Nr. 4/1999
Indipendenza della redazione/ Omissione di elementi informativi importanti

(T. c. “la Regione”) Presa di posizione del 25 gennaio / 10 marzo 1999

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I. Fatti

A. Il problema della scelta di nuovi impianti per la distruzione dei rifiuti urbani occupa la scena politica ticinese fin dall’inizio degli anni 90 e ha già dato luogo a due votazioni popolari. Nel 1991, il Consiglio di Stato decide la sostituzione dei vecchi impianti con nuovi forni a griglia (sistema Von Roll). Nel 1993 il Gran Consiglio vota il credito relativo; contro la decisione viene lanciato un primo referendum e il 6 giugno 1993 l’elettorato ticinese respinge la soluzione proposta. Nel 1994 il Consiglio di Stato mette a concorso la costruzione di uno o più nuovi impianti. Una prima selezione lascia in campo tre aziende: Thermoselect, Smogless e Chauffe. Un nuovo Consiglio di Stato, uscito dalle elezioni del 2 aprile 1995, decide a maggioranza il 4 luglio di affidare alla Thermoselect la costruzione dell’impianto. Il 17 aprile 1997 il Gran Consiglio respinge la proposta governativa e decide di istituire un Ente cantonale rifiuti al quale spetterà decidere chi costruirà l’impianto. Contro la risoluzione del Gran Consiglio è lanciato un nuovo referendum e il 28 giugno 1997 l’elettorato respinge la decisione granconsiliare. Il 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato decide nuovamente di affidare la costruzione dell’impianto alla Thermoselect.

B. Veementi campagne di stampa hanno caratterizzato fin dall’inizio la discussione pubblica sul tema. La decisione governativa di affidare alla Von Roll la costruzione di forni a griglia (1991) è criticata soprattutto da “il Mattino della Domenica”, settimanale della Lega dei Ticinesi, e a partire dal 1993 anche da “l’Altra Notizia”, giornale fondato dal consigliere nazionale Flavio Maspoli. Il 9 febbraio 1995 “la Regione” rivela che la Thermoselect ha finanziato la Lega dei Ticinesi e il giornale “l’Altra Notizia” e accusa il consigliere nazionale Maspoli di aver accettato doni nella sua qualità di membro della Delegazione (organo esecutivo) del Consorzio rifiuti del Sopraceneri. Questa accusa (CPS, art. 316) è formalizzata dalla Procura pubblica il 22.11.95; il procedimento è successivamente abbandonato (agosto 1998). Il 22.6.95, il consigliere nazionale Fulvio Caccia accusa pubblicamente la Thermoselect di pressioni illecite. La decisione del Consiglio di Stato di affidare alla Thermoselect la costruzione dell’impianto è criticata soprattutto da “la Regione” (“Ha vinto la spazzatura”, 5.7.95). Il giornale lancia una campagna sulla “questione morale”, invitando i lettori a scrivere la loro opinione. Vengono pubblicate undici pagine di lettere, quasi tutte contrarie alla decisione governativa. Il 6 e 13 marzo 1996 la Thermoselect denuncia penalmente “la Regione” per violazione della Legge federale sulla concorrenza sleale. La denuncia è sostenuta da perizie del prof. Franz Werro (4.10.96) e del prof. Franz Riklin (27.2.97) e contraddetta da una perizia del prof. Peter Nobel (23.4.97). L’8 gennaio 1999, il Ministero pubblico ha emesso un decreto di abbandono del procedimento. La decisione non è tuttavia ancora definitiva.

