{"id":10280,"date":"2017-04-05T14:38:15","date_gmt":"2017-04-05T12:38:15","guid":{"rendered":"https:\/\/presserat.ch\/il-consiglio-della-stampa\/geschaeftsreglement\/"},"modified":"2025-12-31T13:35:42","modified_gmt":"2025-12-31T12:35:42","slug":"geschaeftsreglement","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/presserat.ch\/it\/il-consiglio-della-stampa\/geschaeftsreglement\/","title":{"rendered":"Regolamento del Consiglio svizzero della stampa"},"content":{"rendered":"<h3><strong>I. Istituzione, sede, composizione, segretariato e finanze<\/strong><\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 1 Compiti<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Il Consiglio svizzero della stampa \u00e8 a disposizione del pubblico e dei giornalisti, come istanza competente a ricevere reclami concernenti l\u2019etica dei mass media. Con la sua attivit\u00e0 deve contribuire alla riflessione sui problemi deontologici di fondo e perci\u00f2 stimolare la discussione sui temi dell\u2019etica dei media all\u2019interno delle redazioni e nella pubblica opinione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Il Consiglio svizzero della stampa, su reclamo o di propria iniziativa, si pronuncia su questioni attinenti all\u2019etica professionale dei giornalisti. Il Consiglio difende la libert\u00e0 di stampa e di espressione.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3<\/sup>Le Prese di posizione del Consiglio svizzero della stampa si basano sulla \u00abDichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti\u00bb (comprese le Note protocollari contenute nell\u2019accordo intervenuto con gli editori e la SRG SSR nel contesto dell\u2019ampliamento della base della Fondazione che regge il Consiglio della stampa), sulle Direttive che la esplicitano e sulla prassi del Consiglio svizzero della stampa. Il Consiglio svizzero della stampa pu\u00f2 pure riferirsi a codici etici stranieri e internazionali.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 2 Competenza<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La competenza del Consiglio svizzero della stampa si estende, indipendentemente da quale ne sia il supporto, alla parte redazionale dei media pubblici di attualit\u00e0, come pure ai contenuti giornalistici postati a titolo individuale.<sup>1<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 novembre 2018, in vigore dal 1. gennaio 2019<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 3 Sede<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La sede del Consiglio svizzero della stampa \u00e8 presso il proprio Segretariato.<strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 4 Composizione<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Il Consiglio svizzero della stampa si compone di 21 membri. Sei di essi rappresentano il pubblico e non devono svolgere attivit\u00e0 professionali nei mass media. Gli altri membri sono giornalisti oppure persone attive in maniera importante nella parte redazionale dei mass media. Non sono eleggibili i membri del Consiglio di fondazione della Fondazione \u00abConsiglio svizzero della stampa\u00bb.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Almeno sei membri del Consiglio svizzero della stampa devono provenire dalla Svizzera romanda; almeno due dalla Svizzera italiana. Per quanto possibile, dev\u2019essere considerata anche la lingua romancia. Il\/la presidente e le\/i due vicepresidenti non devono appartenere tutti alla stessa regione linguistica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3<\/sup>Ogni sesso ha diritto a un minimo di otto seggi.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>4<\/sup>Il Consiglio svizzero della stampa delibera in tre camere di sette membri, dirette dal presidente e dai due vicepresidenti. La composizione delle camere \u00e8 di competenza dalla Presidenza (il\/la presidente, le\/i due vicepresidenti e il direttore\/la direttrice).<sup>1<\/sup><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>5<\/sup>Il\/la presidente e le\/i due vicepresidenti sono eletti dal Consiglio della Fondazione del \u00abConsiglio svizzero della stampa\u00bb per un periodo di quattro anni. Possono essere rieletti due volte. Alla prima elezione alla Presidenza o alla Vicepresidenza, la durata in carica nel Consiglio si ricalcola da zero.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>1<\/sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 18 dicembre 2020, in vigore dal 1. gennaio 2021<\/em><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 5 Segretariato<\/u><\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Il Consiglio della stampa dispone di un Segretariato, diretto da un direttore\/una direttrice.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Il Consiglio della Fondazione del \u00abConsiglio svizzero della stampa\u00bb designa il direttore\/la direttrice d\u2019accordo con la Presidenza del Consiglio svizzero della stampa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3<\/sup>Diritti e doveri del direttore\/direttrice sono regolati da contratto.