riguardare situazioni o avvenimenti di importanza saliente per l\u2019informazione del pubblico o la formazione della pubblica opinione. Quando determinano la formazione di situazioni di monopolio, tali da precludere ad altri organi l\u2019accesso all\u2019informazione, sono di danno alla libert\u00e0 di stampa.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 3.1 &#8211; Le fonti dell\u2019informazione<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo dovere del giornalista consiste nell\u2019accertarsi della provenienza di un\u2019informazione e nel controllarne la veridicit\u00e0. La menzione della fonte \u00e8 normalmente auspicabile, nell\u2019interesse del pubblico. La menzione \u00e8 indispensabile quando \u00e8 necessaria alla comprensione della notizia, eccettuato il caso in cui \u00e8 dato un interesse predominante a mantenerla riservata.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 3.2 &#8211; Comunicati<\/p>\n\n\n\n<p>Le comunicazioni emananti dalle autorit\u00e0, dai partiti politici, dalle associazioni, dalle aziende o da altri gruppi d\u2019interesse devono essere chiaramente indicate come tali.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 3.3 &#8211; Documenti d\u2019archivio<\/p>\n\n\n\n<p>I documenti di archivio vanno contraddistinti esplicitamente, se occorre con l\u2019indicazione della data della prima pubblicazione. Va anche valutato se la persona indicata si trovi sempre nella stessa situazione e se il suo consenso valga anche per la nuova pubblicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 3.4 &#8211; Illustrazioni<\/p>\n\n\n\n<p>Il pubblico deve poter distinguere le illustrazioni o sequenze filmate con valore simbolico, che cio\u00e8 mostrano persone o situazioni senza rapporto diretto con i temi, le persone o il contesto di un\u2019 informazione specifica. Come tali devono essere contrassegnate e chiaramente distinguibili dalle immagini che documentano direttamente una situazione oggetto del servizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 3.5 &#8211; Sequenze di finzione e ricostruzioni<\/p>\n\n\n\n<p>Le immagini o le sequenze televisive, in cui attori interpretano la parte di persone reali di cui si d\u00e0 notizia, devono essere chiaramente indicate come tali.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 3.6 &#8211; Montaggi<\/p>\n\n\n\n<p>Montaggi di fotografie o di immagini si giustificano nella misura in cui servono per spiegare un fatto, illustrare un\u2019ipotesi, mantenere la distanza critica, oppure se contengono elementi di satira. In ogni caso devono essere segnalati come tali, per evitare qualsiasi rischio di confusione.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 3.7 &#8211; Sondaggi<\/p>\n\n\n\n<p>La pubblicazione di un sondaggio da parte di una redazione deve mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione. Pertanto, deve indicare come minimo il numero di persone interrogate e se il sondaggio \u00e8 rappresentativo; nel caso in cui la redazione ne sostenga la rappresentativit\u00e0, deve indicare anche il margine di errore. Inoltre deve fornire al pubblico i contenuti principali delle domande.\u00a0Un embargo alla pubblicazione di sondaggi d\u2019opinione prima di elezioni o votazioni popolari non \u00e8 compatibile con la libert\u00e0 d\u2019informazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 3.8 &#8211; Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti<\/p>\n\n\n\n<p>In base al principio di equit\u00e0, conoscere i diversi punti di vista degli attori implicati \u00e8 parte integrante della professione di giornalista. Se le accuse mosse sono gravi, i giornalisti hanno il dovere, conformemente al principio \u00abaudiatur et altera pars\u00bb, di dare agli interessati la possibilit\u00e0 di pronunciarsi. Le accuse sono considerate gravi se descrivono comportamenti profondamente scorretti o possono altrimenti danneggiare in modo serio la reputazione di qualcuno.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Le persone oggetto di gravi accuse devono essere informate in modo dettagliato delle critiche nei loro confronti destinate alla pubblicazione; devono inoltre disporre di un periodo di tempo adeguato, per poter prendere posizione. In termini quantitativi, a questa presa di posizione non deve necessariamente venir concesso lo stesso spazio dato alle critiche che la riguardano.