C. All’inizio di dicembre 1997, Enrico Morresi, membro del Consiglio della Stampa, è interpellato dall’avv. Tuto Rossi, legale della Thermoselect, per conoscere a che punto sia l’intervento che dice d’aver sollecitato contro “la Regione”. Dal successivo scambio di corrispondenza emerge che l’avv. Rossi ha inviato il 24 ottobre 1996 la perizia Werro al vicepresidente della Federazione svizzera dei giornalisti, Alberto Cotti, e ai presidenti dell’Associazione ticinese dei giornalisti (Saverio Snider) e dell’Associazione giornalisti indipendenti (Fabio Pontiggia). La documentazione non è tuttavia mai pervenuta al Consiglio della Stampa. Su questa constatazione, l’avv. Tuto Rossi il 24 febbraio 1998 presenta formale denuncia al Consiglio della Stampa, completata l’8 giugno. L’incarto è trasmesso il 24.6.98 alla 1. Camera (composta di Roger Blum, presidente, Sylvie Arsever, Sandra Baumeler, Klaus Mannhart, Enrico Morresi membri) e agli interessati perché prendano posizione. Risposte pervengono da Alberto Cotti (6.7.) e dall’avv. Mario Molo a nome di Monica Piffaretti Caratti, direttrice, e di Michele de Lauretis redattore de “la Regione Ticino”. La 1. Camera del Consiglio della Stampa decide il 21 agosto 1998 l’entrata in materia limitatamente a tre quesiti: 1) presunto ritardo nel trattamento della denuncia; 2) presunto abuso della libertà e dell’indipendenza di un giornale a favore di un azionista di minoranza della Regio Press SA, proprietaria de “la Regione”; 3) presunta violazione della Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti, in particolare nei seguenti casi evocati dalla denuncia dell’8 giugno 1998: a) articoli de “la Regione” del 21.6.95 (“Tangentoselect”, “Thermo perde da Siemens 20 a 0”, et alia); del 24.6.95 (“Quel genio di K.”, del 28.6.95 (“Rifiuti, dure accuse a Camani”, “Camani si difende: ‘Smogless resta la migliore di tutte’” et alia) e del 5.7.95 (“Ha vinto la spazzatura”, et alia). Prendono posizione l’avv. Mario Molo (per Piffaretti e De Lauretis) il 9.10.98 e il 2.11.98 e l’avv. Tuto Rossi (Thermoselect) il 12.10.98 e il 12.11.98. I Considerandi e le Conclusioni che seguono sono decisi dalla 1. Camera del Consiglio della Stampa il 26 novembre 1998 e il Plenum del Consiglio li ha approvati per corrispondenza il 25 gennaio 1999.

D. Il 19 gennaio 1999, a nome della Thermoselect SA, l’avv. Tuto Rossi ha presentato una domanda di ricusa contro Enrico Morresi, membro del Consiglio della Stampa, con l’argomentazione essenziale che Morresi avrebbe, dapprima alla Radio Svizzera di lingua italiana, in seguito su “la Regione”, commentato in termini entusiastici il decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico dell’11 gennaio 1999, venendo meno in tal modo alle regole elementari dell’imparzialità, in particolare al dovere di riserbo che, come membro un collegio giudicante, avrebbe dovuto rispettare prima della pubblicazione della decisione. Come indizio della parzialità di Enrico Morresi, veniva indicata la sua critica alle perizie giuridiche dei proff. Werro e Riklin.

Il Presidente del Consiglio della Stampa e della 1. Camera, Prof. Dott. Roger Blum, sentiti Enrico Morresi e i presidenti delle altre due Camere e considerata la prassi vigente, ha deciso di respingere la domanda di ricusa del 19 gennaio 1999, in quanto il contestato commento di Enrico Morresi alla decisione del Ministero pubblico dell’8 gennaio si occupava esclusivamente del problema dell’applicazione agli organi d’informazione della Legge federale sulla concorrenza sleale. Con decisione del 20 agosto 1998, la 1.Camera aveva esplicitamente escluso di occuparsi di questo problema, che nella denuncia era pur stato sollevato. Enrico Morresi non si è mai pubblicamente pronunciato sui contenuti del caso in esame per tutta la durata del procedimento: la sua imparzialità nel giudicare la denuncia 24 febbraio/8 giugno non appare quindi pregiudicata. Ciò vale tanto più in quanto la 1.Camera aveva deciso la propria presa di posizione già nella seduta del 26 novembre e il testo della Presa di posizione a fine anno era stato mandato in consltazione a tutti i membri del Consiglio della Stampa. Al momento del contestato commento di Enrico Morresi mancava dunque solo l’approvazione del complesso, che è stata definitivamente acquisita il 25 gennaio 1999.