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 6 Finanze<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Il Consiglio svizzero della stampa effettua le sue spese nel quadro del budget fissato dalla Fondazione \u00abConsiglio svizzero della stampa\u00bb.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>La contabilit\u00e0 \u00e8 gestita dal direttore\/direttrice.<\/p>\n<h3><strong>II. Procedura<\/strong><\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 7 Legittimazione<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Chiunque \u00e8 legittimato a presentare un reclamo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Con decisione a maggioranza, il Consiglio della stampa pu\u00f2 decidere di occuparsi di propria iniziativa di una tematica o di un caso specifico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 8 Apertura di un procedimento<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Ogni procedimento davanti al Consiglio svizzero della stampa \u00e8 aperto da un reclamo presentato al Segretariato o da una decisione del Plenum.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Il reclamo dev\u2019essere contrassegnato dall\u2019indirizzo completo del mittente e da firma autografa e pu\u00f2 essere inoltrato per posta normale o elettronica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 9 Motivazione<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>I reclami devono essere motivati.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>La motivazione di un reclamo deve enumerare i fatti determinanti e indicare quali punti della \u00abDichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti\u00bb sono, secondo il reclamante, stati violati dall\u2019articolo o dal programma oggetto della contestazione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3<\/sup>Inoltre, la motivazione indica se, in relazione all\u2019oggetto del reclamo, sia stato avviato un procedimento in materia di diritto radiotelevisivo o un procedimento giudiziario oppure se un tale procedimento sia ancora previsto.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>4<\/sup>Al reclamo deve essere allegata una copia dell\u2019articolo, rispettivamente una copia del testo e\/o la registrazione del suono o dell\u2019immagine contestata.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 9a Reclamo formalmente viziato o privo di carattere oggettivo<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>I reclami privi di firma o di procura, nonch\u00e9 quelli incomprensibili, insufficientemente motivati o prolissi, ovvero di lunghezza superiore a dieci pagine, devono essere corretti entro un termine supplementare. In caso contrario, l\u2019istanza \u00e8 considerata come non presentata. Sono considerate come non presentate anche le istanze ritenute querulatorie, manifestamente prive di carattere oggettivo o contrarie al decoro. Tali istanze vengono senz\u2019altro rispedite al mittente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>1 <\/sup>Versione conforme alla decisione del Consiglio di fondazione del 24 novembre 2025, in vigore dal 1\u00ba gennaio 2026<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 10 Ricezione del reclamo e istruzioni<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Il direttore\/la direttrice conferma alla parte reclamante la ricezione del reclamo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Il direttore\/la direttrice istruisce il caso d\u2019intesa con il\/la presidente e le\/i due vicepresidenti.<sup>1<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>1<\/sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 18 dicembre 2020, in vigore dal 1. gennaio 2021<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 11 Non entrata in materia<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Il Consiglio svizzero della stampa non entra in materia sul reclamo<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u2013\u00a0\u00a0 se non \u00e8 di sua competenza (art. 2);<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u2013\u00a0\u00a0 se \u00e8 manifestamente infondato;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u2013\u00a0\u00a0 se non tocca l\u2019ambito deontologico;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u2013\u00a0\u00a0 se, in un caso di poca entit\u00e0, la redazione o il\/la giornalista si \u00e8 gi\u00e0 pubblicamente scusato\/a e\/o ha gi\u00e0 preso provvedimenti correttivi<sup>1<\/sup>;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u2013\u00a0\u00a0 se la pubblicazione o la trasmissione, oggetto del reclamo stesso,<span style=\"font-weight: 400;\">3<\/span>\u00a0risale a pi\u00f9 di venti giorni, rispettivamente, in caso di coinvolgimento personale, a pi\u00f9 di tre<sup>2 <\/sup>mesi;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u2013\u00a0\u00a0 se \u00e8 stato avviato o \u00e8 previsto un procedimento parallelo (in particolare davanti a un tribunale o all\u2019AIR).