&nbsp;Tuttavia, essa deve venir riportata in modo equo all\u2019interno dell\u2019articolo. Se le parti interessate non desiderano prendere posizione, ci\u00f2 va indicato nel testo.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 3.9 &#8211; Ascolto; Eccezioni<\/p>\n\n\n\n<p>Eccezionalmente, l\u2019ascolto della parte criticata si pu\u00f2 omettere:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>se gli addebiti gravi si basano su fonti ufficiali accessibili al pubblico (per esempio, sentenze giudiziarie).<\/li>\n\n\n\n<li>se un addebito e la relativa presa di posizione sono gi\u00e0 stati oggetto di pubblicazione. In questo caso, unitamente all&#8217;addebito va riportata anche&nbsp;la&nbsp;precedente presa di posizione.<\/li>\n\n\n\n<li>se un interesse pubblico preponderante lo giustifica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Direttiva 4.1 &#8211; Identit\u00e0 celata<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 considerato sleale dissimulare la propria qualit\u00e0 di giornalista al fine di procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti, che si intende divulgare.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 4.2 &#8211; Ricerche discrete<\/p>\n\n\n\n<p>Ricerche discrete sono ammesse, in deroga alla Direttiva 4.1, quando la pubblicazione o la diffusione dei dati raccolti rivesta un interesse pubblico preponderante e non vi sia altro modo per ottenerli. Sono inoltre ammesse \u2013 sempre che esista un interesse pubblico preponderante \u2013 quando le riprese possono mettere in pericolo il giornalista o falsare totalmente il comportamento delle persone riprese. Particolare attenzione deve essere usata per proteggere la personalit\u00e0 di individui venutisi a trovare casualmente sulla scena dell\u2019avvenimento. Il giornalista ha comunque diritto all\u2019obiezione di coscienza quando gli venga chiesto, in questi casi eccezionali, di ricorrere a metodi sleali per procurarsi l\u2019informazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 4.3 &#8211; Informatori pagati<\/p>\n\n\n\n<p>Pagare un informatore esula dalle regole della professione e non \u00e8, di regola, ammissibile, in quanto rischia di distorcere il contenuto e non solo la libera circolazione delle informazioni. L\u2019eccezione \u00e8 data in caso di interesse pubblico preponderante. Non \u00e8 ammesso l\u2019acquisto di informazioni o immagini da persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Fa ancora eccezione il caso di interesse pubblico predominante, e nella misura in cui l\u2019informazione non possa essere altrimenti ottenibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 4.4 &#8211; L\u2019embargo<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019embargo (che consiste in un temporaneo divieto di pubblicazione di una notizia o di un documento) dev\u2019essere rispettato quando riguarda un\u2019informazione a venire (per esempio un discorso non ancora pronunciato) o sia inteso a proteggere legittimi interessi da una pubblicazione prematura. Non sono ammessi divieti temporanei di pubblicazione a fini pubblicitari. Quando una redazione consideri ingiustificato l\u2019embargo, essa \u00e8 tenuta a informare il richiedente della propria intenzione di pubblicare la notizia o il documento, in modo tale che egli possa riferirne agli altri organi d\u2019informazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 4.5 &#8211; L\u2019intervista<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019intervista si basa su un accordo tra due parti, che ne determinano le regole. Se \u00e8 soggetta a pre-condizioni (per esempio, il divieto di porre certe domande)&nbsp; il pubblico deve esserne informato all\u2019atto della pubblicazione o della diffusione. Di massima, le interviste devono essere autorizzate. Senza l\u2019esplicito accordo dell\u2019intervistato i giornalisti non sono autorizzati a trasformare una conversazione in un\u2019intervista.