II. Considerandi

1. E’ preoccupazione costante del Consiglio della Stampa che le sue Prese di posizione non siano utilizzate dalle parti per esercitare pressioni su procedure giudiziarie in corso. Perciò esso si astiene abitualmente dall’esprimersi quando il conflitto sia già trattato dalla magistratura ordinaria (presa di posizione N. 6/92, M.M. c. „Le pays“, Raccolta 1992, p. 47ss.). Il Regolamento assegna tuttavia al Consiglio della Stampa la c
ompetenza, e per riflesso il dovere, di pronunciarsi “su problemi di etica professionale o che riguardano la dignità della professione” (art. 1.1.). Il Consiglio della Stampa ritiene che una rinuncia al riserbo sia giustificata quando le accuse formulate dal denunciante siano di particolare gravità (Presa di posizione non publicata G. c. „SonntagsZeitung“ del 25 aprile 1997; Presa di posizione n. 2/1995, Ministero pubblico della Confederazione, Raccolta 1995, p. 17ss.) e non dubita che tali siano quelle mosse alla redazione de “la Regione Ticino”. Sia i tempi lunghi della magistratura ticinese sia il ritardo con cui il caso è stato portato a sua conoscenza inducono ulterioriormente il Consiglio della Stampa a ritenere preponderante l’opportunità di una propria presa di posizione sul rischio di influenzare il giudizio penale.

2. Il Consiglio della Stampa dà molto valore al sollecito disbrigo delle denunce che riceve e deplora pertanto il ritardo con cui è messo in grado di rispondere al legittimo desiderio della Thermoselect di veder giudicato, dalla competente istanza della Federazione svizzera dei giornalisti, il contrasto che la oppone a “la Regione Ticino”. Ma l’esistenza del Consiglio della Stampa è pur nota, il suo recapito conosciuto, e le parti non sono esentate dall’obbligo della diligenza. La denunciante ritiene che il ritardo sia stato dovuto non solo a negligenza ma anche a ostacoli e pressioni posti in atto dalla parte denunciata. Il Consiglio della Stampa prende atto della dichiarazione del vicepresidente della Federazione svizzera dei giornalisti, Alberto Cotti, quando esclude di essere stato sottoposto a pressioni volte a impedire al Consiglio della Stampa di entrare in possesso della documentazione (lettera del 6.7.98). Pur sussistendo qualche spazio di incertezza, gli episodi e gli scambi di corrispondenza addotti dalla Thermoselect a sostegno dell’accusa sono ritenuti dal Consiglio della Stampa sintomi del clima di tensione suscitato dal caso e non bastanti a configurare un intervento attivo della controparte inteso a ostacolare la procedura.

3. In un regime di libertà di stampa e di proprietà privata dei mass media non si può escludere che il proprietario di un giornale abbia interessi economici analoghi, oppure diversi ed eventualmente in contrasto con le posizioni che assume il suo giornale. La semplice coincidenza di una posizione assunta dalla redazione e di un interesse privato dell’editore non basta a provare che i giornalisti sono venuti meno alla loro responsabilità nei confronti del pubblico, “che deve prevalere su qualsiasi altra, in particolare sulla (sua) responsabilità nei confronti del datore di lavoro…” (dalle “Premesse” della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista). La mancanza di indipendenza è un’accusa grave e deve essere dimostrata adducendo prove che documentino fatti specifici. Il Consiglio della Stampa non ritiene probanti gli episodi citati dalla denunciante a sostegno dell’accusa di subordinazione agli interessi privati dell’avv. Sergio Salvioni, azionista di minoranza della Regio Press SA, editrice del giornale. Il riferimento alla coincidenza tra interessi economici dell’editore e la posizione assunta dal giornale non basta. Inoltre, il 13 maggio 1997, il procuratore pubblico Franco Lardelli, sedente nella causa contro Giuliano Bignasca, presidente della Lega dei Ticinesi, per titolo di ripetuta diffamazione, ha giudicato (punto 1.4.5.) diffamatorio uno scritto del “Mattino della Domenica” in cui alla direttrice de “la Regione” Monica Piffaretti e al redattore Michele de Lauretis sono mosse le medesime accuse che l’avv. Tuto Rossi, legale della Thermoselect, porta a sostegno dell’asserita mancanza al loro dovere di indipendenza Il Consiglio della Stampa constata che in sede processuale non è stata fatta valere (o non è stata ritenuta) la prova liberatoria del fatto vero (CPS art. 173, cpv. 2).