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Se vengono sollevate questioni deontologiche di fondo, oppure se un servizio contestato suscita un ampio dibattito pubblico, il Consiglio svizzero della stampa pu\u00f2 entrare in materia su un reclamo anche qualora, in relazione al contenuto dello stesso, siano stati intentati (o si abbia intenzione di intentare) un procedimento giudiziario o una procedura secondo la legge federale sulla radiotelevisione, o venissero promossi durante la procedura davanti al Consiglio della stampa<sup>1<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3<\/sup>Le decisioni di non entrata in materia sono brevemente motivate e comunicate al reclamante. Eccezionalmente, il Consiglio della stampa pu\u00f2 motivare la non entrata in materia nel contesto di una normale Presa di posizione (art. 17). Se il reclamante richiede una pi\u00f9 estesa motivazione, gliene saranno addebitate le spese, calcolate sulla base di una tariffa oraria adeguata. Le spese dovranno essere versate in anticipo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>1<\/sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 novembre 2018, in vigore dal 1. gennaio 2019<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>2<\/sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 24 novembre 2025, in vigore dal 1\u00ba gennaio 2026<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 12 Scambio degli allegati<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Se la Presidenza decide l\u2019entrata in materia, il direttore\/la direttrice invita la redazione o il giornalista\/la giornalista toccati dal reclamo a prendere posizione<sup>1<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Ottenuta la risposta, la Presidenza decide liberamente eventuali altri atti istruttori. Le parti non possono pretendere un secondo scambio di corrispondenza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3<\/sup>Il direttore\/la direttrice informa le parti circa il seguito della procedura e la composizione del gremio competente (art. 13).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>1<\/sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 novembre 2018, in vigore dal 1. gennaio 2019<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 13 Competenze della Presidenza, delle Camere e del Plenum <\/u><\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>La Presidenza ha la competenza di trattare i reclami su cui il Consiglio non entra in materia (art. 11), quando il reclamo corrisponde sostanzialmente a casi oggetto di precedenti decisioni del Consiglio della stampa, oppure sia di importanza minore.<sup>1<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>La Presidenza trasmette gli altri reclami a una delle tre Camere.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3<\/sup>Quando l\u2019esame di un reclamo investe questioni deontologiche di fondo, la Presidenza risp. le Camere possono, di propria iniziativa e ad ogni stadio della procedura, rinviare il caso davanti al Plenum.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>1<\/sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 8 settembre 2021, in vigore dal 1. ottobre 2021<\/em><\/p>\n<p><strong><u>Art. 14 Istanza di ricusa<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Opposizioni giustificate alla composizione del competente gremio devono essere inoltrate entro dieci giorni dalla comunicazione di cui all\u2019art. 12 cpv. 3.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>La richiesta \u00e8 decisa dalla Presidenza. Se la ricusa riguarda un membro della Presidenza, la decisione \u00e8 presa dagli altri tre membri.<sup>1<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3<\/sup>L\u2019istanza di ricusa dev\u2019essere accolta in caso di particolare prossimit\u00e0 con una parte o con l\u2019oggetto del reclamo, tale da rendere plausibile una restrizione essenziale dell\u2019imparzialit\u00e0 di giudizio.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>4<\/sup>Dopo la decisione sulla ricusa non \u00e8 dato sulla stessa altro scambio di corrispondenza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>1<\/sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 8 settembre 2021, in vigore dal 1. ottobre 2021<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 15 Ricusa<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>I membri del Consiglio svizzero della stampa si ricusano quando non si ritengano in grado di pronunciarsi in modo imparziale sull\u2019oggetto di un reclamo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Una ragione particolare di ricusa \u00e8 data quando sia in causa un organo d\u2019informazione per il quale un membro del Consiglio svizzero della stampa lavora o ha lavorato negli ultimi tre anni.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 16 Deliberazioni<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>La Presidenza delibera di regola per corrispondenza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Le Camere e il Plenum deliberano in seduta e per corrispondenza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3<\/sup>Il Consiglio della stampa pu\u00f2 aprire al pubblico le proprie deliberazioni.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 17 Prese di posizione<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Il risultato delle deliberazioni viene espresso in una Presa di posizione scritta del Consiglio della stampa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Nelle sue Prese di posizione il Consiglio svizzero della stampa pu\u00f2 fare delle constatazioni e formulare delle raccomandazioni. Non ha alcun potere di sanzione. La conclusione pu\u00f2 essere l\u2019accettazione, l\u2019accettazione parziale o la reiezione del reclamo. Il Consiglio \u00e8 libero di limitarsi ai principali motivi di reclamo. In casi fondati, anche la non entrata in materia pu\u00f2 essere motivata in una Presa di posizione ordinaria<sup>1<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3<\/sup>Il Plenum procede all\u2019adozione definitiva di tutte le Prese di posizione per corrispondenza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>4<\/sup>Essa \u00e8 da ritenersi adottata dal Consiglio svizzero della stampa, se entro dieci giorni dalla ricezione del testo, due membri al minimo del Consiglio non richiedono, che la Presa di posizione venga sottoposta alla prossima seduta del Plenum.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>1 <\/sup>Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 21 novembre 2017, in vigore dal 1. gennaio 2018<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 18 Notifica e pubblicazione delle Prese di posizione<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Il direttore\/la direttrice trasmette la Presa di posizione alle parti prima della sua pubblicazione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Le Prese di posizione vengono pubblicate sul sito <a href=\"http:\/\/www.presserat.ch\/\">www.presserat.ch<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 19 Valore definitivo delle Prese di posizione e revisione<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Le Prese di posizione del Consiglio della Stampa sono definitive.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>Una revisione \u00e8 possibile unicamente se i fatti su cui si fonda una Presa di posizione si rivelano inesatti.<\/p>\n<p><strong><u>Art. 20 Costi di procedura<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>1<\/sup>Per i privati, la procedura di trattazione davanti al Consiglio della stampa ha un costo di 100 franchi per il primo reclamo. Per il secondo reclamo presentato nell\u2019arco di un anno civile, l\u2019importo \u00e8 di 200 franchi, per il terzo \u00e8 di 500 franchi, mentre a partire dal quarto verranno addebitati 1\u2019000 franchi.<span style=\"text-decoration: line-through;\"><sup>2<\/sup><\/span><sup>\u00a0<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>2<\/sup>I reclamanti che si fanno rappresentare da un legale, cos\u00ec come le organizzazioni, imprese o istituzioni sono tenuti a versare la somma di fr. 1000 per spese.<sup>1<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>3.<\/sup>Le spese di trattazione e la partecipazione ai costi devono essere versate prima della presa in esame del reclamo e restano al Consiglio della stampa indipendentemente dall\u2019esito del procedimento.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><sup>4<\/sup>Non saranno prelevate spese, n\u00e9 riconosciute indennit\u00e0 alle parti.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>1<\/sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 21 novembre 2017, in vigore dal 1\u00ba gennaio 2018<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><sup>2<\/sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 24 novembre 2025, in vigore dal 1\u00ba gennaio 2026<\/em><\/p>\n<h3><strong>III. Rapporti e regolamenti d\u2019applicazione<\/strong><\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 21 Rapporto annuale<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il\/la presidente del Consiglio svizzero della stampa presenta annualmente un rapporto sull\u2019attivit\u00e0 del Consiglio della stampa al Consiglio di Fondazione del \u00abConsiglio svizzero della stampa\u00bb.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 22 Regolamenti<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il Consiglio svizzero della stampa pu\u00f2 adottare i seguenti regolamenti a maggioranza semplice:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Direttive concernenti la \u00abDichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti\u00bb<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Regolamento interno del Consiglio svizzero della stampa<\/li>\n<\/ol>\n<h3><strong>IV. Collaborazioni\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 23 Collaborazione con altre istituzioni<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il Consiglio svizzero della stampa collabora con i mediatori (ombudsmen) degli organi d\u2019informazione svizzeri, con i consigli della stampa esteri e con altre istituzioni simili.<\/p>\n<h3><strong>V. Disposizioni finali<\/strong><\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><u>Art. 24 Entrata in vigore<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il presente regolamento entra in vigore il 1\u00ba gennaio 2026 e sostituisce il testo riveduto l\u2019ultima volta l\u20198 settembre 2021, entrato in vigore il 1\u00ba ottobre 2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I. 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