Nr. 23/2012
Lettere di lettori

(X. c. «Corriere del Ticino») Presa di posizione del 25 maggio 2012

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I. I fatti

A. Il 21 ottobre 2011 il «Corriere del Ticino» pubblicava una lettera alla redazione firmata da X., sotto il titolo: «Il sistema che verrà». Vi si argomentava che «il disastro finanziario-economico-politico-ambientale-sociale» ha dimostrato la necessità di una nuova forma di democrazia, basata su «cittadini auto-organizzati». La redazione aveva fatto seguire la pubblicazione da un breve commento (titolo: «Ma la democrazia non è ferocia»), in cui F.P. (Fabio Pontiggia) ricordava che la richiesta di quel «nuovo sistema democratico» ricordava molto da vicino «vecchie generiche ricette che hanno prodotto guai ancora più grossi».

B. Il 25 ottobre 2011 il «Corriere del Ticino» ospitava una replica di X. alla nota redazionale di Fabio Pontiggia. Pur ammettendo di non essere stata chiara nel primo scritto mandato al giornale, la lettrice affermava di aver sostenuto esattamente il contrario di quel che il redattore aveva preteso di capire.

C. Alcuni giorni dopo il «Corriere del Ticino» tornava in argomento con una nuova lettera di X. («Muzzano, le scelte difficili da digerire») intesa come risposta a uno scritto di Y., pubblicato il 28 ottobre come reazione alle prime due lettere di X., quelle pubblicate il 21 e 25 ottobre.

D. Il 22 marzo 2012 X. si è rivolta al Consiglio della stampa criticando l’intervento redazionale firmato F.P. del 21 ottobre 2011. Il testo della nota redazionale intitolata «Ma la democrazia non è ferocia» sovvertirebbe completamente il senso dello scritto originale, inducendo il lettore a considerarne pericoloso il contenuto. Nella seconda lettera di X. pubblicata dal giornale, la redazione avrebbe omesso la premessa: «Gentile signor Pontiggia, presumo sia lei la firma F.P. che ha commentato un mio scritto», nonché l’inciso: «che peraltro non faceva riferimento ad alcun suo articolo o editoriale». Tali omissioni sarebbero tali da sconvolgere il senso del suo scritto. Inoltre, benché nel secondo scritto si rivendicasse la pubblicazione integrale, dalla lettera pubblicata è stato omesso il termine «malversazione» senza interpellare l’autrice.

Con questi interventi, la redazione avrebbe violato la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» e le allegate Direttive 5.2 (Lettere di lettori) e 8.1 (Rispetto della dignità).

E. Secondo l’art. 12 cpv. 1 del Regolamento del Consiglio della stampa, è la Presidenza che discute i reclami su cui non si intende entrare in materia.

F. La Presidenza del Consiglio della stampa – Dominique von Burg, presidente, Francesca Snider e Max Trossmann, vicepresidenti – ha deciso il 25 maggio 2012 la Presa di posizione che segue per via epistolare.

II. Considerandi

1. Secondo l’art. 10 cpv. 1 del proprio Regolamento, il Consiglio della stampa non entra in materia quando il reclamo è manifestamente infondato.

2. Secondo la Direttiva 5.2. annessa alla «Dichiarazione», «alla libertà di opinione va riconosciuto in questa rubrica il più ampio spazio». La libertà di commento e di critica non vale tuttavia solo per i lettori ma anche per la redazione. Il Consiglio della stampa constatava già nella sua Presa di posizione 5/1998 che a una redazione non può essere negato il diritto di commentare una lettera apparsa su un altro giornale: tanto meno può essere contestato il suo diritto di commentare una lettera pubblicata nel proprio giornale – ed è questo precisamente che si tratta nel caso in esame. Inoltre, il commento è riconoscibile come tale e non impedisce al lettore di farsi una propria opinione, eventualmente divergente.

3. La Direttiva 5.2 precisa inoltre che le lettere al giornale «possono essere rielaborate e abbreviate» quando il senso non ne risulti alterato. A mente del Consiglio della stampa non esiste differenza essenziale tra la formulazione originale («Gentile signor Pontiggia, presumo sia lei la firma F.P. che ha commentato un mio scritto») e la versione abbreviata pubblicata («Gentile Signor Pontiggia [F.P.]»). Così pure, l’omissione del periodo «che peraltro non faceva riferimento ad alcun suo articolo o editoriale» non è di tale rilevanza per la comprensione dei lettori da costituire violazione della Cifra 3 della «Dichiarazione» (Omissione di elementi di informazione importanti). Considerata la citata (al punto 2) libertà di commento, la decisione se effettuare o no il rimando a una precedente pubblicazione rientra nelle competenze della redazione.  

4. Infine, il Consiglio della stampa richiama le sue Prese di posizione 15/1998 e 19/1999, in cui è affermato il principio che, se di una lettera al giornale è richiesta la pubblicazione integrale, la scelta può essere solo tra pubblicarla come tale o rifiutarne la pubblicazione. Tale prassi si è riflessa anche nella successiva redazione della Direttiva 5.2. Nel caso in esame, la redazione si è limitata a cancellare il termine «malversazione», indicando l’omissione con tre puntini tra parentesi. Senza dubbio sarebbe stato meglio se la redazione avesse informato la scrivente della soppressione, per altro non essenziale nel contesto, di un termine anche penalmente «pesante». Al Consiglio della stampa pare tuttavia eccessivo – per rispetto del principio di proporzionalità – dedurne una violazione della Cifra 5 della «Dichiarazione».

III. Conclusione

Il Consiglio della stampa non entra in materia.