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019autorizzare la pubblicazione l\u2019intervistato non deve apportare modifiche sostanziali al testo registrato (per esempio, modificandone il senso, cancellando o aggiungendo domande); pu\u00f2 tuttavia correggere errori evidenti. Anche ove l\u2019intervista venga fortemente abbreviata, l\u2019intervistato deve poter riconoscere, nel testo riassunto, le sue dichiarazioni. Se disaccordo sussiste, il giornalista ha il diritto di rinunciare alla pubblicazione oppure di dare trasparenza all\u2019accaduto. Quando vi \u00e8 accordo su un testo corretto non pu\u00f2 esservi ritorno alle versioni precedenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 4.6 &#8211; Colloqui informativi<\/p>\n\n\n\n<p>Il giornalista deve informare il suo interlocutore su come intende utilizzare le informazioni raccolte durante un semplice colloquio informativo. Le cose dette durante il colloquio possono essere elaborate e abbreviate purch\u00e9 non se ne stravolga il senso. La persona intervistata deve sapere che pu\u00f2 riservarsi di autorizzare il testo delle sue affermazioni che il giornalista prevede di pubblicare.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 4.7 &#8211; Il plagio<\/p>\n\n\n\n<p>Il plagio consiste nella pura e semplice riproduzione, senza indicazione della fonte, di una notizia, una precisazione, un commento, un\u2019analisi, o di qualunque altra informazione pubblicata da un collega o da un altro organo d\u2019informazione. Come tale \u00e8 un atto sleale nei confronti dei colleghi.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 5.1 &#8211; Il dovere della rettifica<\/p>\n\n\n\n<p>La rettifica \u00e8 un servizio reso alla verit\u00e0. Il giornalista rettifica immediatamente e spontaneamente le informazioni errate da lui date. Il dovere di rettifica riguarda i fatti e non i giudizi espressi su fatti accertati.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 5.2 &#8211; Lettere di lettori e commenti online<\/p>\n\n\n\n<p>Le norme deontologiche valgono anche per le lettere dei lettori e i commenti online. Alla libert\u00e0 di opinione va riconosciuto in questa rubrica il pi\u00f9 ampio spazio. La redazione pu\u00f2 intervenire solo in caso di evidenti violazioni della \u00abDichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Le lettere e i commenti online possono essere rielaborati e abbreviati quando in testa alla rubrica sia precisato il diritto della redazione di intervenire in tal senso. La trasparenza impone che questo diritto della redazione sia esplicitato. Non possono essere abbreviate lettere e commenti online di cui \u00e8 stata richiesta la pubblicazione integrale: si pubblicano come tali o si rifiutano.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 5.3 &#8211; La firma nelle lettere di lettori e nei commenti online<\/p>\n\n\n\n<p>Per principio le lettere e i commenti online devono essere firmati. Possono essere pubblicati in forma anonima unicamente in casi eccezionali, per esempio per tutelare interessi degni di protezione (sfera privata, protezione delle fonti).<\/p>\n\n\n\n<p>Nei fori di discussione basati su reazioni spontanee immediate, \u00e8 possibile rinunciare all\u2019identificazione dell\u2019autore, se la redazione controlla preventivamente il commento e verifica che non contenga offese all\u2019onore o commenti discriminatori.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 6.1 &#8211; Segreto redazionale<\/p>\n\n\n\n<p>Il dovere professionale di mantenere il segreto redazionale \u00e8 pi\u00f9 esteso del riconoscimento a non testimoniare in giudizio che la legge riconosce al giornalista. Il segreto redazionale protegge le fonti materiali (appunti, indirizzi, registrazioni sonore o visive) e protegge gli informatori, in quanto abbiano accettato di comunicare con il giornalista alla condizione che non fosse svelata la loro identit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 6.2 &#8211; Eccezioni<\/p>\n\n\n\n<p>Indipendentemente dalle eccezioni che la legge prevede come restrizioni al suo diritto di non testimoniare, il giornalista \u00e8 sempre tenuto a mettere a confronto il diritto del pubblico all\u2019informazione ed eventuali altri interessi meritevoli di protezione. In quanto possibile la ponderazione deve avvenire prima, e non dopo, l\u2019assunzione dell\u2019impegno a rispettare il segreto sulla fonte. In casi estremi, il giornalista \u00e8 dispensato dal rispettare anche questo impegno: in particolare quando venga a conoscenza di reati (o dell\u2019imminenza di essi) particolarmente gravi, oppure di attentati alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 7.1 &#8211; Protezione della sfera privata<\/p>\n\n\n\n<p>Ognuno, persone celebri comprese, ha diritto alla protezione della propria vita privata. Senza il consenso degli interessati al giornalista&nbsp; non \u00e8 lecito effettuare riprese sonore o visive nell\u2019ambito privato (ci\u00f2 per rispetto del diritto alla propria parola e alla propria immagine). Nell\u2019ambito privato \u00e8 pure da evitare ogni disturbo, come l\u2019infilarsi in casa, l\u2019inseguimento, gli appostamenti, le molestie telefoniche.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 possibile fotografare o filmare in spazi pubblici persone che non abbiano dato il loro consenso solo se nell\u2019immagine non saranno poste in speciale evidenza. In manifestazioni pubbliche e se \u00e8 dato un interesse pubblico \u00e8 invece consentito riferire con immagini e suono.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 7.2 &#8211; Identificazione<\/p>\n\n\n\n<p>Il giornalista mette sempre a confronto il diritto del pubblico all&#8217;informazione e il diritto delle persone alla protezione della loro sfera privata. La menzione dei nomi e\/o l\u2019identificazione della persona \u00e8 lecita:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se, in rapporto all&#8217;oggetto del servizio, la persona appare in pubblico o acconsente in altro modo alla pubblicazione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se la persona \u00e8 comunemente nota all&#8217;opinione pubblica e il servizio si riferisce a tale sua condizione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se riveste una carica politica oppure una funzione dirigente nello Stato o nella societ\u00e0, e il servizio si riferisce a tale sua condizione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se la menzione del nome \u00e8 necessaria per evitare un equivoco pregiudizievole a terzi;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se la menzione del nome o l\u2019identificazione \u00e8 in altro modo giustificata da un interesse pubblico prevalente.<\/p>\n\n\n\n<p>Se l&#8217;interesse alla protezione della sfera privata delle persone prevale sull\u2019interesse del pubblico all\u2019identificazione, il giornalista rinuncia alla pubblicazione dei nomi e di altre indicazioni che la consentano a estranei o a persone non appartenenti alla famiglia o al loro ambiente sociale o professionale, e ne verrebbero pertanto informati solo dai media.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 7.3 &#8211; Bambini<\/p>\n\n\n\n<p>I bambini, anche quelli di persone celebri o altrimenti al centro dell\u2019attenzione dei media, vanno protetti in modo speciale. Si esige il massimo ritegno nelle ricerche e nei servizi relativi ad atti violenti che coinvolgano bambini (sia come vittime, sia come autori o testimoni).<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 7.4 &#8211; Cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza e risocializzazione<\/p>\n\n\n\n<p>Nella cronaca giudiziaria, il giornalista usa particolare prudenza nella menzione dei nomi e nell\u2019identificazione delle persone. Tiene conto della presunzione di innocenza e, in caso di condanna, rispetta i congiunti del condannato e tiene conto delle sue possibilit\u00e0 di risocializzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 7.5 &#8211; Diritto all\u2019oblio<\/p>\n\n\n\n<p>Esiste un diritto del condannato all&#8217;oblio. Tale diritto vale a maggior ragione in caso di abbandono del procedimento e di assoluzione. Il diritto all&#8217;oblio non \u00e8 per\u00f2 assoluto: il giornalista pu\u00f2 adeguatamente riferire di procedimenti precedenti se un interesse pubblico prevalente lo giustifica, per esempio nel caso in cui vi sia un rapporto tra il comportamento passato della persona e i fatti cui il servizio si riferisce.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abIl diritto all\u2019oblio\u00bb vale anche per i media online e per gli archivi digitali. Su richiesta motivata, le redazioni devono verificare se si impone una successiva anonimizzazione o un\u2019attualizzazione del dato esistente nell\u2019archivio elettronico. In caso di correzione le redazioni devono fare un\u2019annotazione supplementare, la versione antecedente non pu\u00f2 essere semplicemente sostituita. Richieste di cancellazione devono essere respinte. Inoltre i giornalisti sono tenuti a verificare le fonti reperite su internet e negli archivi in modo particolarmente critico.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 7.6 &#8211; Non luogo, abbandono e assoluzione<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ampiezza e il rilievo di cronache relativi a non luoghi a procedere, abbandoni o assoluzioni deve essere in rapporto adeguato con le cronache precedenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 7.7 &#8211; Reati sessuali<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di reati relativi alla sfera sessuale, il giornalista tiene conto in particolare dell\u2019interesse della vittima e non fornisce elementi che ne permettano l\u2019identificazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 7.8 &#8211; Situazioni di emerganza, malattie, guerre e conflitti<\/p>\n\n\n\n<p>Il giornalista usa il massimo ritegno nel riferire su persone in situazioni di stress, sotto choc o in lutto. Lo stesso ritegno va usato verso le famiglie e i parenti. Per effettuare ricerche sul luogo, in ospedale o in istituzioni analoghe deve essere richiesto il consenso dei responsabili. Le immagini di guerre, conflitti, atti di terrorismo e di altre emergenze possono avere dignit\u00e0 di documento storico. Va tuttavia sempre tenuto conto di un reale interesse pubblico alla pubblicazione, da porre a confronto con altri interessi legittimi, per esempio:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il rischio di offendere la sfera privata delle persone ritratte o la sensibilit\u00e0 di chi le vede;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il rispetto della pace dei defunti ritratti.<\/p>\n\n\n\n<p>Riservati i casi di interesse pubblico, il giornalista fa uso di immagini in cui un defunto sia posto in risalto solo se i parenti danno il loro consenso esplicito. La regola vale anche se tali immagini sono diffuse in occasione dei funerali o rese pubbliche in occasione di una commemorazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 7.9 &#8211; Suicidi<\/p>\n\n\n\n<p>Di fronte a un suicidio, il giornalista usa il massimo ritegno. Si pu\u00f2 riferire:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se l\u2019atto ha destato una particolare emozione nel pubblico;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se a togliersi la vita \u00e8 una persona pubblica. In caso di persone meno conosciute, il suicidio dev\u2019essere perlomeno in rapporto con la loro funzione pubblica;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se la vittima o i suoi parenti si sono spontaneamente esposti all&#8217;opinione pubblica;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se il gesto \u00e8 in relazione ad un reato comunicato dalla polizia;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se l\u2019atto aveva carattere dimostrativo o intendeva sensibilizzare l\u2019opinione pubblica su un problema irrisolto;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se ha dato luogo a una discussione pubblica;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se la notizia permette di rettificare voci o accuse in circolazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, il servizio deve limitarsi alle informazioni necessarie alla comprensione del fatto, escludendo particolari inerenti alla sfera intima o tali da indurre al disprezzo della persona. Per prevenire il pericolo di emulazione, il giornalista non d\u00e0 indicazioni precise circa il modo con cui la persona si \u00e8 tolta la vita.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 8.1 &#8211; Rispetto della dignit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019informazione non pu\u00f2 prescindere dal rispetto della dignit\u00e0 delle persone. Tale dignit\u00e0 dev\u2019essere di continuo posta a confronto con il diritto all\u2019informazione. Anche il pubblico ha diritto al rispetto della propria dignit\u00e0, e non solo le persone oggetto dell\u2019informazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 8.2 &#8211; Non-discriminazione<\/p>\n\n\n\n<p>La menzione dell\u2019appartenenza etnica o nazionale, dell\u2019origine, della religione, dell\u2019orientamento sessuale, oppure del colore della pelle, pu\u00f2 avere un effetto discriminatorio, soprattutto quando generalizza giudizi di valore negativi e di conseguenza rafforza determinati pregiudizi contro le minoranze. Il giornalista sar\u00e0 perci\u00f2 attento al rischio di discriminazione contenuto nella notizia e ne misura la proporzionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 8.3 &#8211; Protezione delle vittime<\/p>\n\n\n\n<p>Nel riferire su fatti drammatici o di violenza, il giornalista deve mettere a confronto accuratamente il diritto del pubblico all\u2019informazione e gli interessi della vittima e delle persone coinvolte. Il giornalista deve evitare di dare al fatto un rilievo sensazionale, in cui la persona \u00e8 ridotta a oggetto. Ci\u00f2 vale soprattutto quando sono in causa morenti, sofferenti, oppure cadaveri, e quando la descrizione e le immagini, per l\u2019abbondanza dei particolari, la durata o la dimensione delle riprese, superano il limite della necessaria e legittima informazione del pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 8.4 &#8211; Immagini di guerra o di conflitti<\/p>\n\n\n\n<p>La diffusione di fotografie o di filmati di guerre e di conflitti deve inoltre tenere conto dei seguenti elementi di riflessione:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; le persone ritratte sono identificabili in quanto individui?<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la pubblicazione offende la loro dignit\u00e0 di persone?<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; se il fatto \u00e8 di rilievo storico, non esiste altro modo per documentarlo?<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 8.5 &#8211; Immagini di incidenti, catastrofi, reati<\/p>\n\n\n\n<p>La diffusione di fotografie o di riprese di incidenti, catastrofi o reati deve rispettare la dignit\u00e0 umana, tenendo conto anche della situazione dei parenti o dei congiunti. Ci\u00f2 vale specialmente nell\u2019informazione regionale o locale.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 9.1 &#8211; L\u2019indipendenza del giornalista<\/p>\n\n\n\n<p>La libert\u00e0 di stampa richiede l\u2019indipendenza dei giornalisti. Questo obiettivo richiede un impegno costante. Inviti personali e regali devono rispettare il senso della misura. Ci\u00f2 vale sia per le relazioni professionali sia per quelle extra-professionali. La ricerca e la pubblicazione di informazioni non dev\u2019essere condizionata dall\u2019accettazione di inviti o regali.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 9.2 &#8211; Legami d\u2019interesse<\/p>\n\n\n\n<p>Il giornalismo economico e finanziario \u00e8 particolarmente esposto all\u2019offerta di vantaggi o dell\u2019 accesso a informazioni privilegiate. Il giornalista non pu\u00f2 utilizzare a proprio vantaggio (o farne godere a terzi) anticipazioni ricevute in funzione della sua professione. Quando abbia interessi (personali, o famigliari) in societ\u00e0 o titoli in potenziale conflitto con la sua indipendenza, deve rinunciare a scriverne. Nemmeno deve accettare vantaggi in cambio di prestazioni professionali, anche se l\u2019obiettivo del vantaggio offerto non \u00e8 un trattamento compiacente.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 10.1 &#8211; Separazione tra parte redazionale e pubblicit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>Una netta separazione tra la parte redazionale, rispettivamente il programma e la pubblicit\u00e0, ivi&nbsp;inclusi i contenuti pagati o messi a disposizione da terzi, \u00e8 necessaria per la credibilit\u00e0 dei mass media. Inserzioni, emissioni pubblicitarie e&nbsp;i contenuti pagati o messi a disposizione da terzi&nbsp;devono essere chiaramente distinguibili nella forma dalla parte redazionale. Devono essere inequivocabilmente riconoscibili come tali a livello visivo\/acustico e devono essere esplicitamente dichiarati come pubblicit\u00e0. Al giornalista non \u00e8 consentito eludere questa distinzione prestandosi a inserire pubblicit\u00e0 parassitaria nei servizi redazionali.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 10.2 \u2013 Sponsoring, viaggi stampa, forme miste di redazione\/pubblicit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>Se un servizio redazionale \u00e8 sponsorizzato, il nome dello sponsor deve essere indicato e la libera scelta dei temi e della loro elaborazione da parte della redazione garantita. In caso di viaggi stampa deve essere indicato chi se ne assume le spese. Anche in questo caso la libert\u00e0 redazionale deve essere garantita.<\/p>\n\n\n\n<p>Non sono ammesse prestazioni redazionali (per es. servizi che \u00abaccompagnano\u00bb un\u2019inserzione pubblicitaria) come \u00abcontropartita\u00bb di inserzioni o emissioni pubblicitarie.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 10.3 &#8211; Servizi di costume o di consulenza; Presentazione di marche e prodotti<\/p>\n\n\n\n<p>La libert\u00e0 redazionale nella scelta dei temi vale anche per le rubriche di costume o di consulenza dei consumatori. Le norme deontologiche si applicano anche alla presentazione di beni di consumo.<\/p>\n\n\n\n<p>La presentazione acritica o fortemente elogiativa di beni di consumo, la menzione pi\u00f9 frequente del necessario di prodotti o servizi e la semplice riproduzione di slogan pubblicitari nella parte redazionale pregiudicano la credibilit\u00e0 dei media e dei giornalisti.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 10.4 &#8211; Pubbliche relazioni<\/p>\n\n\n\n<p>Il giornalista non redige testi vincolati a interessi (pubblicit\u00e0 o relazioni pubbliche) che possano compromettere la sua indipendenza. Particolarmente delicata la situazione quando si toccano tematiche di cui egli si occupa professionalmente. Non privilegia nel riferire gli avvenimenti dei quali il suo editore \u00e8 sponsor o media partner.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 10.5 &#8211; Boicottaggi<\/p>\n\n\n\n<p>Il giornalista difende la libert\u00e0 di informazione in caso di effettivo o potenziale pregiudizio da parte di interessi privati, segnatamente in caso di boicottaggio o minaccia di boicottaggio della pubblicit\u00e0. Pressioni o azioni di questo tipo devono, di principio, essere resi pubblici.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva a.1 &#8211; Indiscrezioni<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 consentito ai media diffondere notizie basate su indiscrezioni a condizione che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la fonte dell&#8217;informatore sia conosciuta dal giornale o altro media;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il contenuto sia di interesse pubblico;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; con la pubblicazione non vengano toccati interessi di estrema importanza, quali diritti degni di protezione, segreti, ecc.;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; non esistono motivi preponderanti per differire la pubblicazione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;indiscrezione sia stata rilasciata liberamente e di proposito.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva a.2 &#8211; Imprese private<\/p>\n\n\n\n<p>Il fatto che un&#8217;azienda sia privata non la esclude dalla ricerca giornalistica, se la sua importanza economica o sociale \u00e8 significativa per una determinata regione.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste Direttive sono state adottate dal Consiglio svizzero della stampa nella seduta costitutiva del 18 febbraio 2000 e rivedute dallo stesso Consiglio il 9 novembre 2001, il 28 febbraio 2003, il 7 luglio 2005, il 16 settembre 2006, il 24 agosto 2007, il 3 settembre 2008, il 2 settembre 2009, il 1 settembre 2010, il 1 luglio 2011 (adattamento della traduzione del testo italiano), il 27 settembre 2012, il 19 settembre 2013, il 25 settembre 2014, il 18 maggio 2017, il 13 marzo 2023 ed il 3 luglio 2024 (entrata in vigore il 1 gennaio 2025).<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Direttiva 1.1 &#8211; Il rispetto della verit\u00e0 La ricerca della verit\u00e0 \u00e8 alla base dell\u2019informazione. Concerne l\u2019esame accurato dei dati accessibili e disponibili, il rispetto dell\u2019integrit\u00e0 dei documenti (testi, suoni, immagini), la verifica e la rettifica degli errori. Questi aspetti sono considerati di seguito, alle cifre 3, 4 e 5 della \u00abDichiarazione\u00bb. 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