4. Il diritto del pubblico a conoscere la verità (Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista, “Premesse” cpv. 2) fonda il dovere del giornalista a non omettere importanti elementi d’informazione (cifra 3). Il rispetto di questi principi è essenziale per il buon funzionamento della democrazia e nel caso in esame è esatto dalle circostanze: (a) perché le decisioni inerenti sono di pertinenza di autorità pubbliche, (b) perché l’investimento di denaro pubblico richiesto è considerevole, (c) perché il sistema referendario demanda ai cittadini la decisione. Il Consiglio della Stampa ha dedotto dalle premesse citate un’altra conseguenza: il dovere dell’equo trattamento delle parti in causa (fairness), in particolare per il giornalista il dovere di dare alla persona oggetto di accuse gravi la possibilità di esprimersi. Per l’importanza del caso in esame, il Consiglio della Stampa ritiene che tutte queste esigenze debbano essere rispettate. Si deve però ammettere che l’ampiezza della discussione, svoltasi in Ticino su mass media numerosi e diversificati (tre quotidiani, numerosi settimanali, una stazione televisiva e stazioni radio con redazioni e servizi abbondanti sulla realtà locale) abbia assicurato di per sé al pubblico condizioni d’informazione soddisfacenti, e che i vantaggi o gli svantaggi delle soluzioni tecniche al problema dei rifiuti offerte dalle imprese concorrenti fossero chiari a chi voleva formarsi un opinione. Il diritto di parteggiare per una determinata tesi non può certamente essere negato, in un contesto pluralista di fatto e di diritto.Il Consiglio della Stampa ritiene nondimeno che il minimo di “fairness” deve essere garantito anche dagli organi d’informazione che scelgono di prendere partito per una parte in causa. Le accuse mosse dalla denunciante a “la Regione” sono discusse dal Consiglio della Stampa in questa prospettiva.

La discussione sui vantaggi e gli svantaggi degli impianti in concorrenza è iniziata nel 1991 e non si è ancora conclusa. Una posizione preconcetta de “la Regione” contro il sistema Thermoselect non può essere affermata. Le critiche sono evidentemente in maggior numero, perché intese a contestare la validità del progetto, che era sostenuta da altri organi di stampa e in particolare, con grande vigore polemico, dal “ il Mattino della Domenica”. Tale contrapposizione dialettica è assolutamente normale (anche se criticabile per il tono a volte assunto da tutte le parti) in un regime di libertà. Occorre invece verificare se alla Thermoselect sia stata negata l’equità di trattamento che si deve alla “altera pars” quando si esprimono gravi accuse nei suoi confronti. Ora, sia nella “rivelazione” delle presunte tangenti a Flavio Maspoli (9.2.95) sia riportando la denuncia pubblica di Fulvio Caccia (21.6.95), agli interessati e alla Thermoselect è stato dato spazio adeguato per rispondere.

La denunciante sostiene che tutta una serie di titoli e di espressioni usati da “la Regione” hanno offeso la verità. Da un’osservazione puntuale emerge che si tratta, in qualche caso, di espressioni di terzi correttamente riportate (“Smogless resta la migliore di tutte”, 24.6.95); in altri casi, risultano giustificate dal contesto (il titolo “spazzatura”, 5.7.95, è riferito alla questione morale); in altri ancora sono riferibili al sistema e non alle persone o all’azienda (“puttana”, 24.6.95). Altri esempi citati dalla denunciante sono, per la deontologia professionale, meno rilevanti.

5. Al caso specifico non è possibile applicare retroattivamente un principio cui il Consiglio della Stampa è giunto progressivamente, e che si trova chiaramente esplicitato soltanto a partire dal 1996 (Up Trend c. “Beobachter” del 26 giugno 1996; Rhyner/Marti c. “Weltwoche” del 1. maggio 1997), cioè che alle persone oggetto di accuse gravi debba essere data la possibilità di esprimersi contestualmente alla prima pubblicazione. Qui lo si menziona tuttavia per futura memoria.

III. Conclusioni

1. Se in un caso specifico la posi
zione assunta dalla redazione coincide con gli interessi economici dell’editore o di un azionista, salvo prove concludenti non è lecito dedurne che vi è stata, da parte dell’editore, ingerenza indebita e, da parte della redazione, mancanza al dovere di indipendenza.

2. Non è criticabile per la deontologia se un organo d’informazione in vista di una votazione popolare assume una posizione di parte. Quando una persona o un ente in causa siano oggetto di accuse gravi, deve essere data loro in ogni caso l’occasione di esprimersi. Di questo principio va tenuto conto a maggior ragione se l’organo d’informazione detiene una posizione di monopolio.

3. “la Regione” non ha, nel caso in esame, violato la Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista.